Legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 - Testo storico

Legge regionale 14 luglio 2000, n. 15

Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6

(B.U. 25 luglio 2000, n. 32)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di fiere, in applicazione dell'articolo 2, comma primo, lettera t), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e degli articoli 26, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), disciplina, con la presente legge, le manifestazioni fieristiche.

Art. 2

(Definizioni)

1. Per manifestazioni fieristiche si intendono:

a) le manifestazioni aventi carattere promozionale nei confronti di uno o più settori economici produttivi oppure di tutti i settori economici, riferiti ad un ambito territoriale definito, sia su area privata che su area pubblica, riservate ai produttori, industriali, artigianali od agricoli; in tali manifestazioni la presenza di operatori commerciali è consentita esclusivamente per la realizzazione di servizi accessori;

b) le manifestazioni a carattere commerciale che si svolgono su area privata.

2. Non sono manifestazioni fieristiche le fiere di cui alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)) che si svolgono su area pubblica, caratterizzate:

a) dalla presenza di operatori commerciali, se non esclusivamente come prestazione di servizi accessori;

b) dall'afflusso di operatori commerciali in occasione di particolari ricorrenze, eventi, festività.

3. I servizi accessori prestati da operatori commerciali, Aziende di promozione turistica, pro-loco o altre associazioni e comitati legalmente riconosciuti sono ammessi solo se previsti nel programma della manifestazione fieristica e se disciplinati dal provvedimento di autorizzazione.

4. Non sono manifestazioni fieristiche le mostre e le esposizioni a carattere artistico, scientifico, naturalistico o culturale non finalizzate alla promozione economica.

5. Le manifestazioni fieristiche possono avere cadenza periodica e non possono durare più di quindici giorni.

Art. 3

(Qualifica)

1. Le manifestazioni fieristiche possono essere qualificate di rilevanza nazionale, regionale o locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici produttivi cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori ed all'influenza economica di cui è suscettibile la manifestazione fieristica.

2. Per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale e regionale la struttura regionale competente in materia di manifestazioni fieristiche, di seguito denominata Struttura, può indire una conferenza di servizi ai sensi del capo V della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).

Art. 4

(Requisiti per l'attribuzione della qualifica)

1. L'attribuzione o la conferma della qualifica sono effettuate dall'amministrazione competente, sulla base di un progetto dettagliato della manifestazione presentato dal soggetto richiedente, che contenga i seguenti elementi:

a) le caratteristiche dell'area espositiva e l'idoneità dei servizi fieristici offerti agli espositori ed ai visitatori;

b) il settore o i settori economici e produttivi cui l'iniziativa si rivolge e il programma complessivo della attività fieristica, compresi eventuali servizi accessori;

c) le dimensioni del mercato dei beni e dei servizi rappresentati dagli espositori;

d) la consistenza numerica, la provenienza geografica e le caratteristiche degli espositori e dei visitatori;

e) il grado di specializzazione della manifestazione fieristica;

f) la periodicità e i risultati conseguiti nelle precedenti edizioni.

Art. 5

(Soggetti organizzatori)

1. Possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche:

a) gli enti pubblici;

b) le associazioni costituite con atto pubblico;

c) le Aziende di promozione turistica e le pro-loco di cui ai titoli III e IV della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9 (Riforma dell'organizzazione turistica della Regione), limitatamente alle manifestazioni fieristiche a rilevanza locale;

d) le imprese iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), aventi come attività denunciata l'organizzazione di manifestazioni fieristiche.

Art. 6

(Istanza di attribuzione della qualifica e di autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche)

1. Le istanze dirette ad ottenere l'attribuzione della qualifica e l'autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, oltre agli elementi di cui all'articolo 4, devono contenere i seguenti elementi:

a) denominazione della manifestazione;

b) indicazioni circa il luogo in cui si intende svolgere la manifestazione:

1) se su area espositiva coperta occorre allegare planimetria dei locali;

2) se su area espositiva scoperta occorre indicare la superficie totale;

c) periodo ed orari di apertura;

d) costo dell'ingresso ed eventuali limitazioni in caso di manifestazioni riservate agli operatori del settore;

e) ditta, ragione o denominazione sociale e sede del soggetto organizzatore.

2. L'attribuzione della qualifica e l'autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche sono rilasciate:

a) dal Comune del territorio interessato, per le manifestazioni a carattere locale;

b) dal dirigente della Struttura, per le manifestazioni a carattere regionale o nazionale, sentito il Comune interessato. Il parere del Comune deve essere reso nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. L'autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche deve contenere tutti gli elementi indicati al comma 1.

Art. 7

(Manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale)

1. Le istanze per la realizzazione di manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale devono pervenire alla Struttura entro il 30 settembre del primo dei due anni precedenti la data prevista per lo svolgimento della manifestazione.

2. Al fine della pubblicazione del calendario annuale nazionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la Struttura invia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'elenco delle manifestazioni a rilevanza nazionale autorizzate per l'anno successivo, con l'indicazione delle categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento.

3. Le manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale devono svolgersi all'interno di quartieri fieristici dotati di idonei requisiti strutturali ed infrastrutturali nonché di servizi adeguati per qualità e quantità al rilievo della manifestazione.

4. Non possono essere organizzate manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale nel periodo 15 gennaio - 15 febbraio.

Art. 8

(Manifestazioni fieristiche a rilevanza regionale)

1. Le istanze per la realizzazione di manifestazioni fieristiche a rilevanza regionale devono pervenire alla Struttura entro il 30 giugno dell'anno precedente la manifestazione.

Art. 9

(Manifestazioni fieristiche a rilevanza locale)

1. Le istanze per la realizzazione di manifestazioni fieristiche a rilevanza locale devono pervenire al Comune sul cui territorio è previsto lo svolgimento.

2. Il Comune, verificate la rispondenza dell'istanza a quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 6 e l'insussistenza di concomitanza con altre manifestazioni, come disciplinata dall'articolo 11, comma 1, autorizza lo svolgimento della manifestazione.

3. Il Comune, entro trenta giorni dal rilascio, provvede a trasmettere copia delle autorizzazioni alla Struttura.

Art. 10

(Calendario)

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Struttura provvede alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni a rilevanza regionale autorizzate per l'anno successivo.

2. Non possono svolgersi manifestazioni a carattere regionale non inserite nel calendario.

3. In appendice al calendario annuale delle manifestazioni a rilevanza regionale, la Struttura pubblica l'elenco delle manifestazioni a carattere locale autorizzate e comunicate entro il 30 settembre dell'anno precedente la manifestazione.

Art. 11

(Concomitanza)

1. Non possono essere autorizzate nella regione, per lo stesso settore produttivo, manifestazioni a rilevanza locale nelle stesse giornate in cui si svolge una manifestazione a rilevanza regionale o nazionale.

2. Non possono essere autorizzate nella regione più manifestazioni a rilevanza regionale nelle stesse giornate.

3. Non possono essere autorizzate nella regione, per lo stesso settore produttivo, manifestazioni a rilevanza regionale nelle stesse giornate in cui si svolge una manifestazione a rilevanza nazionale.

Art. 12

(Partecipazione alle manifestazioni fieristiche)

1. Possono partecipare alle manifestazioni fieristiche:

a) le imprese produttrici di beni e servizi iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della l. 580/1993;

b) le imprese esercenti attività di commercio iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della l. 580/1993, limitatamente alla partecipazione a manifestazioni fieristiche a carattere commerciale che si svolgono su area privata o alla realizzazione di servizi accessori nelle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

c) i coltivatori diretti ed i proprietari o esercenti aziende di allevamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio);

d) i produttori di beni fabbricati con lavorazione prevalentemente manuale, limitatamente alle manifestazioni fieristiche di artigianato di tradizione;

e) le Aziende di promozione turistica, le pro-loco e le altre associazioni o comitati legalmente riconosciuti, limitatamente alla realizzazione di servizi accessori nelle manifestazioni fieristiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. All'attività di vendita esercitata dagli espositori durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche regolarmente autorizzate e relativa alle sole merci oggetto della manifestazione non si applicano le norme relative alla disciplina del commercio di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59) e alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale).

Art. 13

(Vigilanza)

1. La vigilanza sul corretto svolgimento delle manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale, regionale o locale è esercitata dal Comune sul cui territorio si svolge la manifestazione. A tal fine la Struttura trasmette ai Comuni interessati copia delle autorizzazioni relative alle manifestazioni con qualifica regionale e nazionale.

Art. 14

(Sanzioni)

1. In caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione, il Sindaco dispone l'immediata chiusura della manifestazione. Si applica altresì una sanzione amministrativa da lire due milioni (euro 1.032,91) a lire venti milioni (euro 10.329,14). I soggetti organizzatori non possono proporre una nuova istanza per due anni.

2. In caso di svolgimento con modalità diverse da quelle autorizzate, si applica una sanzione da lire un milione (euro 516,46) a lire dieci milioni (euro 5.164,57). I soggetti organizzatori non possono proporre una nuova istanza per un anno.

3. L'accertamento delle infrazioni compete al Sindaco del Comune nel quale si svolge la manifestazione fieristica; le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le manifestazioni a carattere regionale e nazionale e dal Sindaco per quelle a carattere locale, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 15

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6;

b) l'articolo 21 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20.

Art. 16

(Norme transitorie)

1. Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della l.r. 6/1995 per le manifestazioni che si svolgono nell'anno 2000 restano valide.

2. Ulteriori istanze per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale per l'anno 2001 possono essere presentate alla Struttura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche, già pubblicato al momento dell'entrata in vigore della presente legge, resta valido.

4. Il Comitato Incremento Fiera di Sant'Orso di Donnas, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, è autorizzato ad organizzare le fiere del legno di Donnas per gli anni 2001 e 2002.