Legge regionale 30 agosto 1970, n. 22 - Testo storico

Legge regionale n. 22 del 30 08 1970

Bollettino ufficiale 31 8 1970 n. 8

NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 30 NOVEMBRE 1965 N. 24, 12 SETTEMBRE 1966 N. 11, 10 APRILE 1967 N. 11 E 9 FEBBRAIO 1968 N. 3, RIGUARDANTI PROVVEDIMENTI PER LA RIPRESA DELL’INDUSTRIA EDILIZIA NEL SETTORE DELL’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.

Art. 1

Sono approvate le seguenti norme modificative ed integrative delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11 e 9 febbraio 1968 n. 3, riguardanti provvidenze per la ripresa dell’industria edilizia, nel settore della edilizia economica e popolare.

Art. 2

L’importo dei mutui che la Regione può autorizzare, per l’esercizio 1970, ai sensi del paragrafo settimo dell’articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966 n. 11, è elevato da Lire 1 miliardo a Lire 1250 milioni; la conseguente maggiore spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive Lire 200.000.000, sarà ripartita in 20 annualità di Lire 10.000.000 ciascuna a decorrere dall’esercizio finanziario 1970 e fino all’esercizio finanziario 1989.

Al finanziamento della sopracitata maggiore spesa derivante alla Regione dall’applicazione del presente articolo si provvederà:

a) per l’anno finanziario 1970: mediante imputazione all’apposito capitolo di spesa 265 del bilancio della Regione per l’anno 1970 (" Contributi per la ripresa dell’industria edilizia nel settore dell’edilizia economica e popolare "), il cui stanziamento annuo viene aumentato da Lire 200.000.000 a Lire 210.000.000 mediante prelievo della somma di Lire 10.000.000 dal Cap. 271 del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F "), sul quale risulta disponibile la somma annua di Lire 40.000.000;

b) per i successivi anni finanziari: mediante imputazione della maggiore spesa annua di Lire 10 milioni al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari e fino all’anno 1989.

Il maggior finanziamento bancario di Lire 250.000.000 per l’anno 1970, di cui al presente articolo, sarà interamente destinato ai mutui da concedere per l’acquisto di nuovi alloggi nella zona A, comprendente i Comuni di Aosta, Charvensod, Gignod, Gressan, Jovencan, Pollein, St - Christophe e Sarre.

Art. 3

Le ultime due linee dell’articolo 6 della legge regionale 10 aprile 1967 n. 11 sono modificate come segue: "L. 22.500.000 per la durata di 20 anni, a partire dall’anno 1970 e fino all’anno 1989".

Art. 4

Per il finanziamento della eventuale maggiore spesa annua di Lire 4.500.000 derivante alla Regione dalla concessione della maggiore garanzia fideiussoria prevista dal precedente articolo 3 e per il conseguente eventuale ricupero di somme a debito ed a carico dei beneficiari dei mutui agevolati sono approvate le seguenti variazioni al bilancio preventivo della Regione per l’anno 1970:

NELLA PARTE ENTRATA:

Lo stanziamento del capitolo 224 (" Entrate per riscossioni di credito verso i beneficiari di mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell’industria edilizia, in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per finanziamenti bancari ") è aumentato da Lire 90.000.000 a Lire 94.500.000.

NELLA PARTE SPESA:

Lo stanziamento del capitolo 256 (" Spese per eventuali pagamenti di somme all’Istituto Bancario S. Paolo di Torino ed alla Cassa di Risparmio di Torino in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per la concessione di mutui per la ripresa dell’industria edilizia ") è aumentato da Lire 90.000.000 a Lire 94.500.000.

Le maggiori entrate e spese annue di Lire 4.500.000 eventualmente derivanti alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge saranno imputate ai sopraindicati capitoli del bilancio preventivo della Regione per gli anni dal 1971 al 1989.

Art. 5

In sede di esame delle domande di mutuo agevolato per il primo quadrimestre 1972 e successivi quadrimestri 1972 verranno esclusi dall’assegnazione di mutui per l’acquisto di nuovi alloggi i richiedenti che non abbiano un punteggio complessivo superiore a 5 punti.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.