Legge regionale 22 marzo 2000, n. 9 - Testo storico

Legge regionale 22 marzo 2000, n. 9

Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), già modificata dalle leggi regionali 22 luglio 1996, n. 17, 27 maggio 1998, n. 45 e 19 marzo 1999, n. 7.

(B.U. 28 marzo 2000, n. 14)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 2)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) è inserito il seguente:

"4bis. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 30bis)

1. Dopo l'articolo 30 della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45, è inserito il seguente:

"Art. 30bis

(Passaggi interni)

1. Il regolamento di ciascun ente stabilisce la percentuale dei posti vacanti della dotazione organica della singola posizione interessata che possono essere ricoperti per passaggi interni nel sistema di classificazione del personale non appartenente alla qualifica unica dirigenziale. Il regolamento deve garantire, nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi della presente legge, l'accesso dall'esterno in misura adeguata per ciascuna posizione.

2. Sono fatte salve le norme speciali vigenti per il Corpo forestale valdostano e per il Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

3. I passaggi interni di cui al comma 1 avvengono mediante procedure selettive volte all'accertamento dell'idoneità e/o della professionalità richiesta.

4. I contratti collettivi stipulati ai sensi della presente legge stabiliscono i criteri per la definizione delle procedure selettive di cui al comma 3 ed i requisiti per la partecipazione alle procedure stesse.

5. Gli enti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e sulla base dei criteri e dei requisiti di cui al comma 4 disciplinano, con propri atti, la tipologia delle prove di selezione e la valutazione dei titoli utili ai passaggi interni. Per la Regione si provvede con deliberazione della Giunta regionale.

6. Riguardo alle forme di pubblicità ed alle modalità di svolgimento delle prove di selezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti relative ai concorsi per l'accesso dall'esterno.

7. Fino all'approvazione dei regolamenti ed atti e alla stipula dei contratti collettivi previsti dal presente articolo, gli enti di cui all'art. 1 della presente legge continuano ad applicare le norme sull'accesso previste dal regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), come modificato dai regolamenti regionali 28 aprile 1998, n. 4 e 17 agosto 1999, n. 3.".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 36)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 45/1995 è abrogata.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 45/1995 è sostituita dalla seguente:

"c) concertazione.".

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 37)

1. Il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 45/1995 è sostituito dal seguente:

"1. La contrattazione collettiva per il personale facente capo agli enti di cui all'art. 1, comma 1, può essere articolata su tre livelli: regionale, di settore e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi ai sensi dell'art. 3, e sulle materie di cui all'articolo 30bis, comma 4. La contrattazione collettiva disciplina, inoltre, il sistema di classificazione di tutto il personale, escluso quello appartenente alla qualifica unica dirigenziale, ed i relativi titoli di studio per l'avanzamento.".

2. Il comma 4 dell'articolo 37, come modificato dal comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 45/1998, è sostituito dal seguente:

"4. La contrattazione collettiva di settore e decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative delle amministrazioni o enti, la tutela dei dipendenti e gli interessi degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi regionali del comparto unico.".

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 38)

1. Il comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 45/1995 è sostituito dal seguente:

"3. La contrattazione di settore riguarda distintamente le aree dell'Amministrazione regionale, dei Comuni e Comunità montane e degli altri enti di cui all'art. 1. L'Amministrazione regionale, i Comuni e Comunità montane e gli altri enti di cui all'art. 1 definiscono, per ciascun settore, con apposita intesa, l'organo abilitato ad impartire gli atti di indirizzo e provvedono a costituire la delegazione di parte pubblica e ad individuare il suo presidente. La delegazione di parte sindacale è quella abilitata alla contrattazione regionale di comparto. La verifica del testo concordato del contratto viene effettuata dall'organo che ha impartito gli atti di indirizzo, che attesta la conformità agli stessi. Trascorsi quindici giorni senza che siano effettuati rilievi il presidente della delegazione trattante sottoscrive il contratto per la parte pubblica.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 45/1995 è inserito il seguente:

"3bis. La contrattazione decentrata si attua in tutti gli enti di cui all'art. 1. Ciascun ente individua la delegazione di parte pubblica. La delegazione di parte sindacale, fino al momento in cui saranno disciplinate, con legge regionale, le rappresentanze sindacali unitarie, è costituita dalle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto regionale di comparto. La verifica del testo concordato del contratto viene effettuata dall'organismo di controllo gestionale o contabile dell'ente riguardo alla copertura finanziaria e dal legale rappresentante dell'ente riguardo alla conformità sia alle norme del contratto collettivo regionale di comparto che a quelle del contratto di settore."

Art. 6

(Abrogazione dell'articolo 41)

1. L'articolo 41 della l.r. 45/1995 è abrogato.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 42)

1. L'articolo 42 della l.r. 45/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 42

(Concertazione)

1. Ciascuno dei soggetti trattanti, ricevuta l'informazione ai sensi dell'art. 43, può attivare la concertazione, per le materie previste dai contratti collettivi regionali del comparto unico. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine massimo di trenta giorni. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.".

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 43)

1. L'articolo 43 della l.r. 45/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 43

(Informazione)

1. L'informazione si svolge sulle materie e con le modalità previste dai contratti collettivi regionali del comparto unico.".

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 66)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 66 della l.r. 45/1995 è aggiunto il seguente:

"6bis. Il primo contratto collettivo regionale del comparto unico che contenga una disciplina del sistema di classificazione di tutto il personale, escluso quello appartenente alla qualifica unica dirigenziale, e dei titoli di studio, stabilisce tabelle di equiparazione tra la nuova disciplina contrattuale in materia e quella in essere alla data di entrata in vigore del contratto stesso. A decorrere da tale data, i riferimenti a qualifiche funzionali, livelli e titoli di studio contenuti in disposizioni di legge, regolamento o atto amministrativo, sono sostituiti dai riferimenti al nuovo sistema contrattuale, sulla base delle suddette tabelle di equiparazione.".

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.