Legge regionale 30 aprile 1999, n. 8 - Testo storico

Legge regionale 30 aprile 1999, n. 8

Bollettino Ufficiale regionale 11 05 1999 n. 21

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), già modificata dalle leggi regionali 20 ottobre 1995, n. 44 e 26 maggio 1998, n. 35.

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 14)

1. Il comma 10bis dell'articolo 14 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), introdotto dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 35, è sostituito dal seguente:

"10bis. La Commissione ha competenza nell'esame delle situazioni di emergenza abitativa di cui all'articolo 23."

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 23)

1. L'articolo 23 della l.r. 39/1995, già modificato dall'articolo 10 della l.r. 35/1998, è sostituito dal seguente:

"Art. 23

(Riserva di alloggi per situazioni

di emergenza abitativa)

"1. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, del Sindaco del Comune interessato, dell'ente proprietario o dell'ente gestore, trasmessa per il tramite della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che ne cura l'istruttoria, può riservare alloggi:

a) per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa;

b) per sgombero di unità abitative da recuperare;

c) per consentire l'attuazione di programmi di mobilità dell'utenza;

d) da assegnare a soggetti portatori di handicap sensoriale e/o motorio, certificato, che si trovino in situazioni di disagio abitativo o di emergenza abitativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere utilizzati soltanto gli alloggi di risulta e, tra gli alloggi di nuova costruzione o recuperati destinati alle graduatorie, quelli riservati ai sensi degli articoli 24 e 25 e non assegnabili per carenza di aventi titolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'ente gestore comunica alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica l'elenco degli alloggi di risulta nel termine di trenta giorni dalla loro disponibilità; il termine è elevato a 60 giorni qualora detti alloggi siano utilizzati per la mobilità.

4. La domanda di ammissione ai benefici della riserva di cui al comma 1, lettere a) e d), è raccolta e istruita dal Comune di residenza del richiedente, che provvede a trasmetterla alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che la sottopone alla commissione di cui all'articolo 14 per la valutazione dell'ammissibilità.

5. Le modalità di presentazione delle domande e i criteri di priorità per l'assegnazione degli alloggi riservati in concorrenza tra i soggetti che si trovino nelle condizioni indicate al comma 1, lettere a) e d), sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta della commissione di cui all'articolo 14.

6. Per le assegnazioni degli alloggi riservati a norma del comma 1 devono sussistere i requisiti di cui all'articolo 6; in caso contrario l'assegnazione ha carattere provvisorio per due anni. Qualora, alla scadenza del biennio, la commissione di cui all'articolo 14 accerti il regolare possesso dei requisiti previsti dall'articolo 43, l'ente gestore provvede alla stipulazione del contratto definitivo di locazione.

7. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza."

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 24)

1. L'articolo 24 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 24

(Riserva di alloggi a favore dei profughi)

1. La riserva di alloggi a favore dei profughi, prevista dall'articolo 34 della l. 763/1981, è disposta in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali ed integrativi emanati dai Comuni.

2. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi è pari al quindici per cento degli alloggi compresi nei programmi di intervento."

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 26)

1. Il comma 7 dell'articolo 26 della l.r. 39/1995, già modificato dal comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 35/1998, è sostituito dal seguente:

"7. Il subingresso nel rapporto contrattuale di assegnazione è condizionato all'assenza di morosità e di procedure in corso per l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione."

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 35)

1. L'articolo 35 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 35

(Alloggi in amministrazione condominiale)

1. Gli enti gestori di stabili di edilizia residenziale pubblica nei quali vi siano alloggi di proprietà di privati possono, con l'assenso di questi ultimi, continuare la gestione degli stabili fino al momento in cui diventa obbligatoria, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, la nomina dell'amministratore di condominio.

2. Negli stabili di cui al comma 1, gli enti gestori, nella persona del proprio legale rappresentante e compatibilmente con le proprie finalità statutarie, possono, se nominati dall'assemblea condominiale ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, svolgere le funzioni di amministratore di condominio.

3. Negli stabili di cui al comma 1, nei quali l'assemblea condominiale abbia proceduto alla nomina dell'amministratore del condominio ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, gli inquilini di edilizia residenziale pubblica:

a) pagano direttamente all'amministratore del condominio le spese che le disposizioni regolamentari degli enti gestori pongono a loro carico;

b) hanno diritto di voto, in luogo dell'ente proprietario, per tutte le deliberazioni relative ai servizi a loro carico."

Art. 6

(Limiti di costo)

  1. Con proprio provvedimento la Giunta regionale determina i costi massimi ammissibili per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché i criteri di deroga ai massimali stessi.

2. I costi massimi ammissibili si applicano a tutti i programmi costruttivi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.