Legge regionale 31 dicembre 1998, n. 56 - Testo storico

Legge regionale 31 dicembre 1998, n. 56

Modificazioni alla legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio).

(B.U. 12 gennaio 1999, n. 2)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 9 della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio) č aggiunto il seguente:

"4 bis. La Commissione consultiva esprime il proprio motivato parere anche in merito alle domande di contributo presentate ai sensi della vigente normativa regionale in materia di finanziamenti per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale".

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.