Legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 - Testo vigente

Legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (*)

Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali (**). Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali). (***)

(B.U. 10 settembre 1999, n. 40).

Art. 1

(Finalità e princìpi)

1. La presente legge detta norme per il contenimento della spesa a carico del bilancio del Consiglio regionale, in materia di previdenza dei consiglieri regionali, e costituisce l'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali (**), di seguito denominato Istituto, in analogia a quanto previsto per i membri della Camera dei Deputati.

2. Ai consiglieri regionali della Regione autonoma Valle d'Aosta spetta, oltre al trattamento indennitario di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), come modificato dalla presente legge, la corresponsione di un assegno vitalizio secondo criteri stabiliti dalla presente legge e da apposito regolamento di applicazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. L'Istituto, avente una propria forma giuridica autonoma e un proprio bilancio, separato da quello del Consiglio regionale, è amministrato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è gestito secondo princìpi assicurativi ed è finanziato:

a) dalla trattenuta obbligatoria a carico dei consiglieri regionali, di cui all'articolo 3 della l.r. 33/1995, come modificato dalla presente legge;

b) dal contributo versato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b);

c) dal contributo versato dal Consiglio regionale per le spese relative alla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto, nonché per quelle relative alle imposte gravanti sull'Istituto medesimo (1).

4. L'Istituto provvede all'erogazione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 33/1995, come modificato dalla presente legge, a tutti i consiglieri regionali.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 33/1995)

1. L'articolo 1 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Trattamento indennitario dei consiglieri regionali e assegno vitalizio)

1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

a) indennità di carica e indennità di funzione;

b) diaria;

c) indennità di missione;

d) indennità per fine mandato.

2. Ai consiglieri regionali cessati dal mandato spetta la corresponsione di un assegno vitalizio, disciplinato negli articoli 13 e seguenti della presente legge."

Art. 3

(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 33/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Sull'indennità di carica di cui all'art. 2 è disposta una trattenuta obbligatoria, quantificata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non inferiore al venti per cento, a titolo di contributo per la corresponsione della indennità di cui all'art. 1, comma 1, lett. d), e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 1, comma 2."

Art. 4

(Individuazione dei beneficiari dell'assegno vitalizio e criteri di opzione)

1. A tutti i consiglieri regionali, che entrano in carica, anche a seguito di rielezione, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, si applica il regime della capitalizzazione, come disciplinato dalla presente legge (2).

2. Ai consiglieri regionali di precedenti legislature che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio, ma che non hanno ancora raggiunto il limite minimo di età, nonché ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà, entro il 30 settembre 2003, di optare per il regime della capitalizzazione. In tal caso, il calcolo del capitale per la conversione dal regime a prestazione definita a quello della capitalizzazione è effettuato al 31 dicembre 2003, moltiplicando l'assegno virtuale maturato per un coefficiente di capitalizzazione sulla base dell'età e del sesso, differito ai sessant'anni di età, che tenga conto, ove spettante, della reversibilità a favore del nucleo familiare. Nel regolamento di applicazione, di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicati i parametri necessari ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione (3).

3. In alternativa a quanto previsto al comma 2, ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di optare per il regime della capitalizzazione anche solo per gli anni di mandato successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Conseguimento del diritto).

01. L'assegno vitalizio compete ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, che abbiano corrisposto il contributo di cui all'articolo 3 della l.r. 33/1995 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale, o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 5bis, comma 1, e che abbiano raggiunto l'età per conseguire il diritto alla corresponsione dell'assegno (4).

1. L'età per conseguire il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio è fissata a sessantacinque anni ed è diminuita di un anno per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, fino al limite di sessanta anni (5).

2. (6)

3. (7)

4. (8)

Art. 5bis

(Contributi volontari, casi di restituzione e ricongiunzione) (9)

1. Il consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 3 della l.r. 33/1995 per un periodo inferiore a cinque anni ma pari almeno a 30 mesi ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il periodo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio alla maturazione del quinquennio contributivo e al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Nei casi di cui al presente comma, per il periodo di contribuzione volontaria il Consiglio regionale non versa i contributi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente dell'Istituto entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è cessato dalla carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro tre mesi dall'accoglimento della domanda da parte del Consiglio direttivo dell'Istituto, a pena di decadenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data di cessazione dalla carica.

3. Il consigliere dichiarato ineleggibile non è ammesso alla contribuzione volontaria né può esercitare la facoltà di cui al comma 5.

4. Il consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 3 della l.r. 33/1995 per un periodo inferiore a trenta mesi ed il consigliere che non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 possono chiedere, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data di cessazione dalla carica la restituzione della trattenuta obbligatoria, effettuata ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 33/1995, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Le quote versate dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), ed il rendimento eventualmente conseguito rimangono in capo all'Istituto e sono vincolate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c).

5. Il consigliere che non abbia esercitato il mandato per un'intera legislatura e che abbia ottenuto, ai sensi del comma 4, la restituzione dei contributi versati, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto, a domanda, a versare nuovamente i contributi in misura corrispondente a quelli restituiti. In tale caso, l'Istituto versa nella posizione individuale del consigliere le quote di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ed il rendimento eventualmente conseguito in misura corrispondente a quella a suo tempo rimasta in capo all'Istituto.

Art. 6

(Assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio risulta dalla conversione del capitale individuale maturato alla data del conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio. Il capitale è costituito:

a) dalla trattenuta obbligatoria, prevista dall'articolo 3 della l.r. 33/1995;

b) dai contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, in misura pari al 24,20 per cento dell'indennità di carica del consigliere regionale; tali contributi sono versati per un periodo massimo di quindici anni (10);

c) dal rendimento eventualmente conseguito dall'Istituto.

2. Per i consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge rimasti nel regime della prestazione definita, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2 della l.r. 33/1995, spettante al consigliere al termine dell'XI legislatura, adeguata sulla base dell'indice di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi determinatosi nell'anno precedente (Indice Istat - anno su anno (11).

3. Per i consiglieri regionali di precedenti legislature che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio, ma che non hanno ancora raggiunto il limite di età, e che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda, di cui all'articolo 2 della l.r. 33/1995, percepita dai consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, adeguata sino al raggiungimento del predetto limite di età sulla base dell'indice di cui al comma 2 (12).

Art. 7

(Modalità di erogazione dell'assegno vitalizio)

1. Nel regime della capitalizzazione, l'ammontare dell'assegno vitalizio è costituito dal capitale come definito all'articolo 6, comma 1, ovvero dalla corrispondente rendita, mensile e posticipata, determinata applicando al capitale accantonato coefficienti di conversione variabili in funzione dell'età, del sesso e della reversibilità. Nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicati i parametri necessari ai fini del calcolo dei predetti coefficienti di conversione.

2. (13)

3. Nel regime della capitalizzazione, l'erogazione della prestazione è liquidabile in forma di capitale solo dopo il complessivo trasferimento da parte della Regione all'Istituto delle somme di cui all'articolo 12, commi 1 e 2. Fino a quel momento, all'ex consigliere che ha maturato il diritto all'assegno vitalizio ed ha optato per l'erogazione della prestazione in forma di capitale è comunque garantita l'erogazione della prestazione in forma di rendita e la successiva erogazione della prestazione in forma di capitale è dedotta delle prestazioni già erogate.

Art. 8

(Casi di decesso del consigliere regionale e di inabilità permanente al lavoro)

1. In caso di decesso del consigliere regionale che ha maturato il diritto all'assegno vitalizio, ma che ancora non lo percepisce, la posizione individuale dello stesso è attribuita, in forma di capitale, al coniuge o, in mancanza, ai figli se questi ultimi sono fiscalmente a carico del consigliere o, in mancanza di figli, agli ascendenti di primo grado conviventi e facenti parte dello stesso nucleo familiare del consigliere. In mancanza di tali soggetti, la posizione rimane acquisita all'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali (**) (14).

2. Nel caso in cui il consigliere regionale deceda nel corso dell'esercizio del primo mandato, i soggetti di cui al comma 1 hanno comunque diritto all'assegno vitalizio, in forma di capitale, pari al valore della prestazione al termine del mandato quinquennale (15).

3. Nel caso in cui il consigliere regionale divenga totalmente e permanentemente inabile al lavoro nel corso dell'esercizio del primo mandato, ha comunque diritto all'assegno vitalizio, pari al valore della prestazione al termine del mandato quinquennale. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 15 della l.r. 33/1995 (16).

3bis. La determinazione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dai commi 2 e 3, è effettuata sulla base dell'importo dell'indennità di carica al momento del decesso o alla data della dichiarazione di accertamento dell'inabilità al lavoro di cui all'articolo 15 della l.r. 33/1995, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi per il periodo mancante al compimento del quinquennio (17).

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano soltanto ai consiglieri regionali che optano per il regime della capitalizzazione. Invece, per i consiglieri regionali che rimangono nel regime della prestazione definita, continuano ad applicarsi le corrispondenti norme della l.r. 33/1995.

Art. 9

(Casi di restituzione e di riscatto)

1. Ai consiglieri regionali cui si applica il regime della capitalizzazione è data facoltà, al termine di un periodo di almeno cinque anni di mandato, di chiedere la restituzione delle trattenute obbligatorie effettuate ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 33/1995, mentre le quote versate dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), ed il rendimento eventualmente conseguito rimangono in capo all'Istituto e sono vincolate alle finalità previdenziali dell'ex consigliere regionale (18).

2. Ai consiglieri regionali cui si applica il regime della capitalizzazione è consentito, entro dodici mesi dalla cessazione del mandato o dall'entrata in vigore della presente legge, se si tratta di consiglieri regionali di precedenti legislature, il riscatto dell'ammontare della prestazione in capitale, corrispondente al totale accantonato o convertito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, se motivato dal finanziamento di altra forma previdenziale.

3. La facoltà di restituzione, di cui al comma 1, e quella di riscatto, di cui al comma 2, sono subordinate alle effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto.

Art. 10

(Rinvio) (19).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 48 (Ulteriori norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), e di cui agli articoli 13, comma 2 e 3, e 17, commi 3 e 4, della l.r. 33/1995, si applicano anche all'assegno vitalizio, come disciplinato dalla presente legge.

Art. 10bis

(Rinuncia all'assegno vitalizio) (19a)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, è data facoltà ai singoli consiglieri, con espressa richiesta, di non maturare l'assegno vitalizio, o di interrompere l'incremento della propria relativa posizione, rinunciando al versamento, da parte del Consiglio regionale, dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b). In tale ipotesi, dal momento della richiesta, non si procede alla trattenuta sull'indennità di carica di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 33/1995, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio.

2. Nel caso in cui il consigliere che esercita la rinuncia di cui al comma 1 ricada, in un momento successivo alla rinuncia stessa, in una delle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, l'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali (**) corrisponde agli aventi diritto, in forma di capitale, l'eventuale posizione del consigliere maturata fino al momento della rinuncia.

Art. 11

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli ex consiglieri regionali che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio, ai sensi della l.r. 33/1995 e del "Regolamento della Cassa di Previdenza per i Consiglieri della Regione autonoma Valle d'Aosta", approvato dall'Assemblea dei Consiglieri il 28 luglio 1972 e modificato il 14 dicembre 1976, ma che ancora non lo percepiscono.

2. Agli ex consiglieri regionali cessati dal mandato prima dell'entrata in vigore della l.r. 33/1995, che non hanno maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, è data facoltà di avvalersi di quanto previsto all'articolo 17, comma 1, della l.r. 33/1995.

3. Gli ex consiglieri regionali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 2 devono presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio regionale entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

(Modalità di finanziamento dell'Istituto).

1. La Regione riconosce all'Istituto un credito pari ai diritti maturati dai consiglieri regionali e dagli ex consiglieri regionali al 31 dicembre 1999, per un ammontare complessivo valutato in lire 115 miliardi (Euro 59.392.543,40).

2. La Regione trasferisce all'Istituto le somme di cui al comma 1 sulla base di un piano di rientro, concordato, entro il 28 febbraio 2003, tra la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che riconosca, sulle quote di credito non ancora rimborsate, un tasso di rivalutazione monetaria pari all'indice di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi determinatosi nell'anno precedente (Indice Istat - anno su anno). (20)

3. Il piano di rientro prevede il trasferimento di lire 1200 milioni (Euro 619.748,28) per l'anno 2000 e di lire 3000 milioni (Euro 1.549.370,70) per l'anno 2001 ed il versamento di quote annuali a copertura del debito residuo, da estinguere entro l'anno 2010.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie).

1. Alla copertura dell'onere di lire 1200 milioni per l'anno 2000 e di lire 3000 milioni per l'anno 2001, che grava sul capitolo 20010 di nuova istituzione sul bilancio pluriennale della Regione 1999-2001 con la denominazione "Trasferimento all'Istituto dell'assegno vitalizio dell'ammontare corrispondente ai diritti maturati dai Consiglieri regionali alla data del 31/12/1999" si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020 del medesimo bilancio, a valere sui seguenti accantonamenti previsti all'allegato 1 del bilancio stesso:

a) quanto all'anno 2000, per lire 1200 milioni, sull'accantonamento previsto al punto B.1.1. (Legge quadro per la riorganizzazione del sistema di sostegno alle imprese e delle funzioni camerali);

b) quanto all'anno 2001, per lire 2000 milioni, sull'accantonamento previsto al punto B.1.1. (Legge quadro per la riorganizzazione del sistema di sostegno alle imprese e delle funzioni camerali) e per lire 1000 milioni, sull'accantonamento previsto al punto B.2.3. (Promozione e creazione di servizi di assistenza tecnico-economica di marketing a favore delle piccole/medie imprese nei settori del commercio e del turismo).

2. A decorrere dall'anno 2002, l'onere annuo a carico della Regione è determinato con legge di bilancio.

Art. 14

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

anno 2000 lire 1.200.000.000

anno 2001 lire 3.000.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 1.1.1.

codificazione 1.1.1.6.2.1.1.1.

cap. 20010 (di nuova istituzione)

"Trasferimento all'Istituto dell'assegno vitalizio dell'ammontare corrispondente ai diritti maturati dai Consiglieri regionali alla data del 31/12/1999"

anno 2000 lire 1.200.000.000

anno 2001 lire 3.000.000.000.

Art. 15

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del regolamento di applicazione previsto all'articolo 1, comma 2, e comunque in data non anteriore al 1' gennaio 2000.

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NOTE

(*) Si veda l'art. 1 della L.R. 26 febbraio 2018, n. 1, che ha soppresso il sistema previdenziale di cui alla presente legge per i Consiglieri regionali eletti a decorrere dalla XV legislatura.

(**) L'art. 3, comma 1, della L.R. 26 febbraio 2018, n. 1, dispone che la denominazione "Istituto dell'assegno vitalizio", di cui alla presente legge, è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente "Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali".

(***) L'art. 40 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18, dispone che, ovunque ricorra nella legislazione regionale successiva alla l.r. 28/1999, la denominazione "assegno vitalizio nel regime della capitalizzazione" è da intendersi "sistema previdenziale contributivo dei consiglieri regionali".

(1) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 29.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 1 così recitava:

"3. L'Istituto, avente una propria forma giuridica autonoma e un proprio bilancio, separato da quello del Consiglio regionale, è amministrato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è gestito secondo princìpi assicurativi ed è finanziato dalla trattenuta obbligatoria a carico dei consiglieri regionali, di cui all'articolo 3 della l.r. 33/1995, come modificato dalla presente legge, e dal contributo versato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b).".

(2) Comma così sostituito dall'art. 50, comma 1, della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

Nella formulazione originaria, il comma 1, dell'articolo 4 così recitava:

"1. A tutti i consiglieri regionali entrati in carica successivamente all'entrata in vigore della presente legge si applica il regime della capitalizzazione, come disciplinato dalla presente legge.".

(3) Comma così sostituito dall'art. 50, comma 2, della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 4 così recitava:

"2. Ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli che hanno maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, ma che non hanno ancora raggiunto il limite minimo di età, è data facoltà di optare per il regime della capitalizzazione. In tal caso, il calcolo per la conversione dal regime della prestazione definita, come disciplinato dagli articoli 13 e seguenti della l.r. 33/1995, a quello della capitalizzazione è effettuato sulla base del capitale richiesto dalla Associazione Nazionale delle Compagnie di Assicurazione (ANIA) per l'acquisizione di un assegno vitalizio corrispondente a quello maturato al momento dell'opzione, con una diminuzione pari al quindici per cento.".

(4) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 29.

(5) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 35.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 5 così recitava:

"1. L'età per conseguire il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio è fissata a sessantacinque anni per tutti i consiglieri regionali entrati in carica successivamente all'entrata in vigore della presente legge.".

(6) Comma abrogato dall'art. 13, comma 2, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 35.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'art. 5 così recitava:

"2. Ai consiglieri regionali di cui al comma 1 è data la facoltà di richiedere l'erogazione anticipata dell'assegno vitalizio, purché non prima dei dieci anni antecedenti il raggiungimento del limite minimo di età.".

(7) Comma abrogato dall'art. 13, comma 2, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 35.

Il comma 3 dell'articolo 5 era stato così sostituto dall'art.51, comma 1, della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25:

"3. La facoltà di cui al comma 2 è riconosciuta, altresì, ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli di precedenti legislature che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio. In tal caso, però, è possibile richiedere l'erogazione anticipata dell'assegno vitalizio non prima di cinque anni antecedenti il raggiungimento del limite minimo di età. In caso di erogazione anticipata, il capitale calcolato al momento del passaggio al regime della capitalizzazione è ridotto del tre per cento per ogni anno di anticipo. Per coloro che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare del vitalizio subisce una diminuzione pari al tre per cento per ogni anno di anticipo.".

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 5 così recitava:

"3. La facoltà di cui al comma 2 è riconosciuta, altresì, ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli di precedenti legislature che hanno maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio. In tal caso, però, è possibile richiedere l'erogazione anticipata dell'assegno vitalizio non prima di cinque anni antecedenti il raggiungimento del limite minimo di età. Inoltre, per coloro che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare del vitalizio subisce una diminuzione pari al tre per cento per ogni anno di anticipo.".

(8) Comma abrogato dall'art. 13, comma 2, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 35.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 5 così recitava:

"4. Il limite minimo di età rimane fissato a sessant'anni, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 33/1995, per i consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per quelli di precedenti legislature che entrino nuovamente in carica successivamente all'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, per quanto riguarda l'erogazione anticipata dell'assegno vitalizio, si applica quanto stabilito al comma 3.".

(9) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 29

Il comma 1 dell'articolo 5bis è stato così modificato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 35.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 6, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 29, il comma 1 dell'articolo 5bis così recitava:

"1. Il consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 3 della l.r. 33/1995 per un periodo inferiore a cinque anni ma pari almeno a 30 mesi ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il periodo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio alla maturazione del quinquennio contributivo e al compimento del sessantacinquesimo anno di età[, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 5, comma 2]. Nei casi di cui al presente comma, per il periodo di contribuzione volontaria il Consiglio regionale non versa i contributi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).".

(10) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 35.

Nella formulazione precedente, di cui all'art. 52, comma 1, della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25, la lettera b), del comma 1, dell'articolo 6, così recitava:

"b) dai contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, stabiliti dall'Ufficio di Presidenza in misura non superiore al doppio della trattenuta obbligatoria a carico del consigliere regionale; tali contributi sono versati per un periodo massimo di quindici anni;".

(11) Comma così modificato dall'art. 7, commi 1 e 2, della L.R. 4 agosto 2009, n. 29.

Nella formulazione precedente, di cui all'art. 52, comma 1, della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25, il comma 2 dell'articolo 6 così recitava:

"2. Per i consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2 della l.r. 33/1995, spettante al consigliere al momento della cessazione del mandato, adeguata sulla base dell'indice di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi determinatosi nell'anno precedente (Indice Istat - anno su anno).".

(12) Comma così modificato dall'art. 7, comma 3, della L.R. 4 agosto 2009, n. 29.

Nella formulazione precedente, di cui all'art. 52, comma 1, della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25, il comma 3 dell'articolo 6 così recitava:

"3. Per i consiglieri regionali di precedenti legislature che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio, ma che non hanno ancora raggiunto il limite [minimo] di età, e che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda, di cui all'articolo 2 della l.r. 33/1995, percepita dai consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, adeguata sino al raggiungimento del predetto limite [minimo] di età sulla base dell'indice di cui al comma 2.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 6 così recitava:

"(Assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio risulta dalla conversione del capitale individuale maturato alla data del conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio. Il capitale è costituito:

a) dalla trattenuta obbligatoria, prevista dall'articolo 3 della l.r. 33/1995;

b) dai contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, stabiliti dall'Ufficio di Presidenza in misura non superiore al doppio della trattenuta obbligatoria a carico del consigliere regionale;

c) dal rendimento eventualmente conseguito dall'Istituto.

2. Per i consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2 della l.r. 33/1995, spettante al consigliere al momento della cessazione del mandato, adeguata all'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati, determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT).

3. Per gli ex consiglieri regionali che hanno maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, ma che non hanno ancora raggiunto il limite minimo di età, e che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda, di cui all'articolo 2 della l.r. 33/1995, percepita dai consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, adeguata agli indici ISTAT.".

(13) Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 29.

Si veda, tuttavia, il comma 2 dell'art. 11 della L.R. 29/2009 che dispone che il comma 2 dell'articolo 7 continui a trovare applicazione per i consiglieri eletti fino al termine della XII legislatura.

L'articolo 7 era stato precedentemente modificato dall'art. 53, comma 1, della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25 nel modo seguente:

"(Modalità di erogazione dell'assegno vitalizio)

1. Nel regime della capitalizzazione, l'ammontare dell'assegno vitalizio è costituito dal capitale come definito all'articolo 6, comma 1, ovvero dalla corrispondente rendita, mensile e posticipata, determinata applicando al capitale accantonato coefficienti di conversione variabili in funzione dell'età, del sesso e della reversibilità. Nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicati i parametri necessari ai fini del calcolo dei predetti coefficienti di conversione.

2. Nel regime della capitalizzazione, qualora il periodo di contribuzione sia inferiore a trenta mesi, l'erogazione della prestazione è obbligatoriamente liquidata in forma di capitale.

3. Nel regime della capitalizzazione, l'erogazione della prestazione è liquidabile in forma di capitale solo dopo il complessivo trasferimento da parte della Regione all'Istituto delle somme di cui all'articolo 12, commi 1 e 2. Fino a quel momento, all'ex consigliere che ha maturato il diritto all'assegno vitalizio ed ha optato per l'erogazione della prestazione in forma di capitale è comunque garantita l'erogazione della prestazione in forma di rendita e la successiva erogazione della prestazione in forma di capitale è dedotta delle prestazioni già erogate.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 7 così recitava:

"(Misura dell'assegno vitalizio)

1. Nel regime della capitalizzazione, come definito all'articolo 6, comma 1, l'ammontare della rendita è determinato dalla conversione del capitale accantonato con il tasso di conversione utilizzato dalla Associazione Nazionale delle Compagnie di Assicurazione (ANIA), valido in quel momento, per l'erogazione di un assegno vitalizio, in base ai seguenti criteri:

a) età;

b) sesso;

c) tipologia della prestazione.

2. Nel regime della capitalizzazione, qualora il periodo di contribuzione sia inferiore a trenta mesi, l'erogazione della prestazione è obbligatoriamente liquidata in forma di capitale.".

(14) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 29.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 8 così recitava:

"1. In caso di decesso del consigliere regionale che ha maturato il diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio, ma che ancora non lo percepisce, la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge o dai figli, ovvero, in loro mancanza, da altri eredi se già viventi a carico del consigliere. In mancanza di tali soggetti la posizione rimane acquisita all'Istituto dell'assegno vitalizio.".

(15) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, della L.R. 4 agosto 2009, n. 29.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'art. 8 così recitava:

"2. Nel caso in cui il consigliere regionale deceda nel corso dell'esercizio del primo mandato, i soggetti di cui al comma 1 hanno comunque diritto all'assegno vitalizio minimo, pari al valore della prestazione al termine del mandato quinquennale.".

(16) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 3, della L.R. 4 agosto 2009, n. 29.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 8 così recitava:

"3. Nel caso in cui il consigliere regionale divenga totalmente e permanentemente inabile al lavoro nel corso dell'esercizio del primo mandato, ha comunque diritto all'assegno vitalizio minimo, pari al valore della prestazione al termine del mandato quinquennale. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 15 della l.r. 33/1995.".

(17) Comma inserito dall'art. 8, comma 4, della L.R. 4 agosto 2009, n. 29.

(18) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 29.

Il comma 1 dell'articolo 9 era già stato precedentemente sostituito dall'art. 54, comma 1, della L.R. 1 dicembre 2002, n. 25 nel modo seguente:

"1. Ai consiglieri regionali cui si applica il regime della capitalizzazione è data facoltà di chiedere la restituzione delle trattenute obbligatorie effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 33/1995, come modificato dalla presente legge, valorizzate in funzione del rendimento conseguito dall'Istituto, mentre le quote versate dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), rimangono in capo all'Istituto e sono vincolate alle finalità previdenziali dell'ex consigliere regionale.".

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 9 così recitava:

"1. Ai consiglieri regionali cui si applica il regime della capitalizzazione è data facoltà di chiedere la restituzione delle trattenute obbligatorie effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 33/1995, come modificato dalla presente legge, incrementate del rendimento conseguito dall'Istituto, mentre le quote versate dalla Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), rimangono in capo all'Istituto e sono vincolate alle finalità previdenziali dell'ex consigliere regionale.".

(19) Articolo così modificato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 29.

L'articolo 10 era già stato precedentemente sostituito dall'art. 55, comma 1, della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25 nel modo seguente:

"(Rinvio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 48 (Ulteriori norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), e di cui agli articoli 13, comma 2, e 17, commi 3 e 4, della l.r. 33/1995, si applicano anche all'assegno vitalizio, come disciplinato dalla presente legge.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 10 così recitava:

"(Rinvio alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 48)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 48 (Ulteriori norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali) si applicano anche all'assegno vitalizio, come disciplinato dalla presente legge.".

(19a) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 8 della L.R. 11 dicembre 2015, n. 19.

(20) Comma così sostituito dall'art. 56, comma 1, della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'art. 12 così recitava:

"2. La Regione trasferisce all'Istituto le somme di cui al comma 1 sulla base di un piano di rientro che riconosca, sulle quote di credito non ancora rimborsate, un tasso di rivalutazione monetaria pari all'indice ISTAT.".