Legge regionale 8 settembre 1999, n. 26 - Testo vigente

Legge regionale 8 settembre 1999, n. 26

Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio), gią modificata dalla legge regionale 1 agosto 1994, n. 37.

(B.U. 10 settembre 1999, n. 40).

Art. 1.

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68). (1)

Art. 2.

(Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68). (2)

Art. 3.

(Disposizioni transitorie).

1. Sono fatti salvi i contributi assegnati per le scuole materne comunali nell'anno scolastico 1998/99 sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 13 della l.r. 68/1993 anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Norma finanziaria).

1. L'applicazione della presente legge non comporta maggiori oneri e trova copertura sullo stanziamento scritto al capitolo 54265 del bilancio della Regione per l'anno 1999 e pluriennale per gli anni 1999/2001 che prende la nuova denominazione "Contributi straordinari agli enti locali per il funzionamento di scuole materne locali e di scuole elementari sussidiate".

Art. 5.

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(1) Sostituisce la lett. e), comma 1, art. 2 della L.R. 20 agosto 1993, n. 68.

(2) Sostituisce l'art. 13 della L.R. 20 agosto 1993, n. 68.