Legge regionale 30 agosto 1970, n. 23 - Testo vigente

Legge regionale 30 agosto 1970, n. 23

Istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 1969-1970, dell'Istituto Tecnico per Geometri di Aosta - Institut Technique pour Géomètres d'Aoste.

(B.U. 31 agosto 1970, n. 8).

Art. 1.

E' approvata la istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 1969- 1970, dell'Istituto Tecnico per Geometri di Aosta - Institut Technique pour Géomètres d'Aoste, equiparato a tutti gli effetti di legge agli Istituti Tecnici per Geometri di Stato.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferire per incarico presso l'Istituto di cui al precedente articolo 1 sono indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

I posti di ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari presso l'Istituto suddetto sono indicati nella pianta organica B e nella tabella C allegate alla presente legge.

Art. 3.

Per i programmi e gli orari di insegnamento, per l'ammissione e la disciplina degli alunni, per l'assunzione e la carriera del personale direttivo ed insegnante dell'Istituto di cui al precedente articolo 1 si applicano le disposizioni vigenti per gli analoghi Istituti di Stato, con gli adattamenti richiesti dal particolare ordinamento amministrativo e scolastico della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 4.

E' approvata la soppressione, a decorrere dall'anno scolastico 1969- 1970, della Sezione Geometri presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "I. Manzetti", di Aosta - Institut Technique Commercial et pour Géomètres "I. Manzetti" d'Aoste. I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferire per incarico presso l'Istituto Tecnico Commerciale "I. Manzetti" di Aosta - Institut Technique Commercial "I. Manzetti" d'Aoste, sono indicati nella tabella D allegata alla presente legge.

I posti di ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari presso l'Istituto di cui al precedente comma sono indicati nella pianta organica e nella tabella F allegate alla presente legge.

Art. 5.

Le maggiori spese derivanti a carico del bilancio della Regione dalla applicazione della presente legge, previste in complessive annue lire ventuno milioni circa, graveranno per lire diciotto milioni sul capitolo 581 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970 e al corrispondente capitolo dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti ("Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno dell'Istituto Tecnico, dell'Istituto Professionale e del Liceo - Ginnasio con sezione Scientifica") e per lire tremilioni sul capitolo 611 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970 e al corrispondente capitolo dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti ("Scuole secondarie di secondo grado - stipendi, indennità e competenze fisse al personale direttivo ed insegnante nonché al personale ausiliario").

Per il finanziamento e la copertura della maggiore spesa annua di lire ventunomilioni sono approvate le seguenti variazioni alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970:

a) lo stanziamento del capitolo 589 ("Scuole elementari - stipendi, indennità e competenze fisse al personale ispettivo, direttivo ed insegnante") è ridotto da lire 1.583.000.000 a lire 1.567.000.000;

b) lo stanziamento annuo del capitolo 648 ("Spese per la gestione di convitti regionali") è ridotto da lire 20.000.000 a lire 15.000.000;

c) lo stanziamento del capitolo 581 ("Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno dell'Istituto Tecnico e dell'Istituto Professionale Regionale e del Liceo Ginnasio con sezione Scientifica") è aumentato da lire 145.000.000 a lire 163.000.000;

d) lo stanziamento del capitolo 611 ("Scuole secondarie di secondo grado - stipendi, indennità e competenze fisse al personale direttivo ed insegnante nonché al personale ausiliario") è aumentato da lire 350.000.000 a lire 353.000.000.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegati - (Omissis).

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