Legge regionale 14 luglio 2000, n. 16 - Testo vigente

Legge regionale 14 luglio 2000, n. 16

Scioglimento di consorzi e di societą consortili costituiti per le finalitą di cui alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9 (Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani), modificata dalla legge regionale 19 agosto 1992, n. 44.

(B.U. 25 luglio 2000, n. 32).

Art. 1

(Scioglimento di consorzi e societą consortili)

1. Nei casi di scioglimento, ai sensi dell'articolo 2611 del codice civile, di consorzi e societą consortili, costituiti anche in forma di societą cooperativa per le finalitą di cui alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9 (Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani), modificata dalla legge regionale 19 agosto 1992, n. 44, che abbiano realizzato fabbricati sulle aree di proprietą regionale sulle quali sia stato costituito un diritto di superficie ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 9/1989, resta fermo, in capo agli assegnatari e agli acquirenti, il vincolo di destinazione dei fabbricati medesimi stabilito dall'articolo 8 della l.r. 9/1989, elevato a trenta anni, decorrenti dalla costituzione del diritto di superficie in favore del consorzio o della societą consortile.

2. In sede di liquidazione, le porzioni di fabbricato non assegnate ai consorziati o ai soci possono essere trasferite al fine del solo utilizzo per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi o commerciali e di servizi.

3. I consorziati o i soci assegnatari e gli acquirenti subentrano, a tutti gli effetti, nei rapporti con la Regione facenti capo al consorzio o alla societą consortile.

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.