Legge regionale 30 dicembre 1999, n. 40 - Testo storico

Legge regionale 30 dicembre 1999, n. 40

Bollettino Ufficiale regionale 11 01 2000 n. 2

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano).

Art. 1

(Modificazioni dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16)

1. Alla fine del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano), sono aggiunte le seguenti frasi: "Entro cinque giorni dal ricevimento il cancelliere provvede a trasmettere a spese dell'Amministrazione regionale i fogli ed i documenti di cui all'articolo 7 alla Commissione regionale per il referendum popolare, di cui al terzo comma, presso la Segreteria generale del Consiglio regionale. Dell'avvenuta trasmissione è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.".

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 8 della l.r. 16/1975 sono aggiunti i seguenti commi:

"Il Consiglio regionale nomina la Commissione regionale per il referendum popolare composta di tre esperti in discipline giuridiche pubblicistiche, indicati dal Presidente della Corte di appello di Torino, scelti tra:

a) docenti universitari;

b) avvocati iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

c) ex componenti della Corte costituzionale.

La Commissione regionale per il referendum popolare ha sede presso il Consiglio regionale.

Ai componenti della Commissione regionale per il referendum popolare sono dovuti i compensi stabiliti con propria deliberazione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).".

Art. 2

(Modificazioni dell'articolo 9 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16)

1. Il primo comma dell'articolo 9 della l.r. 16/1975 è sostituito dal seguente:

"Nei dieci giorni successivi alla scadenza del 30 settembre, la Commissione regionale per il referendum popolare, costituita ai sensi dell'articolo 8, esamina tutte le richieste di referendum di iniziativa popolare depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, compresa la cognizione della ammissibilità.".

2. Dopo il primo comma dell'articolo 9 della l.r. 16/1975 è inserito il seguente comma:

"Entro il 31 ottobre ciascun cittadino elettore può presentare alla Commissione regionale per il referendum popolare le proprie osservazioni in ordine ai quesiti presentati e alla loro ammissibilità.".

3. Negli articoli 9 e 10 della l.r. 16/1975 le parole "Ufficio regionale per il referendum popolare" sono sostituite dalle parole "Commissione regionale per il referendum popolare".

4. Negli articoli 9, 10 e 11 della l.r. 16/1975 le parole "ordinanza" e "ordinanze" sono sostituite dalle parole "deliberazione" e "deliberazioni".

Art. 3

(Modificazioni dell'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16)

1. Il primo comma dell'articolo 10 della l.r. 16/1975 è sostituito dal seguente:

"La scadenza del termine fissato nella deliberazione non può essere successiva al 30 novembre sia nel caso di cui al terzo comma che nel caso di cui al quarto comma dell'articolo 9.".

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 10 della l.r. 16/1975 è inserito il seguente comma:

"La Commissione regionale per il referendum popolare procede ad un'udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori e/o di quanti abbiano presentato osservazioni, nel corso della quale gli stessi possono produrre ulteriori pareri e memorie.".

Art. 4

(Modificazione dell'articolo 13 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16)

1. Il primo comma dell'articolo 13 della l.r. 16/1975 è sostituito dal seguente:

"Qualora siano stati richiesti, nei termini di cui al primo comma dell'articolo 8, e non siano stati unificati, ai sensi dell'articolo 10, due o tre referendum per l'abrogazione di leggi diverse, essi si svolgono contemporaneamente.".

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Commissione regionale per il referendum popolare è composta di tre membri effettivi e tre membri supplenti nominati dal Consiglio regionale su indicazione del Presidente della Corte di appello di Torino.

2. Il Consiglio regionale procede alla nomina della Commissione di cui al comma 1 entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le richieste di referendum abrogativo, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino presentate al Tribunale di Aosta ai sensi della l.r. 16/1975, devono essere trasmesse a cura del cancelliere, corredate di tutta la documentazione, alla Segreteria generale del Consiglio regionale entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dell'avvenuta trasmissione è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Rimangono valide la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, le autenticazioni e vidimazioni già effettuate ai sensi della l.r. 16/1975.

5. Entro dieci giorni dalla trasmissione della richiesta di referendum alla Segreteria generale del Consiglio regionale, ciascun cittadino elettore può presentare alla Commissione regionale per il referendum popolare le proprie osservazioni in ordine ai quesiti presentati e alla loro ammissibilità.

6. La scadenza dei termini di cui al terzo comma dell'articolo 9 della l.r. 16/1975, come modificato dalla presente legge, è fissata al trentesimo giorno dopo la trasmissione della richiesta; la scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 10 della l.r. 16/1975, come modificato dalla presente legge, non può superare il quarantacinquesimo giorno dalla trasmissione della richiesta.

7. Prima di adottare la decisione definitiva sulla richiesta di referendum, la Commissione di cui al comma 1 può procedere ad un'udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori e/o di quanti abbiano presentato osservazioni, nel corso della quale gli stessi possono produrre ulteriori pareri e memorie.

8. La Commissione di cui al comma 1 decide in via definitiva entro il termine di sessanta giorni dalla trasmissione della richiesta di referendum alla Segreteria generale del Consiglio regionale.

9. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla ricezione della deliberazione di cui al comma 8, indice con decreto il referendum, fissando la convocazione degli elettori in una domenica dei mesi di maggio o giugno.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere relativo al funzionamento della Commissione regionale per il referendum popolare, derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 5, previsto a decorrere dall'anno 2000 in lire 50.000.000, grava sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) ed è ricompreso negli stanziamenti già iscritti sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000 e sul bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2000/2002.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.