Legge regionale 22 marzo 2000, n. 10 - Testo vigente

Legge regionale 22 marzo 2000, n. 10

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore dei trasporto pubblico collettivo di persone).

(B.U. 28 marzo 2000, n. 14)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 1) (1)

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 3) (2)

Art. 3

(Modificazione all'articolo 4) (3)

Art. 4

(Abrogazione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 15/1995 č abrogato.

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 6) (4)

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 7) (5)

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 8) (6)

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 10) (7)

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 11) (8)

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della l.r. 15/1995, introdotto dalla presente legge, possono presentare le domande di contributo relative all'anno 2000 secondo le modalitą ed alle condizioni previste dall'articolo 6 della l.r. 15/1995.

2. Entro il termine di cui al comma 1, le aziende di trasporto che hanno presentato, nei termini previsti, le domande per i contributi relativi all'anno 1999, possono integrare le domande stesse per l'acquisizione di macchine obliteratrici, apparecchiature e tecnologie di controllo dell'utenza e di gestione del servizio, nell'ambito del programma approvato dalla Giunta regionale finalizzato alla realizzazione della tariffa unica integrata regionale.

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(1) Aggiunge il comma 2 bis all'art. 1 della L.R. 9 maggio 1995, n. 15.

(2) Articolo abrogato dall'art. 42, comma 2, della L.R. 20 gennaio 2005, n.1.Sostituiva il comma 1 dell'art. 3 della L.R. 9 maggio 1995, n. 15.

(3) Sostituisce i commi 1 e 3, art. 4 della L.R. 9 maggio 1995, n. 15.

(4) Sostituisce l'art. 6 della L.R. 9 maggio 1995, n. 15.

(5) Sostituisce l'art. 7 della L.R. 9 maggio 1995, n. 15.

(6) Sostituisce il comma 2, art. 8 della L.R. 9 maggio 1995, n. 15.

(7) Sostituisce il comma 2, art. 10 della L.R. 9 maggio 1995, n. 15.

(8) Sostituisce l'art. 11 della L.R. 9 maggio 1995, n. 15.