Legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 - Testo storico

Legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1

Bollettino Ufficiale regionale 15 01 1999 n. 3

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001).

INDICE

Art. 1 - Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 2 - Autorizzazioni limiti di impegno per l'anno 1999

Art. 3 - Disposizioni in materia di patrimonio regionale

Art. 4 - Partecipazioni azionarie e conferimenti

Art. 5 - Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 6 - Norme in materia di fondi pensione

Art. 7 - Determinazione delle risorse da destinare alla finanza locale

Art. 8 - Intervento per favorire l'accesso al credito da parte degli Enti locali

Art. 9 - Disposizioni in materia di bilancio degli Enti locali

Art. 10 - Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento

Art. 11 - Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent

Art. 12 - Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale

Art. 13 - Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic

Art. 14 - Piano di politiche del lavoro

Art. 15 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente

Art. 16 - Interventi nel settore sociale

Art. 17 - Strutture sanitarie

Art. 18 - Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di investimento oggetto di finanziamento comunitario

Art. 19 - Interventi nel settore dei trasporti

Art. 20 - Interventi in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente. Smaltimento rifiuti

Art. 21 - Interventi in materia di agricoltura e zootecnia

Art. 22 - Interventi in materia di istruzione e cultura

Art. 23 - Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79

Art. 24 - Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 5

Art. 25 - Interventi nel settore del turismo e dello sport

Art. 26 - Interventi nel settore delle piccole e medie imprese

Art. 27 - Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche

Art. 28 - Sistema informatico regionale

Art. 29 - Rideterminazione per il triennio 1999/2001 delle autorizzazioni di spesa per l'applicazione di leggi entrate in vigore nell'anno 1998

Art. 30 - Modificazione dell'articolo 24 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41

Art. 31 - Disposizioni in materia di Entrate

Art. 32 - Rinegoziazione del debito regionale

Art. 33 - Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nella legislazione regionale di spesa

Art. 34 - Interpretazione autentica

Art. 35 - Disposizioni finanziarie

Art. 36 - Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato A sono rideterminate, per gli anni 1999, 2000 e 2001 nelle misure indicate nel medesimo allegato.

Art. 2

(Autorizzazioni limiti di impegno per l'anno 1999)

1. Per l'erogazione di contributi in conto interessi, previsti dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35 (Sviluppo della meccanizzazione forestale e delle strutture produttive per la prima lavorazione del legno), a favore di ditte forestali per l'acquisto di macchinari ed impianti, è autorizzato, per l'anno 1999, un nuovo limite decennale di impegno di lire 120 milioni (cap. 38600 parz.).

2. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), è autorizzato, per l'anno 1999, un nuovo limite quinquennale di impegno di lire 70 milioni (cap. 41220 parz.).

3. Per il concorso nel pagamento di interessi sui mutui per la costruzione, il recupero e l'ampliamento di immobili destinati alle attività di imprese artigiane, di cui alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9 (Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani), è autorizzato, per l'anno 1999, un nuovo limite quindicennale di impegno di lire 80 milioni (cap. 47520 parz.).

4. Il limite decennale di impegno di lire 50 milioni, autorizzato per l'anno 1998 dall'articolo 2, comma 8, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000), per l'applicazione della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei), è trasferito all'anno 1999 (cap. 48830).

5. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), è autorizzato, per l'anno 1999, un nuovo limite di impegno di lire 20 milioni (cap. 55600 parz.).

6. Per la concessione di contributi in conto interessi per la realizzazione di interventi volti a favorire lo sviluppo alpinistico ed escursionistico, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 aprile 1993, n. 21 (Interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico), è autorizzato, per l'anno 1999, un nuovo limite decennale di impegno di lire 45 milioni (cap. 64920).

Art. 3

(Disposizioni in materia di patrimonio regionale)

1. Per l'acquisto di beni immobili necessari per i fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 5.860 milioni (cap. 35060).

2. Per l'acquisto, la costruzione e la manutenzione di aree e di immobili da destinare al settore industriale è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 8.450 milioni (cap. 46940).

3. La spesa residua di lire 5.000 milioni - autorizzata per l'anno 1999 per l'applicazione della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4 (Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale "Cogne" di Aosta) dall'articolo 23, comma 3, della l.r. 41/1997 - è rideterminata in lire 7.500 milioni e trasferita per lire 2.500 milioni all'anno 2000 e per lire 5.000 milioni all'anno 2001 (cap. 46970).

4. Per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 2.300 milioni (capp. 35080 e 35081).

5. L'autorizzazione della spesa annua di lire 200 milioni per gli anni 1999 e 2000 recata dall'articolo 3, comma 4, della l.r. 41/1997 per l'acquisizione di terreni da destinare ad aree protette in applicazione della legge regionale 15 luglio 1987, n. 55 (Intervento finanziario per l'acquisto di terreni da destinare ad aree protette), è estesa, per il medesimo importo, all'anno 2001 (cap. 67400).

Art. 4

(Partecipazioni azionarie e conferimenti)

1. L'autorizzazione a sottoscrivere aumenti di capitale della Società per azioni "Centrale laitière di Aosta", determinata in lire 1.500 milioni per l'anno 1999 dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48 (Legge finanziaria per gli anni 1997/1999), è elevata a lire 2.500 milioni (cap. 35520).

2. Per il rifinanziamento del fondo di rotazione di cui al capo I (villaggi rurali) della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione dei fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta) è autorizzato il trasferimento della somma di lire 10.000 milioni da detrarsi dalle disponibilità del fondo di cui al capo II (alberghi) della medesima legge, esistente presso la finanziaria regionale Finaosta S.p.A..

3. La spesa di lire 5.000 milioni per gli anni 1999 e 2000 per il rifinanziamento del fondo di rotazione per opere di miglioramento fondiario in agricoltura, autorizzata dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 41/1997, è rideterminata in annue lire 2.000 milioni per gli anni 1999 e 2000 (cap. 41490).

4. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 5.965 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'ulteriore sottoscrizione di quote di capitale sociale della "Autoporto Valle d'Aosta S.p.A." (cap. 35620 parz.).

5. In relazione ai risultati di gestione dell'esercizio 1997/1998 è autorizzato, per l'anno 1999, il conferimento di un finanziamento straordinario di lire 537,1 milioni (cap. 64927) alla Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent).

Art. 5

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), la dotazione organica della struttura regionale è definita in n. 2614 unità di personale, ivi comprese n. 78 unità dipendenti dal Consiglio, di cui 156 unità con qualifica di dirigente, ivi compresi n. 10 dirigenti alle dipendenze del Consiglio.

2. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, l'utilizzo della dotazione organica di cui al comma 1 è autorizzato nel limite della spesa di lire 168.756 milioni per retribuzioni ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui lire 162.769 milioni per il personale amministrato dalla Giunta regionale, iscritte ai capp. 30500, 30501 e 30505, lire 1.250 milioni per il personale dell'Agenzia del Lavoro assunto con contratto di diritto privato (cap. 30631 parz.) e lire 4.737 milioni per il personale dipendente dal Consiglio (cap. 20000 parz.), ivi comprese le spese per le sostituzioni di personale assente.

3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della l.r. 45/1995 e di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all'articolo 17, comma 2, della medesima legge. Gli incarichi al personale di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), della l.r. 45/1995 non concorrono alla determinazione del limite massimo del quindici per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale, ai fini del conferimento di incarichi a personale estraneo.

4. La spesa per il rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale per il biennio 1998/99 è rideterminata in lire 12.000 milioni per l'anno 1999 ed annue lire 8.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 (cap. 30650 parz.).

5. Per il rinnovo del contratto del personale regionale per il successivo periodo 2000/2001 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 2000 e di annue lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 2001 (cap. 30650/2000 e 2001 parz.).

6. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le variazioni di bilancio per il trasferimento, tra i capitoli di spesa compresi nel programma 1.2.1. (Spese di funzionamento - personale regionale - personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio 1999 e successivi, delle risorse finanziarie occorrenti a dare concreta attuazione agli accordi sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro.

7. In deroga all'articolo 36, comma 2, della l.r. 90/1989, ancora per l'anno 1999 non è consentito il prelievo dai Fondi di riserva per integrare gli stanziamenti dei capitoli di bilancio relativi ai compensi per lavoro straordinario (capp. 30510, 30620) e per trasferte (capp. 30520, 30625, 54780) del personale regionale. Per il personale assunto per interventi di settore, i cui oneri sono a carico dei capitoli del bilancio regionale compresi nel programma 1.2.3., l'onere per le prestazioni di lavoro straordinario e le spese di trasferta non può essere superiore, per l'esercizio 1999, a quanto liquidato allo stesso titolo nell'anno 1996.

Art. 6

(Norme in materia di fondi pensione)

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi di pensione a base territoriale regionale) sono così sostituiti:

"3. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla società di cui al comma 2, a sostegno delle attività di avviamento e sviluppo della stessa, contributi annui nella misura massima di lire 300 milioni per l'anno 1998, lire 500 milioni per l'anno 1999 e lire 400 milioni per l'anno 2000 (cap. 20065).

4. Per gli anni 1998 e 1999 i contributi non potranno eccedere l'ammontare delle spese sostenute e giustificate; per l'anno 2000 ed eventualmente per gli anni successivi il contributo regionale di cui al comma 3 non potrà comunque superare il settanta per cento del totale delle entrate della società di servizi e consulenza.

5. L'erogazione di contributi è subordinata alle seguenti condizioni:

a) esistenza ed operatività degli organi previsti dallo statuto;

b) presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi."

Art. 7

(Determinazione delle risorse da destinare alla finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, per l'anno 1999, agli interventi in materia di finanza locale, è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), nell'importo di lire 317.769 milioni, così ripartito tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5 della medesima legge:

a) trasferimenti finanziari agli Enti locali senza vincolo di destinazione lire 158.884 milioni (capp. 20501 e 20745);

b) interventi per programmi di investimento lire 63.554 milioni, da utilizzarsi, quanto a lire 58.663 milioni, per il completamento dei programmi del Fondo Regionale Investimenti Occupazione (FRIO) di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione) e successive modificazioni ed integrazioni e il finanziamento dei programmi del Fondo per Speciali Programmi di Investimento (FOSPI) di cui al capo II della l.r. 48/1995 (programma 2.1.1.03.) e quanto a lire 4.891 milioni per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica) (cap. 33755);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995, lire 95.331 milioni ripartiti ed autorizzati a norma dell'articolo 27 della medesima legge per i singoli interventi e nelle misure indicate nell'allegato B alla presente legge.

2. Per l'anno 1999, in deroga al disposto di cui all'articolo 11, comma 3 e all'articolo 13, comma 2, della l.r. 48/1995, le risorse finanziarie senza vincolo di destinazione di cui al comma 1, lettera a), sono destinate:

a) per lire 8.600 milioni al finanziamento dei Comuni (cap. 20501) ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della l.r. 41/1997, inserito dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (Parziale modificazione dei criteri di ripartizione ai Comuni dei trasferimenti ordinari senza vincolo di destinazione per l'anno 1998. Modificazione all'art. 6 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000));

b) per lire 150.284 milioni nella misura dell'ottanta per cento al finanziamento dei Comuni (cap. 20501) e per il venti per cento al finanziamento delle Comunità Montane (cap. 20745).

3. A decorrere dall'anno 1999, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale, di cui al comma 1, è aumentato della quota dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente derivante dalle economie realizzate nell'esercizio stesso sullo stanziamento dei capitoli ricompresi nel settore 2.1.1.02. del bilancio (finanza locale - trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione).

Art. 8

(Intervento per favorire l'accesso al credito da parte degli Enti locali)

1. La spesa per gli interventi previsti dalla l.r. 21/1994, determinata in lire 4.961 milioni per l'anno 1999 e in annue lire 6.061 milioni a decorrere dall'anno 2000, dall'articolo 7 della l.r. 41/1997, è rideterminata in lire 4.891 milioni per l'anno 1999 e in annue lire 5.991 milioni a decorrere dall'anno 2000 (cap. 33755).

Art. 9

(Disposizioni in materia di bilancio degli

Enti locali)

1. L'articolo 28 della legge regionale 48/1995 è così sostituito:

"Art. 28

(Vincolo di bilancio)

1. Le spese di investimento dei Comuni, con esclusione di quelle finanziate con mutui e trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, non possono essere inferiori:

a) per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, al dieci per cento delle entrate di cui ai Titoli I, II, limitatamente alle entrate senza vincolo settoriale di destinazione, e Titolo III del bilancio di previsione;

b) per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, al cinque per cento delle entrate di cui ai Titoli I, II, limitatamente alle entrate senza vincolo settoriale di destinazione, e Titolo III del bilancio di previsione.

2. Le spese di investimento delle Comunità montane, con esclusione di quelle finanziate con mutui e trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, non possono essere inferiori al dieci per cento delle entrate delle Comunità montane di cui al Titolo I e Titolo II, limitatamente alle entrate senza vincolo settoriale di destinazione, del bilancio di previsione."

2. Gli enti locali, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)) approvano il bilancio di previsione relativo all'esercizio 1999, entro il 31 gennaio 1999, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, della l.r. 40/1997.

Art. 10

(Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento)

1. Per la realizzazione del programma definitivo 1999/2001 di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, è autorizzata la spesa complessiva di lire 53.247 milioni (cap. 21245 parz.) così suddivisa:

a) anno 1999: lire 12.050 milioni;

b) anno 2000: lire 28.489 milioni;

c) anno 2001: lire 12.708 milioni.

2. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della l.r. 48/1995, la spesa di lire 3.207 milioni per l'anno 1999, autorizzata dall'articolo 8, comma 4, della l.r. 41/1997, è rideterminata in lire 2.850 milioni (cap. 21255).

3. Ai fini dell'approvazione del programma preliminare di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, per il triennio 2000/2002, la spesa di riferimento è determinata in lire 53.678 milioni, di cui indicativamente lire 13.420 milioni per l'anno 2000 e lire 28.195 milioni per l'anno 2001, da destinarsi in via prioritaria al finanziamento degli investimenti proposti dalle Comunità montane e dai Consorzi di Comuni nella misura del venti per cento. Alla autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità di programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2000/2002 (cap. 21245 parz.).

4. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della l.r. 48/1995, è autorizzata, per il 2000, la spesa di lire 3.489 milioni (cap. 21255).

5. Per l'aggiornamento dei programmi triennali in precedenza approvati, ai sensi della l.r. 51/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione), nonché della l.r. 48/1995 è autorizzata, nel triennio 1999/2001, la maggiore spesa complessiva di lire 11.413 milioni (cap. 21245 parz.), così suddivisa:

a) anno 1999: lire 3.545 milioni;

b) anno 2000: lire 3.868 milioni;

c) anno 2001: lire 4.000 milioni.

Art. 11

(Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent)

1. Per il finanziamento del piano degli interventi per la riqualificazione di Saint-Vincent di cui all'articolo 10 della l.r. 48/1996 è autorizzata, per l'anno 2001, l'ulteriore spesa di lire 7.000 milioni (cap. 33670).

Art. 12

(Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)

1. La spesa per il trasferimento dei fondi al Comune di Aosta per la progettazione e la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è così determinata per il triennio 1999/2001 (cap. 33665):

a) anno 1999: lire 15.000 milioni;

b) anno 2000: lire 15.000 milioni;

c) anno 2001: lire 15.000 milioni.

2. Nella medesima misura è determinata l'autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre mutui passivi a copertura degli oneri di cui al comma 1 (cap. 11155).

Art. 13

(Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic)

1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il parco regionale "Mont Avic" di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il parco di Monte Avic), determinata in lire 3.700 milioni per l'anno 1999 e in lire 2.800 milioni per l'anno 2000 dall'articolo 11, comma 1 della l.r. 41/1997, è rideterminata in lire 3.000 milioni per l'anno 1999, lire 2.500 milioni per l'anno 2000 e lire 600 milioni per l'anno 2001 (cap. 50150).

2. Nella medesima misura annua è rideterminata l'autorizzazione a contrarre mutui passivi a copertura della spesa, recata dalla l.r. 18/1992 (cap. 11175).

Art. 14

(Piano di politiche del lavoro)

1. Per la copertura degli oneri derivanti alla Regione dalla approvazione del piano di politiche del lavoro per il triennio 1999 - 2001, è autorizzata la spesa annua di lire 8.560 milioni (cap. 26010), ivi compreso l'onere annuo di lire 2.500 milioni per la realizzazione di un programma straordinario per lavori di pubblica utilità.

Art. 15

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata per l'anno 1999 in lire 269.348 milioni, di cui:

a) trasferimenti all'USL per complessive lire 251.035 milioni così ripartite:

1) assegnazione quale "quota indistinta" per il finanziamento di spese correnti lire 238.500 milioni (cap. 59900 parz.);

2) prestazioni sanitarie aggiuntive lire 3.500 milioni (cap. 59980);

3) iniziative di formazione lire 1.215 milioni (cap. 59900 parz.);

4) attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria lire 1.650 milioni (cap. 59900 parz.);

5) prestazioni sanitarie particolari e ricerca lire 1.420 milioni (cap. 59900 parz. e 60470 parz.);

6) conclusione dell'accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato lire 3.800 milioni (cap. 59900 parz.);

7) implementazione del sistema informativo gestionale lire 950 milioni (cap. 60470 parz.);

b) trasferimenti all'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA) quale finanziamento annuale per spese di funzionalità lire 5.000 milioni (cap. 67380);

c) interventi diretti della Regione lire 1.670 milioni (capp. 59920 - 61730 - 61520 - 61265);

d) trasferimenti straordinari all'USL per il ripiano del disavanzo di gestione dell'esercizio 1996 lire 11.643 milioni (cap. 59925).

Art. 16

(Interventi nel settore sociale)

1. Per l'ulteriore applicazione per il triennio 1999-2001 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 34 (Autorizzazione di spesa per la liquidazione di spese per la gestione di comunità riabilitative a favore di tossicodipendenti, alcooldipendenti, affetti da HIV e malati di AIDS), è autorizzata la spesa di annue lire 250 milioni (cap. 61045).

2. La spesa annua di lire 450 milioni per gli anni 1999 e 2000, autorizzata dall'articolo 1 della l.r. 41/1997, per il finanziamento delle spese di gestione della Comunità E. Désaymonet per il recupero dei tossicodipendenti, di cui alla legge regionale 27 maggio 1988, n. 38 (Istituzione e finanziamento delle spese di gestione della comunità "Emanuele Désaymonet", di Aosta, per il recupero di tossicodipendenti), è estesa all'anno 2001 (cap. 60880).

3. Per la realizzazione del centro occupazionale agricolo per portatori di handicap di cui alla legge regionale 19 febbraio 1987, n. 11 (Finanziamento delle spese per realizzazione di un centro occupazionale agricolo per portatori di handicap), è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 900 milioni, di cui 400 milioni per l'anno 1999 e lire 500 milioni per l'anno 2000 (cap. 61620).

4. La spesa di annue lire 4.000 milioni per gli anni 1999 e 2000, autorizzata dall'articolo 23, comma 5, della l.r. 41/1997, per la concessione di contributi ad Enti pubblici per l'abbattimento delle barriere architettoniche, previsti dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 42 (Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili), è rideterminata in lire 1.500 milioni per l'anno 1999, e in lire 2.000 milioni per gli anni 2000 e 2001 (cap. 58700).

5. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili ed handicappate) è così sostituito:

"2. L'intervento della Regione si attua mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione, l'acquisto, la costruzione, la fornitura di arredi ed attrezzature, compresa l'acquisizione di aree, la ristrutturazione e l'ampliamento di stabili destinati all'assistenza delle persone di cui al comma 1".

Art. 17

(Strutture sanitarie)

1. Per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie, è trasferita all'Unità Sanitaria Locale (USL), per l'anno 1999, la somma di lire 3.400 milioni (cap. 60380).

2. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie già autorizzata in lire 700 milioni per il biennio 1999/2000 dall'articolo 14, comma 2, della l.r. 41/1997, è rideterminata, per il triennio 1999/2001, in complessive lire 3.100 milioni, di cui lire 2.200 milioni per l'anno 1999, lire 300 milioni per l'anno 2000 e lire 600 milioni per l'anno 2001 (cap. 60310).

3. La spesa per la realizzazione di opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere già autorizzata in lire 56.200 milioni per il biennio 1999/2000 dall'articolo 14, comma 3, della l.r. 41/1997, è rideterminata in lire 60.757 milioni per il triennio 1999/2001, di cui lire 25.857 milioni per l'anno 1999, lire 26.100 milioni per l'anno 2000 e lire 8.800 milioni per l'anno 2001 (cap. 60420).

4. Il limite di annue lire 3.000 milioni che la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all'USL quale finanziamento vincolato per le finalità di cui alla legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), fissato dall'articolo 14, comma 4, della l.r. 41/1997 per gli anni 1999 e 2000, è esteso all'anno 2001 (cap. 60445).

Art. 18

(Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di investimento oggetto di finanziamento comunitario)

1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di contributi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento (CE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, modificato con regolamento (CE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e alla legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), sono determinati in complessive lire 5.819,37 milioni per l'anno 1999, comprensivi delle somme già autorizzate in precedenza agli stessi fini e per lo stesso anno, articolati come segue:

a) documento unico di programmazione obiettivo n. 2 1997/99 - lire 2.811,85 milioni per l'anno 1999 (cap. 25024 parz.);

b) programma operativo di iniziativa comunitaria "PMI" 1994/99 - complessive lire 16 milioni per l'anno 1999 (cap. 25040 parz.);

c) programma operativo di iniziativa comunitaria "RESIDER II" 1994/1999 - lire 680,4 milioni per l'anno 1999 (cap. 25039 parz.);

d) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo-svizzero" 1994/1999 - lire 268 milioni per l'anno 1999 (cap. 25028 parz.);

e) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo-francese" 1994/1999 - lire 1.498 milioni per l'anno 1999 (cap. 25031 parz.);

f) documento unico di programmazione obiettivo 5b 1994/1999 - lire 545,120 milioni per l'anno 1999 (cap. 42490 parz.).

2. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di contributi del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al reg. (CE) 2052/88, modificato con reg. (CE) 2081/93, e alla l. 183/1987, sono determinati in complessive lire 1.355,6 milioni per l'anno 1999, comprensivi delle somme già autorizzate in precedenza agli stessi fini e per lo stesso anno, articolati come segue:

a) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo- francese" 1994/99 - lire 104,7 milioni per l'anno 1999 (cap. 25052 parz.);

b) documento unico di programmazione obiettivo 5b 1994/1999 - lire 1250,9 milioni per l'anno 1999 (cap. 42490 parz.).

3. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione di misure di formazione professionale - a supporto dei programmi di investimento di seguito indicati - oggetto di contributi del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al reg. (CE) 2052/88, modificato con reg. (CE) 2081/93, e alla l. 183/1987, sono determinati in complessive lire 110 milioni per l'anno 1999 - comprensivi delle somme già autorizzate in precedenza agli stessi fini e per lo stesso anno, articolati come segue:

a) documento unico di programmazione obiettivo n. 2 1997/99 - lire 50,7 milioni per l'anno 1999 (cap. 30186 parz.);

b) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo-francese" 1994/99 - lire 59,3 milioni per l'anno 1999 (cap. 25041 parz.).

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio e finanze, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie per l'iscrizione nel bilancio stesso delle quote statali e comunitarie di cofinanziamento dei programmi di cui ai commi 1, 2 e 3".

Art. 19

(Interventi nel settore dei trasporti)

1. La spesa per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone), autorizzata in annue lire 4.190 milioni per il biennio 1999/2000 dall'articolo 17, comma 1, della l.r. 41/1997, è rideterminata, per il triennio 1999/2001, in annue lire 3.650 milioni (capp. 67870 e 67890).

2. La spesa di annue lire 24.000 milioni autorizzata per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 17, comma 2 della l.r. 41/1997 per l'erogazione, alle società concessionarie di servizi di autolinee, dei corrispettivi derivanti dai contratti di servizio stipulati con la Regione ai sensi degli articoli 13, 54, 55, 57, 58, 59, 60 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è rideterminata, per il triennio 1999/2001, in annue lire 26.500 milioni (cap. 67670).

3. La spesa per l'applicazione della legge regionale 7 aprile 1992, n. 15 (Iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta- Pré-Saint-Didier), è rideterminata, per il triennio 1999/2001, in complessive lire 20.000 milioni, di cui lire 16.500 milioni (lire 5.500 milioni annui) per l'applicazione del contratto di servizio con le Ferrovie dello Stato (cap. 67970) e lire 3.500 milioni per infrastrutture ed impianti di cui lire 500 milioni per l'anno 1999, lire 1.000 milioni per l'anno 2000 e lire 2.000 milioni per l'anno 2001 (cap. 67975).

4. L'autorizzazione di spesa di lire 14.000 milioni per il triennio 1999/2001, recata dall'articolo 17, comma 5, della l.r. 41/1997 per il completamento del collegamento ferroviario Cogne-Charemoz-Plan Prà di cui alla legge regionale 13 dicembre 1984, n. 68 (Realizzazione del collegamento ferroviario per il trasporto di persone Cogne-Charemoz), è rideterminata in lire 10.000 milioni di cui lire 5.000 milioni per l'anno 1999 e lire 5.000 milioni per l'anno 2000 (cap. 68090).

5. L'autorizzazione di spesa di lire 5.000 milioni annue per gli anni 1999 e 2000 recata dall'articolo 17, comma 6, della l.r. 41/1997, per l'applicazione della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 78 (Infrastrutture aeroportuali e piano di radioassistenze per l'aeroporto "Corrado Gex" di Aosta), è rideterminata in lire 1.000 milioni per l'anno 1999 e in annue lire 9.000 milioni per gli anni 2000 e 2001 (cap. 68150).

6. Per l'applicazione della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 2 (Nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci Chamois e Antey-Saint-André), è autorizzata, per l'anno 1999, l'ulteriore spesa di lire 4.200 milioni per l'anno 1999 e lire 1.000 milioni per l'anno 2000 (cap. 68070).

7. L'autorizzazione di spesa di lire 15.200 milioni per il biennio 1999/2000, recata dall'articolo 23, comma 2, della l.r. 41/1997, per l'applicazione della legge regionale 6 novembre 1991, n. 66 (Finanziamento dei lavori di ammodernamento e di sistemazione della strada dell'Envers), è rideterminata, per il triennio 1999/2001, in lire 9.968 milioni, di cui lire 2.630 milioni per l'anno 1999, lire 4.738 milioni per l'anno 2000 e lire 2.600 milioni per l'anno 2001 (cap. 51490).

Art. 20

(Interventi in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente. Smaltimento rifiuti)

1. La spesa di lire 3.200 milioni annue per il biennio 1999/2000 autorizzata dall'articolo 18 della l.r. 41/1997 per il completamento delle stazioni intermedie di stoccaggio di rifiuti solidi urbani previsti dall'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di raccolta e stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani e per l'incenerimento dei rifiuti speciali a base organica nonché degli animali o parti di animali da distruggere), e per la realizzazione delle discariche annesse all'impianto di compattazione dei predetti rifiuti, ubicato nel comune di Brissogne, di cui alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 (Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi), è rideterminata in lire 15.600 milioni per il triennio 1999/2001, di cui lire 3.700 milioni per l'anno 1999, lire 5.700 milioni per l'anno 2000 e lire 6.200 milioni per l'anno 2001 (cap. 59270).

Art. 21

(Interventi in materia di agricoltura e zootecnia)

1. L'autorizzazione della spesa di annue lire 3.700 milioni per la concessione di contributi integrativi regionali alle aziende agricole che aderiscono al programma pluriennale realizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recata dall'articolo 19, comma 1, della l.r. 41/1997 per gli anni 1999 e 2000, è estesa all'anno 2001 (cap. 42510).

2. E' autorizzata la spesa di lire 7.800 milioni per l'ulteriore applicazione, per l'anno 1999, della legge regionale 7 novembre 1994, n. 66 (Concessione di una misura annuale a favore dei titolari di allevamenti che acquisiscono o mantengono la qualifica sanitaria di ufficialmente indenne) (cap. 42810).

Art. 22

(Interventi in materia di istruzione e cultura)

1. La residua spesa di lire 35.000 milioni per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 28 novembre 1996, n. 37 (Interventi regionali in materia di edilizia scolastica), autorizzata dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della stessa legge, determinata in lire 14.000 milioni annui per gli anni 1999 e 2000 e in lire 7.000 milioni all'esercizio 2001 (cap. 56300 parz.), è rideterminata in annue lire 7.000 milioni per il triennio 1999/2001 e parzialmente trasferita, in ragione di annue lire 7.000 milioni agli anni 2002 e 2003 (cap. 56300 parz.).

2. L'onere di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 per l'istituzione dell'Università in Valle d'Aosta autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 40 (Finanziamento degli interventi per l'istituzione dell'Università in Valle d'Aosta), è rideterminato in lire 550 milioni per l'anno 1999, in lire 900 milioni per l'anno 2000 e in annue lire 1.300 milioni a decorrere dall'anno 2001. Alla eventuale rideterminazione dell'onere si provvede, a decorrere dall'anno 2000, con legge di bilancio (cap. 56655).

3. La spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 700 milioni per l'anno 2000, autorizzata dall'articolo 20, comma 1, della l.r. 41/1997, per il funzionamento del corso di laurea in scienza della formazione e della scuola di specializzazione dei docenti, in attuazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Norme urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è rideterminata in lire 450 milioni per l'anno 1999, in lire 750 milioni per l'anno 2000 ed autorizzata in lire 1.100 milioni per l'anno 2001 (cap. 56640).

4. Per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia scolastica a favore di studenti universitari previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Valle d'Aosta per l'estensione alla Regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis della legge 18 agosto 1978, n. 641) ed in applicazione dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 150 milioni per il concorso nel pagamento di buoni mensa per gli studenti universitari (cap. 55560 parz.).

Art. 23

(Modificazione all'articolo 3 della legge regionale

9 dicembre 1981, n. 79)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 (Contributi alle associazioni culturali valdostane) è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione alla concessione dei contributi, su presentazione da parte delle associazioni di apposita domanda e previo esame e valutazione del rendiconto dell'attività dell'anno precedente e del programma dell'anno in corso da parte della struttura regionale competente."

2. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 65.

Art. 24

(Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 5)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 5 (Interventi regionali per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico) è sostituito dal seguente:

"1. Entro il primo marzo di ogni anno, la Giunta regionale, visti i programmi presentati ai sensi dell'articolo 2, previo esame e valutazione da parte della struttura regionale competente, delibera il finanziamento dell'attività e dei corsi di cui all'articolo 1."

Art. 25

(Interventi nel settore del turismo e dello sport)

1. Per la realizzazione di infrastrutture sportive di interesse regionale, la Giunta è autorizzata a contrarre, con l'Istituto per il Credito Sportivo, entro i seguenti importi annui complessivi (capp. 11165 entrate e 64821 spesa) che modificano gli importi autorizzati dall'articolo 21, comma 1, della l.r. 41/1997:

a) anno 1999: lire 2.000 milioni;

b) anno 2000: lire 2.000 milioni.

2. Per l'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 83,8 milioni per l'anno 1999, di lire 251,3 milioni per l'anno 2000, e di annue lire 335 milioni a decorrere dall'anno 2001 (cap. 69300 parz. e 69320 parz.).

3. La spesa di annue lire 970 milioni autorizzata dall'articolo 21, comma 4, della l.r. 41/1997 per gli interventi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta), è elevata per il triennio 1999/2001 ad annue lire 1.020 milioni (capp. 64360, 64380, 64390 e 64440).

4. L'autorizzazione di spesa di lire 1.200 milioni annui, recata, per il biennio 1999/2000, dall'articolo 21, comma 3, della legge regionale 41/1997, per la concessione ai gestori di piste di sci dei contributi in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture destinate alla pratica agonistica di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 72 (Interventi per lo sviluppo delle piste destinate alla pratica agonistica dello sci alpino e per il loro utilizzo), è ridotta ad annue lire 400 milioni ed estesa, per il medesimo importo, all'anno 2001 (cap. 64645).

5. Per l'ulteriore applicazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83 (Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa) e successive modificazioni, è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 7.000 milioni (cap. 64560).

6. Con decorrenza dalla stagione invernale 1998/1999, il valore convenzionale di cui all'articolo 3, comma 4, della l.r. 83/1984, come modificato dalla legge regionale 3 maggio 1993, n. 24 (Modificazioni della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83 concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa, come modificata e integrata dalla legge regionale 17 giugno 1992, n. 27, e aumento del valore convenzionale di cui all'articolo 3, comma 4), è aumentato da lire centoundicimila a lire centoventimila.

7. Il quinto comma dell'articolo 23 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta) è così modificato:

"Le norme di cui ai commi terzo e quarto non si applicano alle strutture turistico-ricettive beneficiarie delle provvidenze di cui al Capo II della presente legge, non giunte a scadenza contrattuale, per importi capitali originari superiori a lire 150 milioni, le quali restano vincolate alla loro destinazione per un periodo uguale alla durata originaria del mutuo. Durante tale periodo non può essere autorizzato un diverso utilizzo dei fabbricati interessati; relativamente alle altre strutture turistico-ricettive beneficiarie delle provvidenze di cui al Capo II della presente legge, lo svincolo dalla destinazione precedentemente alla scadenza originaria del mutuo è subordinato a quanto previsto dal comma quarto."

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai finanziamenti erogati, parzialmente o totalmente, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26

(Interventi nel settore delle piccole

e medie imprese)

1. Per l'applicazione della legge regionale 4 maggio 1998, n. 22 (Interventi a favore delle piccole imprese per l'effettuazione di investimenti), è autorizzata, per l'anno 1999, la maggiore spesa di lire 1.200 milioni (capp. 47040, 47300 parz. e 47830).

Art. 27

(Disposizioni in materia di razionalizzazione,

diversificazione e risparmio di fonti energetiche)

1. La spesa per l'applicazione della legge regionale 28 marzo 1995, n. 9 (Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche in edifici a prevalente uso di civile abitazione), autorizzata in lire 400 milioni annue per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 22, comma 1, della l.r. 41/1997, elevata ad annue lire 700 milioni dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 9 (Modificazioni alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 9 (Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche in edifici a prevalente uso di civile abitazione)), è rideterminata per gli anni 1999 e 2000, in annue lire 500 milioni e in lire 600 milioni per l'anno 2001 (cap. 48950).

2. L'applicazione della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 44 (Concessione di contributi regionali per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano) è prorogata all'anno 2001; la residua autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni è rideterminata in lire 3.900 milioni ripartite nel triennio 1999/2001 in ragione di lire 1.300 milioni annue (cap. 33751).

3. La spesa di lire 500 milioni per gli anni 1999 e 2000 per la concessione di contributi in conto capitale previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della l.r. 1/1997, autorizzata dall'articolo 22, comma 3, della l.r. 41/1997, è rideterminata in lire 100 milioni per l'anno 1999, in lire 200 milioni per l'anno 2000 e lire 500 milioni per l'anno 2001 (cap. 48820).

Art. 28

(Sistema informatico regionale)

1. La spesa di lire 367 milioni per l'anno 1999 e di lire 357 milioni per l'anno 2000, autorizzata dall'articolo 1 della l.r. 41/1997, per la realizzazione del Sistema Informativo Regionale Territoriale (SITR) di cui alla legge regionale 26 maggio 1993, n. 39 (Norme per la costituzione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR)), è rideterminata in lire 777 milioni per l'anno 1999, lire 617 milioni per l'anno 2000 e lire 460 milioni per l'anno 2001 (cap. 20467).

2. L'autorizzazione di spesa, recata dall'articolo 23 della l.r. 41/1997, per l'ulteriore applicazione della legge regionale 28 luglio 1992, n. 37 (Spese per la costituzione dell'anagrafe regionale delle persone fisiche e giuridiche), determinata in lire 380 milioni per l'anno 1999 e in lire 340 milioni per l'anno 2000 è estesa all'anno 2001 per lire 350 milioni (cap. 21880 parz.).

Art. 29

(Rideterminazione per il triennio 1999/2001 delle

autorizzazioni di spesa per l'applicazione di leggi

entrate in vigore nell'anno 1998)

1. La spesa per l'applicazione della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Iniziative a favore della famiglia) è ridotta, per il triennio 1999/2001, di lire 2.500 milioni per l'anno 1999, di lire 4.700 milioni per l'anno 2000 ed autorizzata in lire 8.500 milioni per l'anno 2001 (capp. 61270 - 61275 - 61280 - 61285 - 61290).

2. La spesa annua di lire 500 milioni autorizzata dalla legge regionale 26 maggio 1998, n. 43 (Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili)) è ridotta, per gli anni 1999 e 2000, ad annue lire 400 milioni (cap. 48960).

Art. 30

(Modificazione dell'articolo 24 della legge

regionale 17 dicembre 1997, n. 41)

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 41/1997 è sostituito dal seguente:

"1. Le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 31 marzo 1977, n. 16 (Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore) e dalla legge regionale 31 marzo 1977, n. 17 (Protezione della flora alpina), di importo inferiore a lire 10.000 sono elevate a lire 12.000 fino ad un ammontare massimo di lire 1.000.000. Le altre sanzioni amministrative, di importo uguale o superiore a lire 10.000, sono moltiplicate per due fino ad un massimo di lire 3.000.000."

2. I dispositivi di cui al comma 1 si applicano anche alle sanzioni non definite al momento dell'entrata in vigore della legge.

Art. 31

(Disposizioni in materia di Entrate)

1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere alla Finaosta S.p.A. il rimborso, anche in più soluzioni, della somma disponibile sul fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 5 della l.r. 16/1982, fino alla concorrenza massima di lire 12.000 milioni, da introitare sul capitolo 9905 della parte Entrata del bilancio 1999.

2. Per i periodi successivi al 1° gennaio 1999 è sospesa l'applicazione delle tasse e i canoni di concessione previsti dall'articolo 9, comma 1, del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1 (Regolamento per la tutela delle strade e della viabilità, per le licenze e concessioni stradali sulle strade regionali della Regione autonoma della Valle d'Aosta) (cap. 100 Entrate).

3. Ai fini di assicurare la riscossione dell'Imposta Regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli (IRT) richieste al Pubblico Registro Automobilistico, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, anche in via temporanea, per il tramite del servizio dei conti correnti postali.

4. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, secondo quanto disposto dall'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive), è riservato alla Regione, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 32

(Rinegoziazione del debito regionale)

1. E' autorizzata l'estinzione anticipata dei mutui passivi in corso di ammortamento al 1° gennaio 1999. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni di mercato, mutui di durata decennale, fino all'ammontare del residuo debito dei mutui stessi oltre agli oneri per l'anticipata estinzione. I conseguenti oneri di ammortamento trovano copertura sugli stanziamenti già iscritti ai capitoli 69260 e 69280 del bilancio.

Art. 33

(Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nella

legislazione regionale di spesa)

1. A partire dal 1° gennaio 1999 le indicazioni di valore e le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, espresse in lire, riportano il corrispondente valore in Euro, salvo per le disposizioni concernenti la copertura finanziaria e le eventuali variazioni di bilancio.

2. Qualora la legge regionale preveda o autorizzi spese a carico dell'esercizio 2002 o successivi, le indicazioni di valore saranno espresse in Euro, con l'indicazione del controvalore in lire.

Art. 34

(Interpretazione autentica)

1. Gli interventi finanziari disposti dalla Società finanziaria regionale Finaosta S.p.A., per l'acquisizione dell'area industriale "Cogne" di Aosta, a favore della società costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 17 (Integrazione e modalità di attuazione della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4), a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 4 della l.r. 4/1993 e dall'articolo 3 della richiamata legge regionale 17/1994, sono effettuati a titolo di finanziamento, o di aumento di capitale, o di contributo in conto impianti per l'acquisto dei fabbricati industriali ammortizzabili insistenti sull'area industriale.

Art. 35

(Disposizioni finanziarie)

1. Le spese autorizzate dalla presente legge ammontano a complessive lire 1.548.830.170.000 per il triennio 1999/2001, di cui lire 908.435.870.000 per il 1999.

2. Alla copertura dei maggiori oneri di lire 550.779.850.000 per il 1999, di lire 34.293.800.000 per il 2000 e di lire 310.769.000.000 per il 2001, si fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1999/2001, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicate dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa.

Art. 36

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.