Legge regionale 4 giugno 1999, n. 10 - Testo storico

Legge regionale 04 giugno 1999, n. 10

Bollettino Ufficiale regionale 09 06 1999 n. 26

Amministrazione transitoria dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi per la Valle d'Aosta (IRRSAE), istituito con legge regionale 25 agosto 1980, n. 43 (Istituzione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta), come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 26 maggio 1993, n. 55.

Art. 1

(Amministratore straordinario)

1. Nelle more della riforma dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi per la Valle d'Aosta (IRRSAE), secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), le attribuzioni del Consiglio direttivo e del Presidente sono esercitate da un Amministratore straordinario nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

2. L'Amministratore straordinario dura in carica fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma dell'IRRSAE e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. All'Amministratore straordinario compete, a carico del bilancio dell'Istituto, un compenso non superiore alla spesa sostenuta dall'IRRSAE nell'anno 1998 per le indennitą spettanti al Presidente ed ai membri del Consiglio direttivo, definito con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

  1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.