Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 42 - Testo vigente

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 42

Gestione della tramvia intercomunale Cogne - Eaux Froides - Plan Praz.

(B.U. 11 gennaio 2000, n. 2).

Art. 1

(Finalità).

1. La Regione Valle d'Aosta, al fine di realizzare una migliore integrazione dei servizi di trasporto tra i comprensori di Aosta, Pila e Cogne, nonché una ottimizzazione economica, funzionale e gestionale dei servizi stessi, affida la gestione della tramvia intercomunale Cogne ¤ Eaux Froides ¤ Plan Praz alla società esercente la telecabina Aosta - Pila o società da questa controllata (1).

Art. 2

(Contratto).

1. Con provvedimento della Giunta regionale è approvata la stipulazione, con la società di cui all'articolo 1, di un contratto nel quale vengono definiti:

a) il periodo di validità del contratto;

b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio;

c) i servizi di trasporto sostitutivo che la società deve garantire nei periodi e nei casi di interruzione del servizio;

d) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarità delle corse;

e) la struttura tariffaria;

f) l'importo eventualmente dovuto dalla Regione alla società per le prestazioni oggetto del contratto e le modalità di pagamento, nonché eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria;

g) le modalità di modificazione del contratto successivamente alla conclusione;

h) le garanzie che devono essere prestate dalla società;

i) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;

j) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito dalla società, in caso di forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel periodo di validità del contratto;

k) la formazione del personale;

l) l'obbligo dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro relativi al comparto dei trasporti interessato;

m) l'eventuale parziale compensazione tra costi di gestione e maggiori proventi derivanti dall'ulteriore valorizzazione del comprensorio turistico;

n) l'istituzione di un organismo paritetico con compiti di monitoraggio dell'applicazione del contratto.

2. Gli importi di cui al comma 1, lettera f), possono essere soggetti a revisione annuale con modalità determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza.

Art. 3

(Vigilanza).

1. La struttura regionale competente in materia di trasporti provvede alle opportune verifiche in merito all'applicazione del contratto di cui all'articolo 2, anche avvalendosi dell'organismo paritetico in esso previsto.

Art. 4

(Eventuale diverso gestore).

1. In caso di mancato accordo con la società di cui all'articolo 1, la Giunta regionale individua il soggetto a cui affidare la gestione con una procedura di gara fra imprese o enti titolari di concessioni di servizio di trasporto pubblico o gestori di impianti di risalita.

Art. 5

(Norme finanziarie).

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), determinato in annue lire 1.600 milioni (euro 826.331,04) per gli anni 2000 e 2001 e in euro 826.000 (lire 1.599.359.020) a decorrere dall'anno 2002, grava sul capitolo di nuova istituzione n. 68100.

2. Alla copertura dell'onere previsto dal comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 69020 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 1999/2001, a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.6 "Oneri relativi alla creazione di strutture in relazione al trasferimento di competenze in materia di ferrovie e di sicurezza sugli impianti a fune (U.S.T.I.F.)" dell'allegato n. 1 al bilancio stesso.

Art. 6

(Variazioni di bilancio).

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 1999/2001 sono apportate, per gli anni 2000 e 2001 le seguenti variazioni annue:

a) variazione in diminuzione:

capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento", lire 1.600.000.000;

b) variazione in aumento:

programma regionale 2.2.2.14

codificazione 1.1.1.6.3.2.09.019

capitolo 68100 (di nuova istituzione)

"Oneri derivanti dalla gestione della tramvia intercomunale Cogne ¤ Eaux Froides ¤ Plan Praz", lire 1.600.000.000.

(1) Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 1 recitava.

"1. La Regione Valle d'Aosta, al fine di realizzare una migliore integrazione dei servizi di trasporto tra i comprensori di Aosta, Pila e Cogne, nonché una ottimizzazione economica, funzionale e gestionale dei servizi stessi, affida la gestione della tramvia intercomunale Cogne - Eaux Froides - Plan Praz alla società esercente la telecabina Aosta - Pila.".