Legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Testo vigente

Legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000/2002.

(B.U. 12 gennaio 2000, n. 3).

INDICE

Art. 1 - Bilancio annuale

Art. 2 - Bilancio pluriennale

Art. 3 - Autorizzazioni di spesa determinate dalla legge di bilancio

Art. .4 - Ripartizione tra diversi settori di destinazione degli interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico e architettonico del borgo di Bard

Art. 5 - Rideterminazione dell'ammontare del contributo annuo al Comité de l'Alliance française en Vallée d'Aoste e al CMIEB

Art. 6 - Erogazione al Consiglio regionale

Art. 7 - Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio

Art. 8 - Variazioni per assegnazioni di fondi statali e comunitari

Art. 9 - Accensione di prestiti

Art. 10 - Allegati al bilancio annuale

Art. 11 - Allegati al bilancio pluriennale

Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Bilancio annuale)

1. E' approvato lo stato di previsione della parte entrata e della parte spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000, annesso alla presente legge, in lire 3.026.181.000.000 per la competenza e in lire 3.432.382.000.000 per la cassa (Allegato A).

Art. 2

(Bilancio pluriennale)

1. E' approvato lo stato di previsione della parte entrata e della parte spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2000/2002, annesso alla presente legge, nell'importo complessivo di competenza di lire 6.048.214.250.000 per gli anni 2000 e 2001, di cui lire 3.026.181.000.000 per l'anno 2000 e lire 3.022.033.250.000 per l'anno 2001, e di euro 1.534.187.400 per l'anno 2002 (Allegato B).

Art. 3

(Autorizzazioni di spesa determinate dalla legge di bilancio)

1. Le autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2000 previste da leggi statali o regionali attualmente in vigore sono determinate dalla presente legge, ai sensi degli articoli 15, comma 1, e 17, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione della parte spesa (Allegato A).

Art. 4

(Ripartizione tra diversi settori di destinazione degli interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico e architettonico del borgo di Bard)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1992, n. 68 (Interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico-architettonico del borgo di Bard) le autorizzazioni di spesa di lire 250 milioni annui per gli anni finanziari 2000 e 2001 e di euro 129.000 per l'anno finanziario 2002, previste nel capitolo 65945 dello stato di previsione della parte spesa (Allegati A e B), è così ripartita:

a) acquisizione da parte del Comune di immobili:

1) anno 2000 lire 50.000.000;

2) anno 2001 lire 50.000.000;

3) anno 2002 euro 25.800;

b) concorso nelle spese di restauro e recupero di immobili:

1) anno 2000 lire 50.000.000;

2) anno 2001 lire 100.000.000;

3) anno 2002 euro 51.600;

c) interventi pilota su immobili di proprietà privata e pubblica:

1) anno 2000 lire 150.000.000;

2) anno 2001 lire 100.000.000;

3) anno 2002 euro 51.600.

Art. 5

(Rideterminazione dell'ammontare del contributo annuo al Comité de l'Alliance française en Vallée d'Aoste e al CMIEB)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 66(Autorizzazione di spesa per l'anno 1993, ai sensi delle leggi regionali 25 agosto 1980, n. 39, 15 luglio 1982, n. 30, 15 aprile 1987, n. 27 e 24 aprile 1990, n. 15 e aumento della spesa per la concessione di contributi al Comité de l'Alliance française en Vallée d'Aoste e al Centre Mondial d'information pour l'éducation bilingue), i contributi a favore del Comité de l'Alliance française en Vallée d'Aoste e del Centre Mondial d'Information pour l'Education Bilingue (CMIEB) sono rideterminati per gli anni finanziari 2000 e 2001 rispettivamente in annue lire 75.000.000 e in annue lire 50.000.000 e, per l'anno finanziario 2002, rispettivamente in euro 38.700 e in euro 25.800 (Cap. 57440).

Art. 6

(Erogazione al Consiglio regionale)

1. Il fondo iscritto al capitolo 20000 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato A) è messo a disposizione del Consiglio regionale mediante mandati di pagamento da commutarsi in quietanza di versamento nel conto aperto presso l'istituto bancario gestore del servizio di tesoreria del Consiglio stesso.

2. I fondi per il programma annuale di attività della Consulta regionale per la condizione femminile, di cui alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 65 (Istituzione della consulta regionale per la condizione femminile) e successive modificazioni, sono periodicamente trasferiti al Consiglio regionale su richiesta della sua Presidenza, in relazione alla realizzazione dell'attività stessa (Cap. 20050).

Art. 7

(Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 42 della L.r. 90/1989, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16 (Modificazioni alla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, finanze e programmazione, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 e pluriennale 2000/2002 per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte da leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio, la cui copertura finanziaria sia assicurata da fondi iscritti nel bilancio medesimo.

Art. 8

(Variazioni per assegnazioni di fondi statali e comunitari)

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 42 della L.r. 90/1989, come modificato dall'articolo 5 della L.r. 16/1992, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, finanze e programmazione, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 e pluriennale 2000/2002 per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato e comunitarie destinate a scopi specifici in appositi capitoli della parte entrata e nei corrispondenti capitoli della parte spesa, qualora la relativa spesa sia tassativamente regolata da leggi statali, regionali o dalla normativa comunitaria.

Art. 9

(Accensione di prestiti)

1. Per il finanziamento di spese di investimento per l'anno finanziario 2000, la Giunta regionale è autorizzata alla contrazione, con uno o più istituti di credito, di uno o più mutui per complessive lire 310 miliardi, ad un tasso massimo del 6 per cento, per un periodo di ammortamento non superiore ad anni quindici, oppure all'emissione di obbligazioni da deliberare previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cap. 11150).

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, previsto in complessive lire 22.136.500.000 per l'anno 2000, in complessive lire 57.658.000.000 per l'anno 2001 e in complessivi euro 40.679.400 a decorrere dall'anno 2002, grava sui capitoli 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre) e 69320 (Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre) dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) dei bilanci di previsione per l'anno finanziario 2000 e pluriennale 2000/2002, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

3. La copertura dell'onere di cui al comma 2 è assicurata per gli anni 2000, 2001 e 2002 mediante utilizzo degli appositi stanziamenti iscritti ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 2000 e pluriennale 2000/2002.

4. L'autorizzazione alla contrazione di mutui per complessive lire 260.000.000.000 per l'anno finanziario 2001 e per euro 77.468.000 per l'anno finanziario 2002 è rinviata alla legge di approvazione di bilancio degli anni medesimi (Cap. 11150).

Art. 10

(Allegati al bilancio annuale)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000:

a) Allegato 1: Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali;

b) Allegato 2: Quadro di classificazione della spesa regionale;

c) Allegato 3: Quadro generale riassuntivo;

d) Allegato 4a): Entrate derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario);

e) Allegato 4b): Spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario);

f) Allegato 4c): Entrate derivanti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4, comma secondo, dello Statuto speciale;

g) Allegato 4d): Spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4, comma secondo, dello Statuto speciale;

h) Allegato 5a): Stanziamenti di competenza relativi a spese correnti;

i) Allegato 5b): Stanziamenti di competenza relativi a spese di investimento;

j) Allegato 6: Classificazione funzionale (sezioni) ed economica (categorie) delle spese regionali;

k) Allegato 7: Elenco delle spese obbligatorie;

l) Allegato 8: Elenco delle spese per le quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste;

m) Allegato 9: Garanzie fidejussorie concesse a norma della legge regionale 1 aprile 1975, n. 7 (Finanziamento degli eventuali oneri derivanti al bilancio della Regione delle garanzie concesse con leggi regionali);

n) Allegato 10: Dimostrazione del saldo finanziario presunto.

Art. 11

(Allegati al bilancio pluriennale)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio pluriennale per il triennio 2000/2002:

a) Allegato 1: Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali;

b) Allegato 2: Quadro di classificazione della spesa regionale;

c) Allegato 3: Quadro generale riassuntivo.

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.