Legge regionale 3 febbraio 1999, n. 6 - Testo storico

Legge regionale 03 febbraio 1999, n. 6

Bollettino Ufficiale regionale 16 02 1999 n. 9

Proroga degli organi delle Aziende di promozione turistica, di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9 (Riforma dell'organizzazione turistica della Regione).

Art. 1

(Proroga)

1. In considerazione della necessitą di procedere ad una riforma della vigente legislazione regionale in materia di organizzazione turistica in ambito locale, gli organi delle Aziende di promozione turistica (APT), di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9 (Riforma dell'organizzazione turistica della Regione), scaduti o in scadenza nel corso del 1998, sono prorogati fino al 31 dicembre 1999.

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.