Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 - Testo storico

Legge regionale 07 dicembre 1998, n. 54

Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.

(B.U. 15 dicembre 1998, n. 52)

INDICE

PARTE I

FONTI E PRINCIPI

TITOLO I

FONTI E PRINCIPI DI AUTONOMIA

Art. 1 - Fonti

Art. 2 - Principio di autonomia

TITOLO II

LIVELLI DI GOVERNO

Art. 3 - Ruolo della Regione

Art. 4 - Ruolo delle comunità locali

Art. 5 - Rapporti tra comunità locali e Regione

TITOLO III

CONFERIMENTO DI FUNZIONI

Art. 6 - Modalità del conferimento

Art. 7 - Funzioni regionali

Art. 8 - Funzioni comunali

Art. 9 - Ulteriori funzioni

Art. 10 - Delega di funzioni

Art. 11 - Criteri per il conferimento delle funzioni

PARTE II

SOGGETTI

TITOLO I

COMUNE

Art. 12 - Autonomia

Art. 13 - Funzioni

Art. 14 - Autonomia organizzativa

Art. 15 - Compiti per servizi di competenza statale

Art. 16 - Emblema

Art. 17 - Fusione ed istituzione di Comuni

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

DEFINIZIONE

Art. 18 - Organi

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19 - Consiglio comunale

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio comunale

Art. 21 - Competenze del Consiglio comunale

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

Art. 22 - Composizione della Giunta comunale

Art. 23 - Competenze della Giunta comunale

Art. 24 - Organizzazione e funzionamento della Giunta comunale

CAPO IV

SINDACO E VICESINDACO

Art. 25 - Elezione del Sindaco e del Vicesindaco

Art. 26 - Competenze del Sindaco

Art. 27 - Giuramento e distintivo del Sindaco

Art. 28 - Provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco

Art. 29 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

Art. 30 - Competenze del Vicesindaco

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 31 - Astensione dalle deliberazioni

TITOLO III

AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 32 - Definizione

Art. 33 - Statuto comunale

Art. 34 - Contenuto dello statuto

Art. 35 - Regolamenti comunali

TITOLO IV

FORME DI PARTECIPAZIONE, DI DEMOCRAZIA DIRETTA E DI DECENTRAMENTO

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Art. 36 - Partecipazione popolare

Art. 37 - Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini

Art. 38 - Contenuti e forme dell'azione amministrativa

Art. 39 - Referendum popolare

Art. 40 - Referendum abrogativo

Art. 41 - Petizioni

Art. 42 - Difensore civico

CAPO II

FORME DI DECENTRAMENTO

Art. 43 - Organi di decentramento

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 44 - Personale

Art. 45 - Autonomia organizzativa

Art. 46 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 47 - Mobilità del personale

Art. 48 - Tipologia degli enti

Art. 49 - Segretari comunali

Art. 50 - Formazione del personale

Art. 51 - Strumenti per la formazione del personale

Art. 52 - Limite complessivo di personale

Art. 53 - Notificazione degli atti

Art. 54 - Responsabilità

TITOLO VI

FINANZE E CONTABILITA'

Art. 55 - Trasferimenti finanziari agli enti locali

Art. 56 - Esercizio associato delle funzioni comunali

Art. 57 - Trasferimento di funzioni regionali

Art. 58 - Norme in materia finanziaria e contabile

Art. 59 - Procedure contrattuali

PARTE III

RAPPORTI TRA REGIONE ED ENTI LOCALI

TITOLO I

CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 60 - Istituzione

Art. 61 - Composizione

Art. 62 - Costituzione

Art. 63 - Regolamento

Art. 64 - Personale

Art. 65 - Funzioni e competenze del Consiglio permanente degli enti locali

Art. 66 - Partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dell'Ammini-strazione regionale

Art. 67 - Intese ed accordi

Art. 68 - Ambito di applicazione

TITOLO II

CONTROLLI

Art. 69 - Controlli sugli atti

Art. 70 - Controlli sugli organi

PARTE IV

MODALITA' E STRUMENTI

TITOLO I

FORME DI COLLABORAZIONE

CAPO I

COMUNITA' MONTANA

Art. 71 - Definizione

Art. 72 - Programmazione

Art. 73 - Individuazione

Art. 74 - Modificazioni territoriali

Art. 75 - Organi

Art. 76 - Composizione e durata in carica del Consiglio della Comunità

Art. 77 - Competenze del Consiglio della Comunità

Art. 78 - Composizione della Giunta della Comunità

Art. 79 - Competenze della Giunta della Comunità

Art. 80 - Presidente

Art. 81 - Incompatibilità e ineleggibilità

Art. 82 - Funzioni di derivazione regionale

Art. 83 - Esercizio associato delle funzioni comunali

Art. 84 - Ruolo della Regione

Art. 85 - Ruolo dei Comuni

Art. 86 - Convenzioni

Art. 87 - Delega temporanea di funzioni

Art. 88 - Autonomia statutaria

Art. 89 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio della Comunità

Art. 90 - Istituti di partecipazione e di democrazia diretta

Art. 91 - Uffici e personale

Art. 92 - Segretario

CAPO II

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI

Art. 93 - Definizione

Art. 94 - Organi

Art. 95 - Consiglio dei Sindaci

Art. 96 - Sede

Art. 97 - Uffici e personale

Art. 98 - Statuto

CAPO III

CONSORZIO DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA RICADENTI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLA DORA BALTEA

Art. 99 - Definizione

Art. 100 - Delega di funzioni

Art. 101 - Organi

Art. 102 - Norme di rinvio

CAPO IV

ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 103 - Collaborazione nell'ambito del diritto privato

Art. 104 - Convenzioni

Art. 105 - Accordi di programma

CAPO V

DISPOSIZIONI PER L'AREA DI AOSTA

Art. 106 - Funzioni

Art. 107 - Conseil de la plaine d'Aoste

Art. 108 - Composizione

Art. 109 - Costituzione e sede

Art. 110 - Attività del Conseil

Art. 111 - Personale

Art. 112 - Regolamento

TITOLO II

SERVIZI

Art. 113 - Servizi pubblici locali

Art. 114 - Aziende speciali

Art. 115 - Istituzioni

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Art. 116 - Relazione al Consiglio regionale

CAPO II

ADOZIONE DI STATUTI E DI REGOLAMENTI COMUNALI

Art. 117 - Termini per l'adozione dello statuto

Art. 118 - Termine per l'adozione dei regolamenti

Art. 119 - Potere sostitutivo

CAPO III

REVISIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E DEGLI ENTI STRUMENTALI

Art. 120 - Revisione dei Consorzi e delle altre forme associative

Art. 121 - Revisione delle aziende speciali e delle istituzioni

Art. 122 - Revisione del BIM

Art. 123 - Organi delle Comunità montane

Art. 124 - Funzioni delle Comunità montane

Art. 125 - Termini per l'adozione dello statuto e dei regolamenti

Art. 126 - Disciplina transitoria in materia di accordi di programma

Art. 127 - Intervento sostitutivo

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI CONTROLLI

Art. 128 - Controllo sugli atti

CAPO V

DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Art. 129 - Abrogazioni

PARTE I

FONTI E PRINCIPI

TITOLO I

FONTI E PRINCIPI DI AUTONOMIA

Art. 1

(Fonti)

1. In applicazione degli art. 5, 116, 128 e 129 della Costituzione, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, la Regione definisce con la presente legge il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.

2. La presente legge individua inoltre i principi di riferimento per l'organizzazione degli enti locali della Valle d'Aosta e stabilisce i livelli di governo delle comunità locali e di esercizio delle relative funzioni.

Art. 2

(Principio di autonomia)

1. La comunità valdostana è formata dalle comunità locali che ne costituiscono il millenario tessuto sociale.

2. E' riconosciuto alle comunità locali, organizzate nei propri Comuni, il diritto di regolamentare e di amministrare, in applicazione e nell'ambito dei principi posti dalla presente legge, sotto la propria responsabilità, le funzioni e i servizi relativi all'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, sulla base dei principi di partecipazione dei cittadini alla gestione degli affari pubblici, dell'economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello locale.

3. Le comunità locali sono ordinate in Comuni e Comunità montane, che ne rappresentano la forma associativa.

4. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

5. La Comunità montana è l'ente locale che rappresenta un livello intermedio per lo svolgimento delle funzioni comunali che meglio possono essere esercitate a un livello sovracomunale.

6. I Comuni e le Comunità montane hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.

7. I Comuni e le Comunità montane esercitano, con le modalità di cui alla presente legge, funzioni fra loro ripartite secondo il principio di sussidiarietà.

TITOLO II

LIVELLI DI GOVERNO

Art. 3

(Ruolo della Regione)

1. E' compito della Regione intervenire affinché i livelli di governo locale possano adempiere le proprie funzioni verso le proprie comunità.

2. La Regione, nell'ambito dell'esercizio delle proprie responsabilità di legislazione e programmazione, deve consultare gli enti di governo delle comunità locali e tenere conto delle esigenze delle medesime comunità.

3. E' compito della Regione adottare gli opportuni provvedimenti al fine di mettere in atto adeguate misure di perequazione finanziaria o equivalenti, destinate alla tutela delle comunità locali economicamente più deboli, per assicurare un esercizio uguale delle responsabilità e funzioni di competenza dei livelli di governo locale.

4. La Regione interviene soltanto in caso di inadempienza e di accertata incapacità degli enti di governo delle comunità locali, provvedendo nel contempo a mettere gli stessi in grado di adempiere per il futuro alle proprie funzioni.

Art. 4

(Ruolo delle comunità locali)

1. Ai livelli di governo locale sono riconosciuti i poteri e le responsabilità relativi alle funzioni amministrative, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo delle proprie comunità.

2. Le comunità locali dispongono, sia attraverso il reperimento di risorse proprie, sia attraverso il trasferimento di adeguate risorse regionali, dei mezzi economici necessari per l'adempimento delle funzioni loro riconosciute o delegate dalla legislazione regionale e nazionale.

3. E' riconosciuto alle comunità locali il diritto, nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge, di definire esse stesse, attraverso gli opportuni strumenti partecipativi e decisionali, le strutture amministrative per l'adempimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.

Art. 5

(Rapporti tra comunità locali e Regione)

1. I rapporti tra le comunità locali e la Regione sono basati sul principio della pari dignità istituzionale tra enti pubblici territoriali, espressione di sovranità popolare, e sono ispirati al principio di leale cooperazione.

2. La Regione istituisce forme di rappresentanza delle autonomie locali, di collaborazione e concertazione tra enti locali e Regione, nonché di garanzia delle prerogative delle comunità locali.

TITOLO III

CONFERIMENTO DI FUNZIONI

Art. 6

(Modalità del conferimento)

1. Le funzioni trasferite o delegate dalla Regione ai livelli di governo locale sono esercitate in conformità ai principi di cui alla presente legge.

Art. 7

(Funzioni regionali)

1. La Regione, per assicurare lo sviluppo armonico della comunità valdostana, esercita, nel rispetto dei principi generali della Costituzione, le funzioni di legislazione, programmazione e controllo nelle materie individuate dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione dello Statuto speciale, nonché le funzioni amministrative di interesse regionale individuate con legge regionale da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora la legge regionale non sia adottata nei termini di cui al comma 1, le funzioni amministrative sono esercitate dai Comuni fino all'adozione della legge regionale in questione, in conformità a quanto previsto dall'art. 82.

3. La Regione esercita altresì le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, assicurando il coordinamento delle attività svolte in attuazione della presente legge, anche per ciò che concerne i rapporti con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea, le organizzazioni transnazionali e le comunità d'oltre confine.

4. La Regione esercita inoltre le funzioni relative alla programmazione economica ed al coordinamento della programmazione urbanistica ed ambientale.

Art. 8

(Funzioni comunali)

1. Nell'osservanza del principio di sussidiarietà, sono conferite ai Comuni tutte le funzioni amministrative nelle materie di cui agli art. 2 e 3 dello Statuto speciale, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni dei Comuni stessi, associati nelle Comunità montane, espressamente riservate alla Regione dalla legge regionale di cui all'art. 7, comma 1.

2. La titolarità delle funzioni e dei compiti amministrativi da parte dei Comuni comporta il divieto di intromissioni procedurali da parte della Regione nell'esercizio delle funzioni e compiti medesimi.

Art. 9

(Ulteriori funzioni)

1. Nel caso di conferimento di ulteriori funzioni dallo Stato alla Regione o di modifiche statutarie, con legge regionale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della norma statale di conferimento delle funzioni, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, di cui alla parte III, titolo I, è disposto il mantenimento in capo alla Regione dei compiti amministrativi connessi a tali funzioni o il loro conferimento totale o parziale ai Comuni, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'art. 8, comma 1.

2. Qualora la legge regionale non sia adottata nei termini di cui al comma 1, le funzioni amministrative sono esercitate dai Comuni fino all'adozione della legge regionale in questione, in conformità a quanto previsto dall'art. 82.

Art. 10

(Delega di funzioni)

1. Con legge regionale può essere disposta la delega di funzioni regionali ai Comuni o alle Comunità montane.

2. La legge regionale di cui al comma 1 stabilisce i reciproci obblighi di ordine finanziario e organizzativo, nonché le modalità di esercizio delle funzioni delegate.

Art. 11

(Criteri per il conferimento delle funzioni)

1. Il conferimento delle funzioni amministrative di cui all'art. 8 è completato con deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 7, comma 1, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

2. Con le deliberazioni di cui al comma 1 sono:

a) individuati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni ed i compiti da conferire ai Comuni, in conformità a quanto previsto dall'art. 82;

b) assegnati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per lo svolgimento delle funzioni;

c) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale regionale necessario per lo svolgimento delle funzioni conferite;

d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture regionali e degli enti strumentali della Regione interessate al conferimento delle funzioni;

e) rivisti gli ambiti territoriali dei livelli intermedi di programmazione infraregionale, facendoli coincidere, normalmente, con gli ambiti territoriali della Comunità montana.

PARTE II

SOGGETTI

TITOLO I

COMUNE

Art. 12

(Autonomia)

1. Il Comune è l'ente di governo della propria comunità locale, la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge regionale, nonché autonomia impositiva nell'ambito dei principi fissati dalle leggi.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, inoltre, nell'ambito dei principi delle leggi statali e regionali, le funzioni ad esso conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

Art. 13

(Funzioni)

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, particolarmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge regionale o nazionale, secondo le rispettive competenze.

2. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza regionale possono essere affidate ai Comuni dalla legge regionale, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 14

(Autonomia organizzativa)

1. La disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai Comuni è disposta dagli stessi nell'ambito della propria potestà normativa, in armonia con i principi fondamentali previsti dalla legge regionale.

2. I principi generali della disciplina di cui al comma 1 sono stabiliti dallo statuto del Comune, a cui devono conformarsi i regolamenti e gli atti del Comune.

Art. 15

(Compiti per servizi di competenza statale)

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare, nell'ambito delle norme stabilite dalla legge statale.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo.

3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai Comuni dalla legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 16

(Emblema)

1. Il Comune può avere un proprio gonfalone ed un proprio stemma.

2. Il gonfalone e lo stemma sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del Comune. La descrizione ed il facsimile dei medesimi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. I Comuni che, all'entrata in vigore della presente legge, possiedono un proprio gonfalone ed un proprio stemma possono conservarli.

3. Il Comune disciplina con regolamento l'uso del proprio gonfalone e del proprio stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale, e le relative modalità.

4. Ai fini di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale si avvale della collaborazione tecnica dell'Archivio storico regionale.

Art. 17

(Fusione ed istituzione di Comuni)

1. Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto speciale, la Regione, sentite le popolazioni interessate, può, con legge, istituire nei propri territori nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni e le loro denominazioni, con le modalità di cui al capo II della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano).

2. Non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

3. In ogni caso, l'istituzione di un Comune non può comportare che altri Comuni scendano al di sotto dell'entità demografica di cui al comma 2.

4. La legge regionale che istituisce nuovi Comuni, mediante fusione di due o più Comuni contigui, prevede che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

DEFINIZIONE

Art. 18

(Organi)

1. Sono organi del Comune:

a) il Consiglio comunale;

b) la Giunta comunale;

c) il Sindaco ed il Vicesindaco.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19

(Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, il loro stato giuridico e le cause di incompatibilità e di ineleggibilità sono regolati dalla legge regionale.

3. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato.

4. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5. Lo statuto comunale può prevedere che il Consiglio comunale si avvalga di un ufficio di Presidenza e di commissioni consiliari, costituiti con criterio proporzionale.

6. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti nel regolamento.

Art. 20

(Funzionamento del Consiglio comunale)

1. Il funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto comunale, è disciplinato dal regolamento, che prevede, in particolare:

a) le modalità di convocazione, su richiesta del Sindaco o di un numero di consiglieri o di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune stabilito dallo statuto;

b) le maggioranze necessarie per la validità delle sedute e per l'approvazione delle deliberazioni, nonché le modalità di votazione;

c) le modalità di presentazione e di discussione delle proposte;

d) le forme di pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni e dei relativi atti adottati.

2. In casi di particolare importanza, quali l'adozione dello statuto o l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, il regolamento può prevedere che le sedute del Consiglio siano precedute da Assemblee della popolazione, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dal regolamento stesso.

Art. 21

(Competenze del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

a) statuto dell'ente e delle Associazioni dei Comuni di cui l'ente faccia parte;

b) regolamento del Consiglio;

c) bilancio preventivo e relative variazioni;

d) rendiconto;

e) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV;

f) istituzione e ordinamento dei tributi;

g) adozione dei piani territoriali e urbanistici;

h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 19, comma 1, e dall'art. 23, comma 1, e nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli art. 4 e 5 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, di cui all'art. 46, comma 2, lo statuto del Comune può attribuire al Consiglio comunale la competenza di ulteriori atti, tra i quali, in particolare:

a) regolamenti;

b) piani, programmi e progetti;

c) dotazione organica del personale;

d) partecipazione a società di capitali;

e) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

f) determinazione delle tariffe di cui alla lett. e);

g) acquisti e alienazioni immobiliari;

h) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113;

i) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

Art. 22

(Composizione della Giunta comunale)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero di assessori stabilito dallo statuto comunale.

2. Le modalità di nomina della Giunta comunale sono stabilite dallo statuto comunale.

3. Lo statuto comunale può prevedere la nomina ad assessori di cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.

4. Lo statuto comunale può altresì stabilire l'incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore.

Art. 23

(Competenze della Giunta comunale)

1. La Giunta comunale determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio comunale.

2. La competenza degli atti di cui all'art. 21, comma 2, spetta di diritto alla Giunta comunale, qualora la competenza nell'adozione di tutti o di alcuni di tali atti non sia attribuita dallo statuto comunale al Consiglio comunale.

Art. 24

(Organizzazione e funzionamento della Giunta comunale)

1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco e imposta la propria azione secondo il principio della collegialità.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

3. La Giunta comunale ha potere di auto-organizzazione.

CAPO IV

SINDACO E VICESINDACO

Art. 25

(Elezione del Sindaco e del Vicesindaco)

1. Il Sindaco ed il Vicesindaco sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, e sono membri del Consiglio comunale e della Giunta comunale.

Art. 26

(Competenze del Sindaco)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti e determina di agire e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune.

2. Il Sindaco sovrintende alle funzioni statali e regionali conferite al Comune ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto comunale e dai regolamenti. Al Sindaco, nei Comuni privi di figure di qualifica dirigenziale, oltre al segretario comunale, può essere attribuita la competenza in ordine ai provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi.

3. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto comunale, il Sindaco presiede il Consiglio comunale.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio provvede, previa diffida, il Presidente della Giunta regionale.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio o dalla Giunta comunali, il Sindaco nomina i rappresentanti del Comune, qualora tale competenza non sia espressamente attribuita dalla legge al Consiglio comunale.

6. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Sindaco ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Presidente della Giunta regionale adotta i provvedimenti sostitutivi.

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

8. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito della disciplina eventualmente adottata dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 27

(Giuramento e distintivo del Sindaco)

1. Il Sindaco ed il Vicesindaco, che assumono le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti, prestano giuramento, davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia con i colori e gli stemmi della Repubblica italiana, della Regione autonoma Valle d'Aosta e del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

Art. 28

(Provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco)

1. Il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. Ove il Sindaco non provveda, o nei casi in cui sia interessato un ambito sovracomunale, provvede il Presidente della Giunta regionale con propria ordinanza o a mezzo di commissario.

Art. 29

(Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale)

1. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale di governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite dalla legge statale.

Art. 30

(Competenze del Vicesindaco)

1. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge.

2. Il Sindaco può altresì delegare, in via temporanea o permanente, al Vicesindaco funzioni proprie.

3. Il Vicesindaco assume di diritto la carica di assessore comunale.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 31

(Astensione dalle deliberazioni)

1. I componenti degli organi collegiali dei Comuni devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione delle deliberazioni in questione.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al Segretario comunale.

TITOLO III

AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 32

(Definizione)

1. I Comuni hanno potestà normativa per la disciplina del proprio ordinamento e della propria organizzazione e per l'esercizio delle proprie funzioni.

2. L'autonomia normativa dei Comuni si esercita attraverso lo statuto comunale e i regolamenti.

3. Lo statuto comunale è l'atto normativo fondamentale a cui devono conformarsi tutti gli altri atti normativi del Comune.

Art. 33

(Statuto comunale)

1. Ogni Comune adotta il proprio statuto.

2. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati al Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro sessanta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio.

3. Dopo l'espletamento positivo del controllo di legittimità, lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione, e affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Copia dello statuto è inviata alla Presidenza della Giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 34

(Contenuto dello statuto)

1. Lo statuto, ai sensi dell'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con l. 439/1989, e nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale, stabilisce le norme fondamentali per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra Comuni o con altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

2. Lo statuto, nel rispetto del Trattato di Amsterdam, prevede forme di promozione della parità tra uomini e donne.

3. Lo statuto determina le forme di attuazione, nell'ambito locale, del principio di bilinguismo di cui all'art. 38 dello Statuto speciale.

4. Lo statuto prevede inoltre forme di valorizzazione dell'utilizzo del patois franco-provenzale.

5. Nei Comuni individuati dalla legge regionale, in applicazione dell'art. 40 bis dello Statuto speciale, lo statuto comunale prevede forme di salvaguardia delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni di lingua tedesca.

Art. 35

(Regolamenti comunali)

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto comunale, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei propri organi, per il funzionamento degli uffici e per l'esercizio delle proprie funzioni.

  1. Lo statuto comunale deve prevedere adeguate forme di pubblicità per i regolamenti.

TITOLO IV

FORME DI PARTECIPAZIONE, DI DEMOCRAZIA DIRETTA E DI DECENTRAMENTO

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Art. 36

(Partecipazione popolare)

1. I Comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative con il Comune sono disciplinati dallo statuto comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto comunale, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione).

3. Nel procedimento relativo all'adozione di atti fondamentali per il Comune devono essere adottate idonee forme di consultazione e di informazione.

4. In attuazione delle direttive dell'Unione europea, i Comuni assicurano i medesimi diritti ai residenti che non abbiano la cittadinanza italiana e siano cittadini dell'Unione europea. Favoriscono, altresì, i rapporti e la partecipazione all'attività dell'amministrazione di tutte le persone residenti o presenti nel territorio comunale.

Art. 37

(Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini)

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dagli elettori.

3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

4. Il regolamento comunale, nel rispetto dei principi di cui al regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi), assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, i Comuni assicurano agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi.

Art. 38

(Contenuti e forme dell'azione amministrativa)

1. L'azione del Comune si conforma ai principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, secondo criteri di trasparenza, di pubblicità e di partecipazione, ed ai principi stabiliti dalla l.r. 59/1991.

2. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 3. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

4. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto a cui essa si richiama.

Art. 39

(Referendum popolare)

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica, gli statuti comunali possono prevedere il ricorso al referendum popolare propositivo, consultivo e abrogativo.

2. I referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di competenza comunale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.

3. Il referendum può essere proposto dalla Giunta comunale, da un numero di consiglieri comunali o da un numero di elettori stabiliti dallo statuto comunale.

4. Le modalità di procedimento del referendum sono stabilite dallo statuto comunale, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge.

Art. 40

(Referendum abrogativo)

1. I referendum abrogativi possono essere proposti soltanto sugli atti della Giunta e del Consiglio comunale, con esclusione del bilancio preventivo, del rendiconto, dell'istituzione e ordinamento dei tributi, di ogni altro atto inerente alle entrate comunali.

2. I referendum abrogativi sono da considerarsi approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del Comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

3. L'indizione e l'esito del referendum abrogativo sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Qualora il referendum abrogativo sia approvato, l'atto ad esso sottoposto risulta abrogato dalla data di pubblicazione dell'esito del referendum nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. Ai referendum abrogativi si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 39.

Art. 41

(Petizioni)

1. I cittadini residenti nel comune, singolarmente o in modo congiunto, e le associazioni hanno diritto di presentare petizioni agli organi comunali sulle materie di loro competenza.

2. Nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto comunale, il regolamento stabilisce le modalità di esame delle petizioni da parte degli organi competenti, i soggetti idonei a fornire risposte ed i termini per le stesse, i casi di irricevibilità delle petizioni.

3. I cittadini e le associazioni che hanno presentato petizioni hanno diritto di essere informati sull'esito delle iniziative intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse.

Art. 42

(Difensore civico)

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e dei residenti.

2. Lo statuto comunale disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con gli organi del Comune.

3. Previo accordo tra gli enti, lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di un unico difensore civico con la Regione e con altri enti locali.

CAPO II

FORME DI DECENTRAMENTO

Art. 43

(Organi di decentramento)

1. Lo statuto comunale può articolare il territorio del Comune in circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

2. Le circoscrizioni di decentramento tengono conto dell'articolazione del territorio comunale e valorizzano le specificità di frazioni e villaggi.

3. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate da apposito regolamento, nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto comunale.

4. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto, assieme al suo Presidente, con il sistema elettorale fissato dallo statuto comunale e disciplinato dal regolamento di cui al comma 3.

5. Non possono in ogni caso essere attribuite ai Consigli circoscrizionali le competenze del Consiglio comunale, di cui all'art. 21.

6. Lo statuto comunale può prevedere la partecipazione dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali alle sedute del Consiglio comunale, senza diritto di voto.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 44

(Personale)

1. Il personale degli enti locali appartiene al comparto unico del pubblico impiego, di cui alla l.r. 45/1995, come modificata dalla l.r. 17/1996.

2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico del pubblico impiego sono stipulati con le procedure di cui all'art. 37, comma 5, della l.r. 45/1995.

Art. 45

(Autonomia organizzativa)

1. Salvo quanto previsto dagli art. 48, comma 1, e 52, i Comuni provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche e all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, dalla l.r. 45/1995 e dai contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

Art. 46

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. Gli enti locali disciplinano con apposito regolamento, in conformità con lo statuto comunale, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. I segretari comunali e gli altri dirigenti dirigono gli uffici ed i servizi secondo le modalità dettate dagli statuti comunali e dai regolamenti, sulla base del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli art. 4 e 5 della l.r. 45/1995.

3. Spettano ai segretari comunali e agli altri dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto comunale o i regolamenti espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente, nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli art. 4 e 5 della l.r. 45/1995. In particolare, spettano, nei settori di propria competenza, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente.

4. Nei Comuni privi di personale di livello dirigenziale, oltre al segretario comunale, e in relazione alla complessità organizzativa dell'ente, il regolamento può prevedere che la responsabilità degli uffici e dei servizi sia affidata anche ai dipendenti appartenenti ad una qualifica funzionale per l'accesso alla quale sia prescritto il diploma di laurea.

5. La Giunta comunale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun soggetto responsabile di uffici e servizi, salvo quanto riservato agli organi di governo dell'ente ai sensi del comma 3.

6. Compete ai responsabili degli uffici e dei servizi il potere di spesa sulle quote di bilancio assegnate dalla Giunta comunale.

7. I criteri, le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali e di responsabili di uffici e servizi sono stabiliti dal regolamento, secondo i principi stabiliti dal titolo II, capo II, della l.r. 45/1995.

Art. 47

(Mobilità del personale)

1. Con regolamento regionale, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la mobilità del personale tra gli enti di cui all'art. 1 della l.r. 45/1995, come modificata dalla l.r. 17/1996.

2. La mobilità del personale può anche essere temporanea, finalizzata allo studio ed alla realizzazione di obiettivi specifici.

Art. 48

(Tipologia degli enti)

1. Salvo quanto previsto dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta), possono essere istituite qualifiche dirigenziali, da coprirsi con le modalità di cui alla l.r. 45/1995 o con le procedure di mobilità di cui all'art. 47, nelle Comunità montane e nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

Art. 49

(Segretari comunali)

1. Ai segretari comunali, facenti parte del comparto unico del pubblico impiego di cui all'art. 44, si applicano le norme di cui alla l.r. 46/1998.

Art. 50

(Formazione del personale)

1. La Regione e gli altri enti facenti parte del comparto di cui all'art. 44 utilizzano la formazione e l'aggiornamento professionale quali strumenti per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, del più efficace e qualificato espletamento dell'attività lavorativa.

Art. 51

(Strumenti per la formazione del personale)

1. Ai fini di cui all'art. 50, gli enti facenti parte del comparto di cui all'art. 44 possono avvalersi dell'Agenzia del lavoro di cui all'art. 12 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione) per la formazione del personale e dei dirigenti pubblici.

2. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, definisce gli indirizzi della formazione del personale, le modalità organizzative, le risorse ad essa destinate e le modalità di compartecipazione finanziaria degli enti locali.

Art. 52

(Limite complessivo di personale)

1. Il conferimento di funzioni regionali ai Comuni, ai sensi della parte I, titolo III, non può comportare un aumento della dotazione organica complessiva degli enti facenti parte del comparto di cui all'art. 44.

Art. 53

(Notificazione degli atti)

1. Le notificazioni degli atti del Comune o, su richiesta degli interessati aventi diritto, di altri atti sono eseguite da dipendenti comunali incaricati con formale provvedimento del Sindaco o tramite servizio postale secondo le norme relative alle notificazioni giudiziarie.

2. Gli incaricati di cui al comma 1, nello svolgimento delle relative mansioni, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e provvedono, secondo le norme del codice di procedura civile, o secondo particolari disposizioni, nel caso in cui trattasi di atti inerenti la materia tributaria, alla notificazione degli atti propri dell'ente di appartenenza e di altri enti pubblici che ne facciano richiesta.

3. Le modalità di svolgimento del servizio di notificazione, ivi compresa l'introduzione di eventuali tariffe, sono stabilite con apposito regolamento comunale.

Art. 54

(Responsabilità )

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, nonché la l.r. 45/1995.

TITOLO VI

FINANZE E CONTABILITA'

Art. 55

(Trasferimenti finanziari agli enti locali)

1. I trasferimenti finanziari della Regione agli enti locali sono disciplinati dalla legge regionale.

Art. 56

(Esercizio associato delle funzioni comunali)

1. Nei casi di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso le Comunità montane, di cui all'art. 83, i Comuni trasferiscono alle Comunità montane le risorse finanziarie necessarie all'esercizio di tali funzioni.

Art. 57

(Trasferimento di funzioni regionali)

1. La copertura finanziaria dei trasferimenti di funzioni regionali di cui alla parte I, titolo III, è assicurata in sede di legge finanziaria regionale.

Art. 58

(Norme in materia finanziaria e contabile)

1. Le norme in materia finanziaria e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta sono stabilite dalla legge regionale.

Art. 59

(Procedure contrattuali)

1. Le modalità relative alle procedure contrattuali sono stabilite dal regolamento dell'ente locale.

2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

PARTE III

RAPPORTI TRA REGIONE ED ENTI LOCALI

TITOLO I

CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 60

(Istituzione)

1. al fine di favorire la partecipazione degli enti locali alla politica regionale ed al fine di dare attuazione alla presente legge, è istituito il Consiglio permanente degli enti locali quale organismo di rappresentanza degli enti locali della Valle d'Aosta, dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

Art. 61

(Composizione)

1. Il Consiglio permanente degli enti locali è composto dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità montane della Valle d'Aosta ed è presieduto da uno dei suoi membri.

Art. 62

(Costituzione)

1. Il Consiglio permanente degli enti locali è costituito e insediato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura comunale.

Art. 63

(Regolamento)

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento, che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione, per quanto non previsto dalla presente legge.

Art. 64

(Personale)

1. Per il proprio funzionamento, il Consiglio permanente degli enti locali si avvale del personale degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 45/1995, come modificato dall'art. 1 della l.r. 17/1996.

2. Il regolamento di cui all'art. 63 disciplina altresì le modalità di utilizzo del personale di cui al comma 1, ivi compresa la ripartizione delle spese ad esso relative.

Art. 65

(Funzioni e competenze del Consiglio permanente degli enti locali)

1. Il Consiglio permanente degli enti locali formula pareri e proposte sull'attuazione della presente legge e, più in generale, sui rapporti tra Regione ed enti locali.

2. In particolare, il Consiglio:

a) esamina argomenti di interesse generale per i Comuni e gli altri enti locali della Regione;

b) può proporre qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali nonché rivolgere alla Regione proposte ed istanze, alle quali l'Amministrazione regionale deve tempestivamente dare risposta;

c) esprime parere su tutti i disegni di legge regionali presentati al Consiglio regionale che interessino gli enti locali;

d) esprime parere su proposte di provvedimenti amministrativi a carattere generale o regolamentare ad esso sottoposti dalla Giunta regionale.

3. Al fine di consentire al Consiglio permanente degli enti locali l'espletamento delle sue funzioni, la Presidenza del Consiglio regionale provvede a trasmettere copia di tutti i disegni di legge regionali presentati.

4. I pareri del Consiglio permanente degli enti locali sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta. In mancanza, si intendono favorevoli.

Art. 66

(Partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale)

1. Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale di interesse degli stessi, nonché per assicurare il concorso del sistema delle autonomie alla formazione dei disegni di legge regionali di grande riforma in materia di enti locali, agli obiettivi della programmazione regionale e ai provvedimenti a carattere generale che interessano gli enti locali stessi, il Presidente della Giunta regionale convoca riunioni con il Consiglio permanente degli enti locali, anche su richiesta dello stesso Consiglio.

2. Nelle riunioni di cui al comma 1:

a) si promuovono intese ed accordi;

b) si promuove il coordinamento della programmazione regionale e comunale;

c) si concorre alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge regionale assegna ai Comuni ed agli altri enti locali;

d) si favoriscono le iniziative per il miglioramento del livello di efficienza dei servizi pubblici locali;

e) si promuovono le forme di collaborazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione.

3. Le riunioni di cui al comma 1 sono obbligatoriamente convocate dal Presidente della Giunta regionale quando sono depositati il disegno di legge finanziaria regionale e i disegni di legge regionali concernenti il bilancio annuale e pluriennale della Regione.

4. Partecipano alle riunioni di cui al comma 1, gli Assessori regionali competenti per materia e i responsabili delle strutture dirigenziali interessate.

5. Le riunioni di cui al comma 1 sono presiedute dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da questi delegato.

6. Il Presidente della Giunta regionale svolge annualmente, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, un rapporto sulle attività previste dal presente articolo.

Art. 67

(Intese ed accordi)

1. La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali. Quando un'intesa espressamente prevista da una legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla richiesta al Consiglio, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.

3. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del comma 2. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame del Consiglio permanente degli enti locali nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni del Consiglio permanente degli enti locali ai fini di eventuali deliberazioni successive.

Art. 68

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutte le norme regionali che prevedono forme di partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione, quali intese, accordi, pareri e consultazioni.

TITOLO II

CONTROLLI

Art. 69

(Controlli sugli atti)

1. Il controllo sugli atti dei Comuni, delle Comunità montane, degli altri enti locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle consorterie è esercitato dalla Regione, ai sensi dell'art. 43, comma primo, dello Statuto speciale.

2. All'esercizio dei controlli provvede la struttura dirigenziale individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della l.r. 45/1995, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge regionale da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 70

(Controlli sugli organi)

1. Ai sensi dell'art. 43, comma secondo, dello Statuto speciale, la legge regionale disciplina, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato, le modalità di scioglimento e sospensione dei Consigli comunali e degli organi degli altri enti locali.

2. Restano riservati allo Stato i provvedimenti di cui al comma 1, allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme gravi di manifestazioni di pericolosità sociale), e successive modificazioni.

3. Il parere previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta) è espresso dal Consiglio regionale.

PARTE IV

MODALITA' E STRUMENTI

TITOLO I

FORME DI COLLABORAZIONE

CAPO I

COMUNITÀ MONTANA

Art. 71

(Definizione)

1. Le Comunità montane sono enti locali finalizzati all'esercizio in modo associato delle funzioni comunali nonché dei servizi di base dei cittadini, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti del livello di governo locale, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle condizioni socio-territoriali.

2. Le Comunità montane rappresentano altresì lo strumento di attuazione della politica regionale per la montagna.

3. Ai fini degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali e regionali, l'intero territorio della regione è considerato montano.

Art. 72

(Programmazione)

1. Le Comunità montane formulano proposte e indirizzi nell'ambito della pianificazione territoriale dell'area di interesse comprensoriale e del coordinamento dei servizi a loro affidati.

2. Adottano, altresì, propri programmi pluriennali di carattere sia generale sia settoriale e promuovono il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni.

Art. 73

(Individuazione)

1. La Comunità montana associa i Comuni che condividono un territorio e obiettivi di sviluppo comune. Tutti i Comuni della Valle d'Aosta, ad eccezione di Aosta, appartengono ad una Comunità montana.

2. I limiti amministrativi delle Comunità montane coincidono con i limiti esterni dei Comuni membri.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, le Comunità montane sono le seguenti:

a) Valdigne - Mont Blanc: Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier;

b) Grand Paradis: Arvier, Avise, Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Sarre, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Valgrisenche, Valsavarenche, Villeneuve;

c) Grand Combin: Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valpelline;

d) Mont Emilius: Brissogne, Charvensod, Fénis, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Saint-Marcel;

e) Monte Cervino: Antey-Saint-André, Chambave, Chamois, Châtillon, Emarèse, La Magdeleine, Pontey, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche, Verrayes;

f) Evançon: Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verrès;

g) Monte Rosa: Bard, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Hône, Lillianes, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin;

h) Walser-Alta valle del Lys: Issime, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean.

4. Lo statuto delle Comunità montane determina l'eventuale variazione delle denominazioni di cui al comma 3.

Art. 74

(Modificazioni territoriali)

1. L'appartenenza di un Comune ad una Comunità montana può essere modificata con decreto del Presidente della Giunta regionale se il Comune risulta confinante con altra Comunità montana, a seguito di deliberazioni del Consiglio del Comune interessato nonché dei Consigli delle Comunità interessate, adottate a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. Con analoga procedura possono essere istituite nuove Comunità montane o se ne può attuare la fusione e la modificazione.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, lo statuto comunale può prevedere la consultazione diretta della popolazione.

Art. 75

(Organi)

1. Sono organi della Comunità montana:

a) il Consiglio della Comunità;

b) la Giunta della Comunità;

c) il Presidente.

Art. 76

(Composizione e durata in carica del Consiglio della Comunità )

1. Fanno parte del Consiglio della Comunità montana il Sindaco o il Vicesindaco di ciascun Comune, oltre a due rappresentanti di ciascun Comune, designati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza del Consiglio comunale.

2. Il Consiglio dura in carica cinque anni.

3. Ogni Comune provvede a nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità montana in coincidenza con il rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 77

(Competenze del Consiglio della Comunità )

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

a) statuto dell'ente;

b) regolamento del Consiglio;

c) bilancio preventivo e relative variazioni;

d) rendiconto;

e) costituzione, modificazione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV;

f) atti di programmazione e di indirizzo;

g) modalità di partecipazione finanziaria ed operativa dei Comuni membri.

3. Nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e direzione amministrativa, lo statuto della Comunità montana può attribuire al Consiglio la competenza di ulteriori atti.

Art. 78

(Composizione della Giunta della Comunità )

1. La Giunta della Comunità è composta dal Presidente e da un numero pari di assessori, scelti tra i consiglieri della Comunità montana, stabilito dallo statuto.

2. Le modalità di nomina della Giunta sono stabilite dallo statuto della Comunità montana.

3. Per l'organizzazione ed il funzionamento della Giunta della Comunità si applicano le disposizioni di cui all'art. 24.

Art. 79

(Competenze della Giunta della Comunità )

1. La Giunta della Comunità compie tutti gli atti che la legge e lo statuto non riservino al Consiglio o al Presidente e che non rientrino nelle competenze dei dirigenti ai sensi della presente legge e della l.r. 45/1995.

Art. 80

(Presidente)

1. Esercita la funzione di Presidente della Comunità montana uno dei membri del Consiglio eletto a maggioranza assoluta dei membri assegnati al Consiglio stesso.

2. Lo statuto della Comunità montana può prevedere la rotazione del Presidente tra i componenti del Consiglio.

3. Il Presidente firma gli atti non di competenza dei dirigenti e rappresenta legalmente la Comunità montana.

4. Un vicepresidente, eletto con la medesima procedura di cui al comma 1, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 81

(Incompatibilità e ineleggibilità )

1. Ai consiglieri delle Comunità montane si applicano le norme di incompatibilità e di ineleggibilità previste per i consiglieri comunali dalla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e successive modificazioni.

2. Ai Presidenti e Vicepresidenti delle Comunità montane si applicano le norme di incompatibilità e di ineleggibilità previste per il Sindaco ed il Vicesindaco dalla l.r. 4/1995.

3. Ai membri della Giunta della Comunità montana si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, della l.r. 4/1995.

Art. 82

(Funzioni di derivazione regionale)

1. Le funzioni conferite dalla Regione ai Comuni ai sensi della parte I, titolo III, sono, di norma, esercitate dai Comuni in forma associata attraverso le Comunità montane.

Art. 83

(Esercizio associato delle funzioni comunali)

1. Le funzioni di competenza comunale che, per le loro caratteristiche tecniche e dimensionali, non possono essere svolte in modo ottimale dai Comuni sono da questi esercitate attraverso le Comunità montane.

2. In particolare, possono essere esercitate in forma associata le seguenti funzioni:

a) gestione del personale;

b) gestione degli appalti;

c) sistema informativo territoriale;

d) polizia locale;

e) realizzazione e gestione degli acquedotti;

f) servizi scolastici;

g) servizi socio-assistenziali;

h) raccolta di rifiuti solidi urbani;

i) realizzazione e gestione di impianti di fognatura e depurazione;

l) viabilità di rilievo intercomunale;

m) servizio di sgombero della neve;

n) localizzazione, realizzazione e gestione degli impianti di telecomunicazione;

o) gestione dei sentieri e della viabilità montana;

p) gestione del patrimonio boschivo e silvo-pastorale;

q) realizzazione e gestione degli impianti ricreativo-sportivi di interesse turistico e di rilevanza sovracomunale;

r) servizi di protezione civile.

3. L'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 2 comprende anche, ove necessario, la competenza della Comunità montana allo svolgimento delle relative procedure espropriative e di asservimento per pubblica utilità.

Art. 84

(Ruolo della Regione)

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con la medesima procedura di cui all'art. 11, la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, approva i criteri per l'esercizio in forma associata da parte delle Comunità montane delle funzioni di cui all'art. 83, ivi compresa l'individuazione di soglie e parametri, riferiti alle singole funzioni, che costituiscono presupposto per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni stesse, con le modalità di cui all'art. 85.

Art. 85

(Ruolo dei Comuni)

1. Entro sei mesi dall'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 84, il Consiglio comunale delibera l'esercizio in forma associata, attraverso le Comunità montane, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale, mediante la nomina di un commissario ad acta, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 86

(Convenzioni)

1. I rapporti finanziari e organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposite convenzioni tra i Comuni e le Comunità montane interessate.

2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono stabilite anche le modalità di trasferimento del personale, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente.

Art. 87

(Delega temporanea di funzioni)

1. La Comunità montana svolge comunque, con carattere sussidiario e temporaneo, funzioni di competenza regionale o comunale quando la Regione o un Comune ne facciano richiesta e quando sia stato definito l'oggetto e siano stati stabiliti la durata e i rispettivi obblighi di carattere finanziario e organizzativo.

Art. 88

(Autonomia statutaria)

1. Ogni Comunità montana adotta il proprio statuto, per la cui approvazione si applicano le procedure di cui all'art. 33, comma 2.

2. Oltre a quanto disposto dal presente capo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla parte II, titolo III.

Art. 89

(Regolamento per il funzionamento del Consiglio della Comunità )

1. Il funzionamento del Consiglio della Comunità è disciplinato da un regolamento al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 20.

Art. 90

(Istituti di partecipazione e di democrazia diretta)

1. Alle Comunità montane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla parte II, titolo IV, capo I.

Art. 91

(Uffici e personale)

1. La Comunità montana dispone di propri uffici e personale. Ad essi si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui alla parte II, titolo V.

2. La Comunità montana presta assistenza tecnica ai Comuni membri che la richiedano e che non dispongano delle necessarie risorse tecniche e di personale, con servizi appositi volti all'attuazione di procedimenti amministrativi, alla realizzazione di studi e ricerche, allo svolgimento di azioni che richiedano competenze tecniche specialistiche altrimenti non disponibili.

3. La Comunità montana, per l'attuazione di programmi o progetti speciali, può richiedere alla Regione o ai Comuni l'attribuzione di personale qualificato necessario per una durata determinata. La definizione delle modalità organizzative e finanziarie relative è precisata in apposita convenzione tra la Comunità montana, la Regione o i Comuni, nel rispetto del regolamento regionale di cui all'art. 47.

Art. 92

(Segretario)

1. Il segretario della Comunità montana svolge le funzioni di cui all'art. 9 della l.r. 46/1998.

2. Le disposizioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5, della l.r. 46/1998 si applicano anche alle Comunità montane.

CAPO II

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI

Art. 93

(Definizione)

1. Le Associazioni dei Comuni sono organismi strumentali dei Comuni che si associano liberamente per lo svolgimento di compiti e servizi che per natura e dimensioni non siano affidabili alla Comunità montana.

2. Possono essere membri di una Associazione di Comuni anche comunità locali di altro Stato ad essa contermini, in conformità con gli accordi e le norme vigenti relativi alla cooperazione frontaliera.

3. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni stipulano tra loro apposito accordo nel quale sono stabiliti il fine, la decorrenza e la durata dell'Associazione, nonché le modalità di partecipazione finanziaria ed organizzativa dei Comuni membri ivi comprese le forme di utilizzo del personale.

Art. 94

(Organi)

1. Sono organi dell'Associazione dei Comuni:

a) il Consiglio dei Sindaci;

b) il Presidente.

Art. 95

(Consiglio dei Sindaci)

1. Il Consiglio dei Sindaci compie tutti gli atti che non rientrino nelle competenze dei dirigenti ai sensi della l.r. 45/1995 e che lo statuto non riservi al Presidente.

2. Spetta comunque al Consiglio dei Sindaci, composto dai Sindaci o dai Vicesindaci dei Comuni membri, l'approvazione dei seguenti atti:

a) regolamenti;

b) bilancio preventivo;

c) rendiconto;

d) costituzione, modificazione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV;

e) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113;

f) programma annuale di attività;

g) atti di programmazione e di indirizzo;

h) modalità di partecipazione finanziaria ed operativa dei Comuni membri.

Art. 96

(Sede)

1. L'Associazione dei Comuni ha sede, anche a rotazione, presso uno dei Comuni membri.

Art. 97

(Uffici e personale)

1. Segretario dell'Associazione è, anche a rotazione, il segretario comunale di uno dei Comuni membri.

2. L'Associazione si avvale degli uffici e del personale dei Comuni membri.

Art. 98

(Statuto)

1. Lo statuto, approvato dai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Associazione, disciplina in particolare le modalità di nomina del Presidente, le competenze degli organi, l'organizzazione dell'Associazione e le modalità di informazione sull'attività svolta dall'Associazione.

CAPO III

CONSORZIO DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA RICADENTI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLA DORA BALTEA

Art. 99

(Definizione)

1. Il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 328 in data 29 ottobre 1955, è un ente locale che esercita funzioni proprie per contribuire al progresso socio-economico della popolazione valdostana.

2. A tal fine il BIM utilizza il fondo comune consorziale costituito dai sovracanoni idroelettrici previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) e dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice).

Art. 100

(Delega di funzioni)

1. La Regione ed i Comuni possono delegare al BIM l'esercizio di funzioni e di compiti di rilevanza regionale o sovracomunale.

2. I rapporti finanziari e organizzativi connessi allo svolgimento delle funzioni delegate sono regolati da apposite convenzioni tra gli enti interessati, nelle quali sono stabilite anche le modalità di trasferimento del personale, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente.

Art. 101

(Organi)

1. Sono organi del BIM:

a) l'Assemblea, composta da un rappresentante di ogni Comune consorziato da eleggersi dal Consiglio comunale tra i suoi componenti;

b) la Giunta;

c) il Presidente.

Art. 102

(Norme di rinvio)

1. Al BIM si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le Comunità montane.

CAPO IV

ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 103

(Collaborazione nell'ambito del diritto privato)

1. Per l'esercizio di funzioni, per l'erogazione di servizi o per la realizzazione di progetti di sviluppo gli enti locali possono collaborare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti sulla base del diritto privato.

2. Le facoltà di cui al comma 1 possono essere esercitate anche con soggetti pubblici o privati di Stati o collettività contermini alla Valle d'Aosta in conformità con gli accordi vigenti relativi alla cooperazione frontaliera. Esse possono essere altresì esercitate con altre collettività locali di Stati membri dell'Unione europea, nei limiti della legislazione vigente.

Art. 104

(Convenzioni)

1. Per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo che non necessitino della costituzione di un soggetto dotato di personalità giuridica, gli enti locali possono stipulare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei contraenti, i loro rapporti organizzativi e finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 105

(Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, della Regione, nonché di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Giunta regionale o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuovono la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale o il Sindaco convocano una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Giunta regionale, dei Sindaci e degli altri soggetti interessati, è approvato con atto formale del Presidente della Giunta regionale o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede, ove del caso, a norma dei commi 1, 2, 3, 4 e 5. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dal Sindaco e composto dai rappresentanti degli enti locali interessati.

8. Trovano altresì applicazione le disposizioni di legge statale relative agli accordi di programma ai quali partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

9. E' fatta salva la disciplina di cui agli art. 26, 27 e 28 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

CAPO V

DISPOSIZIONI PER L'AREA DI AOSTA

Art. 106

(Funzioni)

1. Il Comune di Aosta esercita direttamente sul suo territorio, attraverso i propri organi, tutte le funzioni comunali che, ai sensi della presente legge, sono esercitate in forma associata attraverso le Comunità montane.

Art. 107

(Conseil de la plaine d'Aoste)

1. Il Comune di Aosta ed i Comuni che abbiano con esso rapporti di stretta integrazione costituiscono il Conseil de la plaine d'Aoste, di seguito denominato Conseil.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, fanno parte del Conseil i Comuni di Aosta, Brissogne, Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençan, Pollein, Quart, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Pierre e Sarre.

3. Eventuali modificazioni della composizione del Conseil sono approvate dal Conseil stesso, su richiesta del Consiglio del Comune interessato.

Art. 108

(Composizione)

1. Il Conseil è costituito dai Sindaci o dai Vicesindaci dei Comuni membri ed è coordinato dal Sindaco o dal Vicesindaco del Comune di Aosta.

2. Previa approvazione del Conseil possono partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, il Presidente della Giunta regionale, i Presidenti delle Comunità montane, i Sindaci e gli Assessori regionali eventualmente interessati alle materie all'ordine del giorno.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono inoltre richiedere l'iscrizione di particolari argomenti all'ordine del giorno del Conseil.

Art. 109

(Costituzione e sede)

1. Il Conseil è costituito e insediato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Conseil ha sede presso il Comune di Aosta.

Art. 110

(Attività del Conseil)

  1. Il Conseil formula proposte e indirizzi nell'ambito della pianificazione territoriale dell'area di interesse dello stesso e del coordinamento dei servizi:

a) modalità di gestione coordinata o comune di reti e servizi di trasporto di interesse comune;

b) coordinamento dei piani di traffico comunali;

c) coordinamento degli strumenti urbanistici nonché dei processi di sviluppo comunali che determinano influenze reciproche, con individuazione delle azioni comuni di compensazione o armonizzazione nonché delle relative modalità di attuazione;

d) coordinamento dei processi di sviluppo nell'ambito della distribuzione territoriale dei servizi commerciali, culturali, sanitari, di cura della persona e di accesso alle informazioni;

e) modalità di gestione coordinata o comune di interventi di tutela idrogeologica, di rilevamento e prevenzione dell'inquinamento, di raccolta, distribuzione e depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti, di tutela e valorizzazione dell'ambiente per la parte di interesse comune.

2. Il Conseil può svolgere compiti definiti su mandato dei suoi membri.

Art. 111

(Personale)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Conseil si avvale degli uffici e del personale del Comune di Aosta.

2. Il Conseil nomina un proprio segretario, scelto tra il personale di cui al comma 1.

Art. 112

(Regolamento)

1. Il Conseil adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento, che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione, per quanto non previsto dalla presente legge.

TITOLO II

SERVIZI

Art. 113

(Servizi pubblici locali)

1. I Comuni e le Comunità montane provvedono, anche in forma associata, alla disciplina e alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono stabiliti dalla legge regionale.

3. I Comuni e le Comunità montane possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, scelti tramite procedura ad evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione di servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, nonché a mezzo di società a prevalente capitale privato, qualora la scelta dei soci sia stata effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica.

4. L'affidamento del servizio può essere accompagnato dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento dello stesso.

5. In ogni caso viene disciplinato con regolamento l'esercizio da parte dell'ente locale delle funzioni di disciplina, indirizzo e vigilanza, da esercitarsi anche mediante appositi uffici, nei confronti dei soggetti ai quali è affidato il servizio pubblico.

6. L'ente locale conclude con i soggetti affidatari di servizi pubblici appositi contratti di servizio in cui sono stabiliti:

a) la durata del rapporto;

b) gli aspetti economici;

c) le caratteristiche dell'attività;

d) i criteri per lo svolgimento del servizio;

e) gli obiettivi quantitativi e qualitativi da conseguire;

f) le forme di partecipazione dell'ente locale;

g) le eventuali funzioni amministrative connesse;

h) le modalità di verifica del conseguimento dei risultati;

i) le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni;

l) i casi, le modalità e le condizioni del recesso anticipato;

m) i diritti degli utenti ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

7. La Giunta regionale può autorizzare l'adozione di ulteriori forme di gestione di servizi pubblici su motivata domanda degli enti locali richiedenti e per casi specifici, in particolare relativi ad attività di cooperazione frontaliera.

Art. 114

(Aziende speciali)

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dall'organo rappresentativo dell'ente locale. Salvo quanto previsto dalla presente legge, la sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile.

2. Organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e di revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto.

3. L'azienda speciale informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. L'ente locale:

a) approva la relazione previsionale e programmatica, intesa come strumento programmatorio generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi assunti dall'azienda;

b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto;

c) conferisce il capitale di dotazione;

d) determina le finalità e gli indirizzi;

e) nomina e revoca gli amministratori;

f) verifica i risultati della gestione;

g) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati.

5. Lo statuto può prevedere che l'azienda partecipi alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici da parte di altri enti locali, nonché l'estensione dell'attività dell'azienda al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi.

6. I contratti del personale delle aziende speciali sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'art. 46 della l.r. 45/1995.

Art. 115

(Istituzioni)

1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali e culturali, dotato di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dall'organo rappresentativo dell'ente locale.

2. Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto.

3. Ai fini della gestione, lo statuto può prevedere che l'istituzione abbia un proprio bilancio di previsione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio dell'ente locale, ed un proprio rendiconto.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Art. 116

(Relazione al Consiglio regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, sullo stato di attuazione della presente legge.

CAPO II

ADOZIONE DI STATUTI E DI REGOLAMENTI COMUNALI

Art. 117

(Termini per l'adozione dello statuto)

1. I Consigli comunali deliberano il nuovo statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sino all'entrata in vigore dei nuovi statuti comunali, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi gli statuti e le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con la stessa compatibili.

3. In particolare, fino all'adozione dei nuovi statuti, le competenze del Consiglio comunale rimangono stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modificazioni.

4. Dopo l'entrata in vigore dei nuovi statuti comunali, sono abrogate tutte le disposizioni di legge, diverse da quelle contenute nella presente legge, che prevedano espressamente competenze a specifici organi del Comune. Le relative competenze spettano all'organo individuato dallo statuto o, in assenza di espressa disposizione statutaria, alla Giunta comunale o ai dirigenti, nel rispetto del principio della separazione dei poteri.

Art. 118

(Termine per l'adozione dei regolamenti)

1. I Comuni adottano i regolamenti previsti dalla presente legge entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo statuto comunale adottato ai sensi della presente legge.

Art. 119

(Potere sostitutivo)

1. Qualora i Comuni non adottino lo statuto ed i regolamenti nei termini previsti dal presente capo, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale, mediante la nomina di un commissario ad acta, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

CAPO III

REVISIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E DEGLI ENTI STRUMENTALI

Art. 120

(Revisione dei Consorzi e delle altre forme associative)

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono, anche in deroga ai limiti di durata previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative in atto:

a) attraverso il trasferimento delle funzioni e del relativo personale alle Comunità montane;

b) attraverso il trasferimento delle funzioni alle Associazioni dei Comuni, con assorbimento del personale nella dotazione organica dei Comuni facenti parte dell'Associazione;

c) mediante lo svolgimento delle funzioni attraverso le altre forme di collaborazione previste dagli art. 103, 104 e 105.

2. I rapporti finanziari e organizzativi derivanti dalla revisione delle forme associative sono regolati da apposite convenzioni tra i Comuni e le Comunità montane interessate.

3. Nelle convenzioni di cui al comma 2 sono stabilite anche le modalità di trasferimento del personale nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente.

4. i Consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono trasformarsi in Associazioni dei Comuni, nei termini di cui al comma 1, mantenendo il personale in servizio, in deroga a quanto previsto dall'art. 97, qualora dimostrino l'impraticabilità delle ipotesi di cui al comma 1.

5. Nei casi di cui al comma 4, lo statuto dell'Associazione dei Comuni può prevedere l'istituzione di un organo esecutivo, indicandone le competenze, fermo restando quanto disposto dall'art. 95, comma 2, la composizione e le modalità di elezione.

Art. 121

(Revisione delle aziende speciali e delle istituzioni)

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono all'adeguamento delle aziende speciali e delle istituzioni esistenti alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 122

(Revisione del BIM)

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il BIM provvede all'adeguamento del proprio statuto ai principi di cui alla presente legge.

Art. 123

(Organi delle Comunità montane)

1. Fino alla ricostituzione degli organi delle Comunità montane susseguente alle prime elezioni comunali generali successive all'entrata in vigore della presente legge, restano in carica gli organi della Comunità montana previsti dalla legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (Norme concernenti le Comunità Montane), come modificata dalle leggi regionali 26 maggio 1993, n. 46, 6 maggio 1994, n. 16, 9 agosto 1994, n. 41.

2. Fino al termine di cui al comma 1, i limiti amministrativi delle Comunità montane rimangono quelli fissati dalla l.r. 91/1987, e successive modificazioni.

Art. 124

(Funzioni delle Comunità montane)

1. Fino alla ricostituzione degli organi delle Comunità montane ai sensi dell'art. 123, le Comunità montane continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalla l.r. 91/1987, e successive modificazioni, e da altre leggi regionali.

2. Fino al termine di cui al comma 1, le Comunità montane continuano ad esercitare le funzioni ad esse delegate dai Comuni e dalla Regione ai sensi degli art. 3 e 4 della l.r. 91/1987, e successive modificazioni.

Art. 125

(Termini per l'adozione dello statuto e dei regolamenti)

1. Gli organi della Comunità montana adottano il nuovo statuto ed i regolamenti previsti dalla presente legge entro i termini di cui agli art. 123 e 124.

Art. 126

(Disciplina transitoria in materia di accordi di programma)

1. Le disposizioni di cui all'art. 105 non si applicano agli accordi di programma in atto e a quelli i cui procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 127

(Intervento sostitutivo)

1. Trascorsi inutilmente i termini di cui agli art. 120, comma 1, 121, 122 e 123, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale, mediante la nomina di commissari ad acta, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI CONTROLLI

Art. 128

(Controllo sugli atti)

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 69, comma 2, il controllo sugli atti degli enti locali continua ad essere esercitato dalla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali, con le modalità di cui alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), come modificata dalle leggi regionali 9 agosto 1994, n. 41 e 16 dicembre 1997, n. 40.

CAPO V

DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Art. 129

(Abrogazioni)

1. La l.r. 91/1987 e la l.r. 16/1994 sono abrogate.

2. Gli art. 29 e 30 della l.r. 46/1993 sono abrogati.

3. Gli art. 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della l.r. 41/1994 sono abrogati.