Regolamento regionale 8 marzo 2000, n. 1 - Testo vigente

Regolamento regionale 8 marzo 2000, n. 1

Attuazione dell'articolo 56 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7(Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)).

(B.U. 14 marzo 2000, n. 12).

Art. 1

(Finalità).

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 56 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7(Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)), i seguenti aspetti dell'organizzazione dei servizi antincendi:

a) la frequenza ai corsi di formazione necessari per la nomina;

b) le dotazioni di automezzi, di materiale tecnico e di vestiario, nonché le loro caratteristiche;

c) gli accertamenti dell'idoneità psicofisica, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);

d) l'organizzazione e la fruizione del servizio interno di mensa;

e) il gruppo sportivo;

f) gli incarichi di cui all'articolo 24 della l.r. 7/1999;

g) lo stemma;

h) la tessera di riconoscimento del personale;

i) le aree operative riservate di cui all'articolo 23, comma 4, del d.lgs. 626/1994.

Art. 2

(Ambito di applicazione).

1. Salvo diversa indicazione, il presente regolamento si applica al personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 7/1999.

Art. 3

(Corsi di formazione).

1. La frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 38 della l.r. 7/1999 è obbligatoria.

2. La durata dei corsi di formazione di cui al comma 1 è di un minimo di:

a) sei mesi per i corsi relativi alla nomina a ruolo, di cui agli articoli 34 e 36 della l.r. 7/1999;

b) un mese per i corsi relativi all'avanzamento di carriera, di cui all'articolo 35 della l.r. 7/1999.

3. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 50, comma 3, della l.r. 7/1999, relativi al personale dell'area operativa tecnica, devono frequentare un corso della durata minima di un mese.

4. La tipologia e le modalità organizzative dei corsi sono stabilite dal competente dirigente della struttura regionale dei servizi antincendi, di seguito denominato dirigente competente, con proprio provvedimento.

5. La frequenza ai corsi è accertata mediante la rilevazione giornaliera delle presenze.

6. Al termine del corso, ai fini dell'ammissione all'accertamento dell'idoneità, occorre non aver superato un numero di ore di assenza superiore ad un quinto di quello previsto dal calendario dell'attività didattica del corso.

7. Qualora il limite di cui al comma 6 sia superato per gravi motivi di famiglia o per motivi di salute, debitamente documentati, il dirigente competente può ammettere i non idonei a frequentare un corso successivo, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 38, commi 1 e 3, della l.r. 7/1999.

8. Nel caso di interruzioni dell'attività didattica del corso, dovute a motivi organizzativi, i partecipanti al corso di cui al comma 2, lettera a), possono essere utilizzati in servizi non operativi presso il Comando regionale dei vigili del fuoco.

9. Ai partecipanti al corso di cui all'articolo 38, comma 2, della l.r. 7/1999, nel caso in cui non siano utilizzati per i servizi di cui al comma 8, non compete l'assegno di frequenza.

Art. 4

(Automezzi e materiale in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco).

1. L'acquisizione degli automezzi e del materiale tecnico in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco è stabilita dalla Giunta regionale o dal dirigente competente, secondo le rispettive competenze, sentita la Commissione di cui all'articolo 6.

Art. 5

(Vestiario).

1. Il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è dotato, a spese dell'Amministrazione regionale, di divise e di altri capi di vestiario nella quantità, foggia e tipo stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 6.

2. Le divise e i capi di vestiario che hanno la funzione di dispositivi di protezione individuale devono avere le caratteristiche richieste ai fini della loro omologabilità.

3. Sulle divise e sui principali capi di vestiario è applicato lo stemma di cui all'articolo 17.

4. Le divise e i capi di vestiario di cui al comma 2 e quelli di uso non personale devono essere restituiti all'Amministrazione regionale nel caso di sostituzione degli stessi o di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, le divise e i capi di vestiario di uso personale sono lasciati al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco che può farne uso in occasione di festività o ricorrenze, salvo il caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per destituzione ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 7/1999.

Art. 6

(Commissione regionale per gli automezzi, il materiale tecnico ed il vestiario).

1. Presso la struttura regionale competente in materia di servizi antincendi è istituita la Commissione regionale per gli automezzi, il materiale tecnico ed il vestiario del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, di seguito denominata Commissione, con il compito di esprimere pareri e formulare proposte su:

a) la scelta dei capi di vestiario ed equipaggiamento e le modalità della loro fornitura;

b) l'individuazione delle caratteristiche degli automezzi e del materiale tecnico in dotazione.

2. Fanno parte della Commissione:

a) il dirigente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), della l.r. 7/1999, che la presiede;

b) il Comandante del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

c) tre dipendenti appartenenti al personale professionista dell'area operativa tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, designati dal personale stesso.

cbis) tre rappresentanti del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, designati dal consiglio del personale volontario. (1)

3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

4. Il Presidente della Commissione può integrare la Commissione con altro personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, particolarmente esperto nelle materie oggetto dell'ordine del giorno, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

5. La Commissione è convocata dal Presidente della Commissione stessa o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Comandante del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, e si riunisce ogniqualvolta sia necessario esprimere i pareri di cui al comma 1 o quando lo richiedano almeno tre componenti della Commissione.

6. La partecipazione dei componenti alla Commissione non comporta l'attribuzione di gettoni di presenza da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 7

(Accertamenti dell'idoneità psicofisica).

1. Gli accertamenti dell'idoneità psicofisica previsti dall'articolo 32 della l.r. 7/1999 sono effettuati secondo i seguenti tre livelli progressivi:

a) accertamenti preliminari per l'ammissione al concorso di cui agli articoli 34 e 36 della l.r. 7/1999;

b) accertamenti sanitari preliminari all'assunzione in servizio dei vincitori del concorso di cui agli articoli 34 e 36 della l.r. 7/1999;

c) accertamenti periodici ed accertamenti relativi alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del d.lgs. 626/1994.

Art. 8

(Accertamenti sanitari preliminari per l'ammissione al concorso).

1. Gli accertamenti sanitari preliminari per l'ammissione al concorso di cui agli articoli 34 e 36 della l.r. 7/1999, sono eseguiti dalla struttura sanitaria competente dell'Unità Sanitaria Locale (USL) della Valle d'Aosta e sono documentati dal rilascio del certificato di sana e robusta costituzione psicofisica.

Art. 9

(Accertamenti sanitari preliminari all'immissione in servizio dei vincitori del concorso).

1. Gli accertamenti sanitari cui devono essere sottoposti i vincitori dei concorsi pubblici per i ruoli dell'area operativa tecnica sono effettuati dalla struttura sanitaria competente dell'USL della Valle d'Aosta.

2. I requisiti psicofisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono indicati all'allegato A al presente regolamento. L'allegato può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 10

(Permanenza e perdita dell'idoneità psicofisica).

1. La permanenza dell'idoneità psicofisica è verificata dalla struttura sanitaria competente dell'USL della Valle d'Aosta, o dal medico competente nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2.

2. Le verifiche dell'idoneità psicofisica sono effettuate:

a) periodicamente, con cadenza triennale fino al compimento del 45° anno di età e con cadenza biennale dopo il 45° anno di età;

b) occasionalmente, nei casi previsti dall'articolo 32, comma 2, della l.r. 7/1999.

3. Il personale appartenente all'area operativa tecnica che abbia perduto l'idoneità psicofisica, ma che risulti comunque idoneo per altre attività nell'ambito del medesimo profilo di appartenenza, può essere destinato, compatibilmente con le esigenze di servizio, a funzioni di supporto all'attività di soccorso, ivi compresa la formazione.

4. Negli altri casi di non idoneità si applica quanto previsto all'articolo 46 della l.r. 7/1999.

5. Gli esiti degli accertamenti preliminari e periodici sono registrati nell'apposita scheda sanitaria personale.

Art. 11

(Sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 626/1994).

1. In attuazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e sulla base della valutazione dei rischi effettuata tenuto conto, per il personale dell'area operativo-tecnica, anche di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 626/1994, il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è sottoposto a sorveglianza sanitaria in attuazione dell'articolo 16 del d.lgs. 626/1994.

2. Nel corso della sorveglianza di cui al comma 1 il medico competente verifica la permanenza dell'idoneità psicofisica anche dei dipendenti dell'area operativo-tecnica e aggiorna la loro scheda sanitaria personale.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono sostitutivi di quelli periodici previsti all'articolo 10.

Art. 12

(Mensa).

1. Presso le sedi del Comando regionale dei vigili del fuoco è garantito il servizio mensa.

2. Può usufruire gratuitamente del servizio mensa il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco che presti servizio per almeno otto ore consecutive.

3. Il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o ai corrispondenti Corpi delle Regioni o Province autonome che si trovi, per motivi di servizio, nel territorio della regione può essere ammesso, dal dirigente competente, ad usufruire gratuitamente del servizio mensa.

4. Il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco che non si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può usufruire, a pagamento, fuori dall'orario di lavoro, del servizio mensa di cui al comma 1.

5. Le modalità di esercizio del servizio mensa sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentite le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 47 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

Art. 13

(Gruppo sportivo).

1. Al fine di favorire l'esercizio dell'attività sportiva utile alla preparazione fisica dei vigili del fuoco e di non interrompere l'attività sportiva dei vigili che abbiano raggiunto un adeguato grado di addestramento come atleti, allenatori, giudici o dirigenti tecnici, nonché di divulgare presso i giovani l'attività sportiva svolta dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco, è costituito il gruppo sportivo dei vigili del fuoco.

2. Possono far parte del gruppo sportivo dei vigili del fuoco tutti i residenti in Valle d'Aosta dell'età minima di sei anni, che inoltrino domanda corredata, per i minorenni, di assenso del padre o di chi ne fa le veci. Ha priorità di iscrizione:

a) il personale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 7/1999;

b) il personale che svolge servizio di leva ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta);

c) i parenti e gli affini dei soggetti di cui alla lettera a), rispettivamente fino al secondo grado e fino al primo grado;

d) coloro che sono stati iscritti al gruppo sportivo "Giuseppe Godioz" del Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta;

e) i dipendenti regionali.

3. Il gruppo sportivo dei vigili del fuoco è finanziato attraverso:

a) il versamento di quote associative da parte dei componenti il gruppo stesso;

b) i contributi annuali concessi dalla Regione;

c) i contributi o le donazioni concessi da soggetti privati o enti pubblici.

4. I contributi di cui al comma 3, lettera b), sono concessi dalla Giunta regionale per la copertura del disavanzo di bilancio, fino ad un massimo del 90 per cento del disavanzo stesso, nei limiti stabiliti nella legge di bilancio; gli ulteriori criteri e modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. (2)

5. Il gruppo sportivo adotta un proprio statuto che stabilisce, in particolare, le modalità di elezione dei propri organi rappresentativi e le modalità di organizzazione e funzionamento tecnico-amministrativo del gruppo sportivo stesso.

6. Tutte le prestazioni fornite al gruppo sportivo, sia dalle persone che rivestono cariche negli organi rappresentativi, sia dagli atleti, non danno diritto a compensi.

7. In attesa dell'adozione dello statuto e dell'elezione degli organi rappresentativi ai sensi del comma 5, si applica lo statuto e rimangono in carica gli organi del gruppo sportivo "Giuseppe Godioz".

Art. 14

(Partecipazione del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco a gare e manifestazioni sportive).

1. Il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco che partecipa, in qualità di atleta, a manifestazioni sportive di alto livello internazionale quali campionati continentali, campionati mondiali, giochi olimpici o manifestazioni analoghe, è considerato in servizio per il periodo di preparazione e effettuazione delle manifestazioni stesse.

2. Il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco che fa parte, in qualità di allenatore, giudice o dirigente tecnico, delle rappresentative nazionali o internazionali che partecipano alle manifestazioni di cui al comma 1, è considerato in servizio per il periodo di preparazione e di effettuazione delle manifestazioni stesse.

Art. 15

(Attività del gruppo sportivo).

1. Il dirigente competente stabilisce le modalità di partecipazione del personale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 7/1999, alle attività del gruppo sportivo, svolte nell'orario di servizio, in relazione al numero massimo di vigili che possono assentarsi dalla sede di servizio ed assicurando, in via prioritaria, i servizi di soccorso.

2. Il dirigente competente può autorizzare l'uso degli automezzi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per le attività del gruppo sportivo.

Art. 16

(Particolari incarichi).

1. Gli incarichi di cui all'articolo 24 della l.r. 7/1999, nei casi in cui ricorrano situazioni relative al mantenimento dell'ordine pubblico, sono attributi al personale professionista appartenente al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, dal dirigente competente, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, in qualità di Prefetto.

Art. 17

(Stemma del Corpo valdostano dei vigili del fuoco).

1. Lo stemma del Corpo valdostano dei vigili del fuoco individua l'appartenenza al Corpo stesso del personale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 7/1999.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il logo dello stemma e le caratteristiche dei simboli distintivi del grado del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

3. Fino al momento della fornitura degli stemmi e dei simboli distintivi del grado conformi alle caratteristiche di cui al comma 2, il personale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 7/1999, mantiene quelli attualmente in uso.

Art. 18

(Tessera di riconoscimento).

1. Al personale di cui all'articolo 30, comma 6, della l.r. 7/1999 è rilasciata una tessera di riconoscimento personale, le cui caratteristiche sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. La tessera di cui al comma 1 è rilasciata dall'Amministrazione regionale, all'atto della nomina a ruolo e deve essere restituita all'Amministrazione stessa all'atto della cessazione dal servizio per qualunque motivo e, temporaneamente, in caso di sospensione del rapporto di lavoro.

Art. 19

(Aree operative riservate).

1. Ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/1999, i luoghi di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'Interno del 15 aprile 1997, sono considerati aree operative riservate ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del d.lgs. 626/1994.

2. La funzione di vigilanza sulle aree di cui al comma 1 è esercitata dal dirigente competente.

3. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, individua l'ubicazione delle aree operative riservate presenti sul territorio regionale.

Art. 20

(Norma finale).

1. Il presente regolamento trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Allegato A

(articolo 9, comma 2)

1. Requisiti psicofisici di cui devono essere in possesso i vincitori dei concorsi pubblici per i ruoli dell'area operativa tecnica:

a) peso corporeo contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula: altezza (espressa in centimetri) meno 100 più o meno 20%;

b) normalità del senso luminoso e cromatico, quest'ultimo determinato mediante corretta lettura e/o interpretazione delle tavole di Ishihara;

c) normalità del campo visivo;

d) acutezza visiva: per il profilo di vigile del fuoco, visus naturale non inferiore a 18/10 complessivi, con non meno di 8/10 nell'occhio che vede meno; non è ammessa la correzione con lenti; per i profili di assistente tecnico antincendi e di ispettore tecnico antincendi, visus non inferiore a 18/10 complessivi, con non meno di 8/10 nell'occhio che vede meno; è ammessa la correzione raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;

e) percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione di uso di protesi acustica;

f) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria.

2. Sono causa di non idoneità per l'assunzione, le seguenti malattie ed infermità:

a) le malattie infettive e/o contagiose anche ad andamento cronico o in fase clinica silente;

b) le gravi allergopatie anche in fase clinica silente;

c) l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;

d) le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili; le malattie cutanee croniche; le cicatrici infossate ed aderenti, alteranti la funzione; i tramiti fistolosi che, per sede ed estensione producano disturbi funzionali, i tumori cutanei; i tatuaggi che, per la loro sede e visibilità, siano deturpanti;

e) la presenza di trapianti di organi o di parte di organi;

f) la presenza di innesti e/o di mezzi di sintesi eterologhi a livello dei vari organi e/o apparati;

g) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo e/o i loro esiti funzionalmente apprezzabili; le gravi imperfezioni del globo oculare; le malattie croniche delle palpebre, dell'apparato lacrimale e del globo oculare; i disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci, le retinopatie; le stenosi e le poliposi nasali; le malformazioni della bocca; le gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria; le disfonie e le gravi balbuzie; la perforazione timpanica; le infermità o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari o gli esiti funzionalmente apprezzabili;

h) le infermità funzionalmente apprezzabili del collo e dei relativi organi ed apparati; l'ipertrofia tiroidea con distiroidismo di rilevanza clinica;

i) le infermità del torace: deformazioni congenite, rachitiche e post-traumatiche;

j) le infermità dei bronchi e dei polmoni; le bronchiti croniche; l'asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregressa, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; le infermità mediastiniche e le anomalie di posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici;

k) le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio; malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio; i gravi disturbi funzionali cardiaci; i disturbi del ritmo: aritmie ipocinetiche (BAV 2° grado Mobitz 2, BAV 3° grado), aritmie ipercinetiche (tachicardia sopraventricolare, tachiaritmie sopraventricolari, battiti ectopici ventricolari di natura non funzionale), preeccitazioni ventricolari, presenza di segnapassi artificiale; i disturbi di conduzione intraventricolare (blocco di branca sinistro, blocco di branca destro + blocco fascicolare, sindrome da QT lungo), anche senza altro riscontro di cardiopatia organica; i rumori ed i soffi cardiaci compatibili con cardiopatia congenita e/o acquisita; l'ipertensione arteriosa (valori superiori a 150 mm Hg per la sistolica e superiori a 90 mm Hg per la diastolica), anche se di tipo essenziale e/o senza interessamento di organi od apparati, che risulti confermata dopo test di tolleranza allo sforzo; le arteriopatie; gli aneurismi; le varici estese e voluminose, le flebiti e loro esiti comportanti disturbi trofici; le emorroidi croniche voluminose e molteplici;

l) le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; le malattie degli organi addominali, o i loro esiti, che determinano apprezzabile ripercussione sullo stato generale; le ernie; il laparocele;

m) le infermità e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi, ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporea; le malattie ossee o cartilaginee in atto, determinanti apprezzabili limitazioni della funzionalità articolare; le malattie delle aponeurosi, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti, tali da ostacolare o limitare anche in modo parziale la funzione articolare;

n) le infermità e le imperfezioni dell'apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico o autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti: psicosi in atto o pregresse, psiconevrosi in atto anche se in trattamento, personalità psicopatiche ed abnormi; epilessia;

o) le infermità e le imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche, che necessitino o no di dialisi; la ritenzione urinaria anche di tipo funzionale; le malattie croniche dei testicoli, ivi compreso l'arresto di sviluppo, o l'assenza o la ritenzione bilaterale; l'idrocele; il varicocele voluminoso; le malattie in atto, infiammatorie e non, dell'apparato ginecologico di significativo rilievo clinico; l'incontinenza urinaria; la pregressa nefrectomia;

p) le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità, comprese quelle congenite; le immunodeficienze congenite; le enzimopatie eritrocitarie;

q) il diabete mellito; le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;

r) le neoplasie, anche benigne se causa di apprezzabile deficit funzionale di organi od apparati;

s) la presenza nelle urine, o in altri liquidi biologici, di una o più sostanze, o loro metaboliti, previste dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

t) le micosi e le parassitosi clinicamente rilevabili, che siano cause di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali.

3. Requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso i vincitori dei concorsi pubblici per i ruoli dell'area operativa tecnica:

a) i vincitori del concorso devono possedere una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, capacità di autocontrollo, uno spiccato senso di responsabilità, capacità di decidere e gestire con rapidità ed equilibrio anche problematiche che richiedano soluzioni tempestive ed immediate, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima, in rapporto alle mansioni ed alle funzioni previste dalle rispettive carriere.

(1) Lettera aggiunta dall'art. 1 del R.R. 24 ottobre 2002, n. 3.

(2) Comma così sostituito dall'art. 2 del R.R. 24 ottobre 2002, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 13 recitava:

"4. I contributi di cui al comma 3, lettera b), sono concessi dalla Giunta regionale, a consuntivo, per la copertura del disavanzo di bilancio, fino ad un massimo del novanta per cento del disavanzo stesso, nei limiti stabiliti nella legge di bilancio; gli ulteriori criteri e modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.".