Legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 - Testo vigente

Legge regionale 9 settembre 1999, n. 30

Istituzione della Azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence régionale pour le logement.

(B.U. 21 settembre 1999, n. 42).

INDICE

Art. 1 - Finalità della legge

Art. 2 - Azienda regionale per l'edilizia residenziale

Art. 3 - Compiti e funzioni dell'Azienda

Art. 4 - Statuto

Art. 5 - Patrimonio e fonti di finanziamento

Art. 6 - Organi

Art. 7 - Consiglio di amministrazione

Art. 8 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Art. 9 - Presidente

Art. 10 - Collegio dei Revisori dei conti

Art. 11 - Direttore

Art. 12 - Indennità di carica

Art. 13 - Bilanci

Art. 14 - Controllo sugli atti

Art. 15 - Scioglimento degli organi

Art. 16 - Vigilanza

Art. 17 - Intervento sostitutivo

Art. 18 - (omissis)

Art. 19 - Partecipazione dell'utenza

Art. 20 - (omissis)

Art. 21 - (omissis)

Art. 22 - Norme transitorie

Art. 23 - Dichiarazione d'urgenza

Art. 1.

(Finalità della legge).

1. Nell'ambito della potestà legislativa regionale, in relazione all'articolo 12, comma primo, numero 8) del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta) e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta), la presente legge disciplina la riorganizzazione e il nuovo ordinamento dell'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta (IACP), costituito con regio decreto 19 maggio 1938, n. 785 (Erezione in ente morale dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Aosta ed approvazione del relativo statuto), modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1008 (Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aosta).

Art. 2.

(Azienda regionale per l'edilizia residenziale).

1. Lo IACP, è trasformato in Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) - Agence régionale pour le logement - di seguito denominata Azienda.

2. L'Azienda è un ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile e di un proprio statuto approvato dal Consiglio regionale. Salvo quanto previsto dalla presente legge, la sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile.

3. L'Azienda subentra nelle attuali competenze dello IACP di ente gestore del patrimonio edilizio attuale ed attuatore degli interventi di edilizia residenziale pubblica in corso. Assume inoltre il ruolo di attuatore dei nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica.

4. La Regione affida all'Azienda l'amministrazione, la gestione e la manutenzione dei fabbricati di proprietà destinati alla locazione per fini di edilizia residenziale pubblica, mediante convenzione, approvata dalla Giunta regionale, da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Gli enti locali proprietari di alloggi destinati alla locazione per fini di edilizia residenziale pubblica possono affidare all'Azienda, tramite convenzione, l'amministrazione, la gestione e l'eventuale manutenzione degli stessi.

Art. 3.

(Compiti e funzioni dell'Azienda).

1. L'Azienda svolge funzioni tese a soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione regionale e degli enti locali. In particolare l'Azienda provvede a:

a) attuare gli interventi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, di recupero, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria di immobili ed abitazioni, anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, anche per conto di enti locali;

b) gestire il patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio e, se richiesto, degli enti locali o altri enti pubblici;

c) acquisire nuovo patrimonio o dismetterne parte ai sensi delle leggi di settore e dei piani di cessione approvati dalla Giunta regionale;

d) acquisire, ai fini di edilizia residenziale pubblica, alloggi di cooperative a proprietà indivisa, in caso di loro scioglimento o liquidazione.

d bis) gestire, in caso di affidamento, ai sensi della vigente normativa in materia di beni della Regione autonoma della Valle d'Aosta, il patrimonio immobiliare regionale destinato ad uso abitativo, commerciale e alberghiero (1).

2. L'Azienda può inoltre:

a) realizzare opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di supporto agli interventi edilizi;

b) attuare demolizioni, costruzioni, ristrutturazioni, risanamento e restauro conservativo di singoli edifici o di complessi edilizi, con eventuali annessi servizi sociali, nonché di agglomerati urbani o extraurbani;

c) attuare per conto di enti pubblici, enti locali e privati, con le proprie strutture e con eventuali forme di collaborazione tecnica da parte di terzi, studi ed elaborazioni in merito alla sperimentazione di nuove tecniche edilizie ed impiantistiche, oltre che alla predisposizione di studi e piani urbanistici;

d) attivare forme di collaborazione tecnico-economica con gli enti locali, enti pubblici e privati, stipulando a tal fine le necessarie convenzioni;

e) realizzare i piani e le direttive per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico;

f) adempiere ad ogni altro compito assegnato per legge;

g) svolgere attività di consulenza e progettazione e ogni altra attività di servizi utile al conseguimento degli scopi istituzionali e all'efficienza ed economicità gestionali;

h) svolgere le funzioni di amministratore di condominio ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, se nominato dall'Assemblea, negli stabili di edilizia residenziale pubblica nei quali vi siano anche alloggi di proprietà di privati.

3. Per il perseguimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, l'Azienda può partecipare, previa autorizzazione della Giunta regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni, a società per azioni a capitale pubblico e/o privato che abbiano come oggetto sociale attività inerenti l'edilizia.

Art. 4.

(Statuto).

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda, entro sessanta giorni dal suo insediamento, delibera lo statuto e lo invia al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Le eventuali modificazioni allo statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, che le invia al Consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 5.

(Patrimonio e fonti di finanziamento).

1. All'Azienda viene trasferita tutta la situazione patrimoniale e finanziaria così come risultante dagli atti contabili dello IACP alla data di entrata in vigore della presente legge; all'Azienda viene, altresì, trasferito il personale dello IACP in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Costituiscono entrate per l'Azienda:

a) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali e da prestazioni di servizi;

b) rendite patrimoniali;

c) entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di opere e lo svolgimento di attività previste da leggi regionali, statali e da disposizioni comunitarie;

d) finanziamenti statali, regionali e di enti locali;

e) eventuali liberalità disposte da enti pubblici o da privati;

f) proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare.

3. L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio tra i costi e i ricavi.

Art. 6.

(Organi).

1. Sono organi dell'Azienda:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Collegio dei Revisori dei conti;

d) il Direttore.

Art. 7.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) tre rappresentanti della Regione, nominati con le procedure previste dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11(Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), tra cui sono nominati un Presidente e un Vicepresidente;

b) un rappresentante del Comune di Aosta;

c) un rappresentante degli altri enti locali, designato dal Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).

2. Il Consiglio di amministrazione, costituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dura in carica cinque anni ed è rinnovato ad ogni rinnovo del Consiglio regionale.

3. Il Presidente della Giunta regionale richiede agli altri organismi, di cui al comma 1, le designazioni di rispettiva competenza.

4. Qualora, decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, non siano pervenute tutte le designazioni, il Consiglio di amministrazione è comunque costituito, purché sia stata designata la maggioranza dei suoi componenti, fermo restando l'obbligo dell'integrazione non appena pervengano le rimanenti designazioni.

5. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti, i nuovi consiglieri subentranti restano in carica fino alla scadenza ordinaria del Consiglio di amministrazione.

6. Il Consiglio di amministrazione decade nel caso in cui cessino dalla carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi, almeno tre consiglieri. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Vicepresidente o il consigliere più anziano per nomina o, a parità di anzianità di nomina, per età, comunica immediatamente al Presidente della Giunta regionale l'intervenuta decadenza. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara la decadenza del Consiglio di amministrazione e nomina, su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia residenziale pubblica, un Commissario che rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione da effettuarsi entro novanta giorni, con le modalità di cui ai commi 1, 3 e 4; il nuovo Consiglio resta in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale.

7. Nel caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale, i rispettivi organismi devono provvedere alla designazione dei sostituti entro trenta giorni dalla data del decreto stesso; qualora non siano pervenute le designazioni nel termine, il Consiglio di amministrazione, nelle more, delibera validamente, purché restino in carica almeno tre consiglieri.

Art. 8.

(Compiti del Consiglio di amministrazione).

1. Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito degli indirizzi definiti dalla Regione, con proprie deliberazioni:

a) stabilisce la linea di indirizzo generale dell'Azienda determinando gli obiettivi di politica aziendale per il conseguimento dell'equilibrio tra i costi e i ricavi;

b) definisce i piani annuali e pluriennali di attività approvando gli interventi da realizzare;

c) delibera il bilancio preventivo e il rendiconto;

d) approva gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili, l'accettazione di eredità, legati, lasciti e donazioni;

e) delibera lo statuto e le eventuali modifiche;

f) delibera il regolamento organizzativo interno, in applicazione dello statuto;

g) approva gli atti fondamentali di gestione, i contratti e le convenzioni;

h) delibera quant'altro statutariamente previsto per l'attività dell'Azienda, per la gestione e la realizzazione di interventi edilizi e per la partecipazione a società, enti o consorzi;

i) decide di resistere in giudizio e provvede alle transazioni;

j) nomina il direttore dell'Azienda scegliendolo tra personale interno o esterno che abbia svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende, pubblici o privati;

k) definisce la pianta organica del personale dell'Azienda entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Presidente).

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'Azienda e sovrintende al suo buon funzionamento, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio; è il garante del rispetto degli indirizzi definiti dalla Regione.

2. Il Presidente segnala al Presidente della Giunta regionale eventuali casi di decadenza dei consiglieri di amministrazione; mantiene i collegamenti con la struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in caso di assenza del Vicepresidente, dal consigliere più anziano per nomina e, a parità di anzianità di nomina, per età.

Art. 10.

(Collegio dei Revisori dei conti).

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), di cui:

a) due effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Regione;

b) uno effettivo designato dal CELVA;

c) due supplenti nominati dalla Regione.

2. I membri del Collegio dei Revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge funzioni di controllo a norma del codice civile. Verifica l'economicità e l'efficienza della gestione e ne riferisce al Consiglio d'amministrazione. Il Collegio, qualora riscontri gravi irregolarità di gestione, ne riferisce immediatamente al Presidente della Giunta regionale.

Art. 11.

(Direttore).

1. Il Direttore cura la gestione delle strutture organizzative, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie assegnate all'Azienda e assicura il buon funzionamento e l'economicità dell'azione tecnico-amministrativa; è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

2. Le mansioni e i compiti del Direttore sono stabiliti nello statuto e nel regolamento dell'Azienda.

Art. 12.

(Indennità di carica).

1. Al Presidente del Consiglio di amministrazione compete un'indennità mensile di carica pari al cinquanta per cento dell'indennità media mensile corrisposta al Consigliere regionale.

2. Al Vicepresidente del Consiglio di amministrazione compete un'indennità mensile di carica pari al quindici per cento dell'indennità media mensile corrisposta al Consigliere regionale.

3. Ai componenti il Consiglio di amministrazione compete un gettone di presenza pari al due per cento dell'indennità media mensile corrisposta al Consigliere regionale.

4. Al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti compete un'indennità annua pari al cento per cento dell'indennità media mensile corrisposta al Consigliere regionale.

5. Ai Revisori dei conti effettivi compete un'indennità annua pari all'ottanta per cento dell'indennità media mensile corrisposta al Consigliere regionale.

6. L'onere finanziario relativo alla spesa di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è a carico del bilancio dell'Azienda.

Art. 13.

(Bilanci).

1. L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. L'Azienda adotta il sistema di contabilità e redige i bilanci sulla base degli indirizzi e dello schema di bilancio tipo approvati dalla Giunta regionale, nel rispetto dei principi di contabilità generale dello Stato in materia di bilanci e delle norme del codice civile.

3. L'Azienda deve fornire, in allegato al bilancio preventivo, una dettagliata relazione previsionale sull'efficienza ed economicità di ogni programma ed attività previsti.

4. L'Azienda deve fornire, in allegato al bilancio consuntivo, dettagliati elementi informativi sui costi delle attività svolte, dei servizi prestati e dei corrispettivi introitati specificando ogni indicazione utile ai fini della rilevazione dell'efficienza e dell'economicità delle diverse attività gestionali dell'Azienda.

5. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, lo schema del conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa, è trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti, che nei successivi trenta giorni attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché le osservazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione. Lo schema consuntivo è deliberato entro il mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso alla Giunta regionale entro quindici giorni.

Art. 14.

(Controllo sugli atti).

1. La Giunta regionale verifica la conformità alle leggi statali e regionali nonché agli indirizzi definiti dalla Regione dei provvedimenti concernenti:

a) il bilancio preventivo;

b) gli assestamenti e le variazioni di bilancio;

c) il rendiconto;

d) la pianta organica e il regolamento di organizzazione;

e) i piani e i programmi d'intervento.

2. La Giunta regionale effettua il controllo di cui al comma 1, lettere a) e c) sulla base di specifica relazione del Collegio dei Revisori dei conti sulla gestione finanziaria, economica, patrimoniale e di cassa.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione da parte dell'Azienda, in duplice copia alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

4. La Giunta regionale esercita il controllo entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto.

5. I termini di cui al comma 4 sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso, dal momento della ricezione degli atti richiesti, che devono pervenire entro trenta giorni a pena di decadenza, il termine per l'annullamento riprende a decorrere.

6. La Giunta regionale, prima della pronuncia di non approvazione di un atto ad essa sottoposto, richiede all'Azienda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

Art. 15.

(Scioglimento degli organi).

1. In caso di reiterate violazioni di norme di legge, di regolamento e dello statuto o di gravi irregolarità amministrative e contabili rilevate dal Collegio dei Revisori dei conti, o in caso di irregolare funzionamento, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda può essere sciolto anticipatamente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, a seguito di delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica. Con lo stesso provvedimento è nominato un Commissario per la gestione provvisoria dell'Azienda fino alla nomina dei nuovi organi che deve avvenire entro novanta giorni, con le modalità di cui all'articolo 7.

2. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti possono essere sciolti anche per gravi violazioni delle direttive fissate dalla Regione o per mancata attuazione, senza giustificato motivo, dei programmi di intervento e di quelli di gestione del patrimonio.

Art. 16.

(Vigilanza).

1. La vigilanza sull'Azienda spetta all'Assessorato regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che può disporre la richiesta di informazioni o ispezioni e verifiche presso l'Azienda.

Art. 17.

(Intervento sostitutivo).

1. In caso di inosservanza da parte dell'Azienda delle condizioni e dei termini previsti dalla presente legge o da altre norme di legge o di regolamento, di specifiche direttive impartite dalla Regione per l'assunzione di provvedimenti obbligatori o dello statuto, l'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica assegna un congruo termine per l'adozione degli atti necessari.

2. In caso di inadempienza, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, previa diffida, provvede in via sostitutiva anche mediante la nomina di un commissario ad acta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16.

Art. 18.

(Personale). (1a)

Art. 19.

(Partecipazione dell'utenza).

1. La Regione e l'Azienda provvedono a determinare i criteri, a promuovere e attuare gli strumenti operativi che garantiscono la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell'utenza.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, sono approvati sulla base di schemi tipo concordati tra Assessorato regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica e Azienda:

a) una carta dei servizi che stabilisce i diritti e i doveri dell'utenza anche in ordine alla partecipazione all'attività gestionale dei servizi;

b) un protocollo di relazioni sindacali che definisce modalità e oneri per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale di competenza dell'Azienda.

Art. 20.

(2)

Art. 21.

(3)

Art. 22.

(Norme transitorie).

1. Fino alla costituzione degli organi dell'Azienda restano in carica gli organi dello IACP.

2. Fino all'approvazione dello statuto continua ad applicarsi il r.d. 785/1938, come modificato dal d.p.r. 1008/1973.

3. Fino all'approvazione degli indirizzi e dello schema di bilancio tipo di cui all'articolo 13, comma 2, continua ad applicarsi il decreto del Ministro dei Lavori pubblici 10 ottobre 1986 (Approvazione dello schema di bilancio tipo e annesso regolamento degli Istituti autonomi per le case popolari), pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1997, n. 36.

4. In sede di prima applicazione e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge può essere nominato Direttore anche il personale di ruolo dello IACP titolare di incarichi dirigenziali con almeno tre anni di servizio effettivo nello stesso incarico.

Art. 23.

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(1) Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 22 marzo 2000, n. 8.

(1a) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 6, della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 18 recitava:

"1. I contratti del personale sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'articolo 46 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

2. Fino alla stipulazione dei contratti di cui al comma 1, al personale dell'Azienda si applicano lo status giuridico e le norme contrattuali vigenti.".

(2) Articolo abrogato dall'art. 90, comma 2, della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 20 recitava:

"Art. 20

(Consulta regionale della casa)

1. Al fine di assicurare la partecipazione dei soggetti istituzionali e delle forze sociali interessate alle scelte in materia di politica dell'abitazione, è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale per la casa, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta svolge funzioni consultive e propositive per la Giunta regionale, in relazione ai programmi e ai piani riguardanti l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata.

3. Compongono la Consulta:

a) l'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante degli enti locali, designato dal CELVA;

c) un rappresentante del Comune di Aosta;

d) il coordinatore del Dipartimento competente in materia di edilizia residenziale pubblica;

e) il Presidente dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale;

f) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica;

g) il Direttore dell'Azienda;

h) il Dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali;

i) un rappresentante per ognuna delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale;

j) un rappresentante designato unitariamente per i sindacati degli inquilini/assegnatari;

k) un rappresentante designato unitariamente per le associazioni della proprietà edilizia;

l) un rappresentante designato unitariamente per le associazioni delle cooperative edilizie;

m) due rappresentanti delle associazioni degli imprenditori edili, di cui uno per le associazioni degli artigiani, designati unitariamente;

n) un rappresentante designato unitariamente per i patronati e per le associazioni di solidarietà sociale.

4. In caso di mancata designazione unitaria, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina sulla base delle segnalazioni pervenute.

5. Un dipendente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica svolge le funzioni di segretario

6. La Consulta dura in carica sino alla scadenza della legislatura nella quale opera.".

(3) Articolo abrogato dall'art. 90, comma 2, della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 21 recitava:

"Art. 21

(Banca dati - Osservatorio per la casa)

1. Al fine di raccogliere ed elaborare dati e informazioni riguardanti l'edilizia residenziale ed i problemi della casa, utili all'elaborazione di programmi regionali, generali e di settore, è istituita, con deliberazione della Giunta regionale, presso la struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, la Banca dati - Osservatorio per la casa, organizzata su base informatica.

2. Con la stessa deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce le modalità di trasmissione delle informazioni da trasferire alla Banca dati - Osservatorio per la casa ed i soggetti tenuti a fornire le informazioni di competenza.

3. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica diffonde i dati e le analisi sulla situazione abitativa, promuovendone la conoscenza nelle competenti sedi politiche, amministrative, economiche, sociali, professionali e imprenditoriali, pubblicando un rapporto annuale.

4. Per la realizzazione delle attività della Banca dati - Osservatorio per la casa, possono essere stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati, che abbiano specifica competenza in materia di edilizia residenziale.

5. La Banca dati - Osservatorio per la casa si collega con l'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).".