Legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37 - Testo vigente

Legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37

Disposizioni per l'inserimento di opere d'arte negli edifici pubblici.

(B.U. 21 dicembre 1999, n. 56).

Art. 1.

(Finalità).

1. La presente legge detta disposizioni volte a favorire l'inserimento di opere d'arte negli edifici pubblici situati sul territorio regionale.

Art. 2.

(Oggetto).

1. La Regione, le Comunità montane, i Comuni ed i loro enti ed organismi strumentali che provvedano alla nuova costruzione o alla ristrutturazione totale di edifici pubblici, con esclusione di quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico) e delle ville di cui al punto 2 dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), devono destinare all'acquisto o all'ordinazione di opere d'arte, che per qualità ed interesse ben si integrino con la costruzione stessa, una quota del costo di costruzione, se lo stesso è superiore a lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90).

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considerano edifici pubblici i fabbricati di proprietà degli enti di cui al comma 1, ad eccezione degli edifici destinati prevalentemente:

a) ad uso abitativo;

b) ad uso industriale;

c) ad uso commerciale;

d) all'installazione di impianti tecnologici;

e) all'utilizzo come magazzino, deposito, officina, autorimessa, stalla o assimilabili.

Art. 3.

(Determinazione della quota da riservare).

1. La quota da riservare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è almeno pari:

a) al due per cento da lire 1.000.000.001 (euro 516.456,90) fino a lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70);

b) all'uno per cento per le somme eccedenti lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70), a cui va aggiunto il due per cento di lire 3.000.000.000, pari a lire 60.000.000, di cui alla lettera a).

2. Nei casi in cui gli edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto.

3. Sulla quota da riservare ai sensi del comma 1 non incidono le somme eventualmente previste per opere di decorazione.

Art. 4.

(Progetti).

1. I progetti degli edifici di cui all'articolo 2 devono contenere l'indicazione del tipo di opera da inserire, delle dimensioni di massima della stessa e dello spazio destinato ad accoglierla.

Art. 5.

(Commissione per la scelta dell'opera).

1. Alla scelta se procedere alla realizzazione o all'acquisto dell'opera provvede un'apposita Commissione, nominata di volta in volta dall'ente committente, così composta:

a) un rappresentante dell'ente committente con funzioni di presidente;

b) il progettista dell'edificio;

c) il sovrintendente regionale per i beni culturali, o suo delegato;

d) due esperti d'arte, di cui uno anche artista, scelti dall'ente committente.

2. Le opere da realizzare sono scelte tramite pubblico concorso, mentre per quelle da acquistare si provvede sulla base di almeno una perizia di stima.

3. Nel caso di pubblico concorso la Commissione redige il relativo bando, che stabilisce:

a) le caratteristiche dell'opera e le modalità della sua presentazione;

b) i tempi di esecuzione e di consegna dell'opera;

c) le modalità di pagamento.

4. La Commissione provvede all'individuazione dell'opera da acquistare o da realizzare e redige motivata relazione della scelta effettuata.

5. Ai componenti la Commissione spetta il rimborso spese; agli esperti d'arte esterni all'ente committente spetta, inoltre, un gettone di presenza non superiore a lire 500.000 (euro 258,23) per giornata di seduta. Le modalità di rimborso spese e l'importo dei gettoni di presenza sono stabiliti nel provvedimento di nomina. Le relative spese gravano sulle quote accantonate ai sensi dell'articolo 3.

Art. 6.

(Ente committente).

1. L'ente committente provvede:

a) all'accantonamento delle quote di cui all'articolo 3;

b) alla nomina della Commissione di cui all'articolo 5 ed alla determinazione dei rimborsi spese e dei compensi spettanti ai componenti;

c) all'emanazione e alla diffusione dell'eventuale bando di gara redatto dalla Commissione;

d) all'aggiudicazione della fornitura dell'opera sulla base di quanto deciso dalla Commissione.

Art. 7.

(Registrazione delle opere).

1. Dell'avvenuto inserimento di opere d'arte in edifici pubblici ai sensi della presente legge è data comunicazione, da parte dell'ente committente, alla struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali, che provvede al loro inserimento in un apposito registro.