Legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 - Testo storico

Legge regionale 19 agosto 1998, n. 47

Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys.

(B.U. 28 agosto 1998, n. 36)

Art. 1

(Finalità)

1. Con la presente legge, la Regione individua, in applicazione dell'art. 40bis dello Statuto speciale, i Comuni della valle del Lys sul cui territorio risiedono popolazioni di lingua tedesca appartenenti alla comunità walser e detta i principi fondamentali ai quali intende ispirare la propria azione a sostegno della salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni linguistiche e culturali di dette popolazioni.

Art. 2

(Individuazione dei Comuni)

1. Ai sensi ed in applicazione del disposto di cui all'art. 1, la Regione individua i Comuni di Gressoney-La-Trinité, di Gressoney-Saint-Jean e di Issime, quali sedi delle popolazioni di lingua tedesca della valle del Lys appartenenti alla comunità walser.

Art. 3

(Principi e ambiti dell'azione regionale)

1. Nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative, la Regione promuove e realizza la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle popolazioni walser, attraverso opportuni interventi e con i necessari adattamenti normativi, nonché sostenendo autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgano un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongano di un'organizzazione adeguata.

2. Per le finalità ed azioni di cui al comma 1, sono considerati fondamentali:

a) la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni walser, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico ed architettonico, alla vita religiosa, alle usanze e ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;

b) il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine, ai fini del mantenimento delle identità etnica, linguistica e culturale della comunità walser;

c) l'introduzione progressiva, accanto alle lingue ufficiali della Regione, della lingua tedesca negli uffici degli enti locali e in quelli dell'Amministrazione regionale presenti sul territorio dei Comuni di cui all'art. 2;

d) l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole presenti nei singoli Comuni del territorio, entro indirizzi organizzativi e programmatici idonei a facilitare il collegamento dell'azione educativa alle esigenze economico-sociali e di sviluppo della comunità, alla valorizzazione della sua cultura e dei suoi idiomi;

e) l'incremento delle iniziative di studio, ricerca e documentazione sulla cultura walser, già in atto presso istituzioni locali, quali il Centro Studi e Cultura Walser della Valle d'Aosta, con sede a Gressoney-Saint-Jean, e l'Associazione Augusta, con sede ad Issime, attraverso strutture organizzative e di servizio adeguate;

f) lo sviluppo di forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali ed universitari;

g) il sostegno a forme di collaborazione e scambio con altre popolazioni walser e germanofone, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;

h) il sostegno alla realizzazione e diffusione, attraverso i media, di programmi inerenti alle tradizioni linguistiche e culturali walser, anche con la ricezione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca.

Art. 4

(Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura walser)

1. La Regione, al fine di favorire la piena partecipazione delle popolazioni walser dei Comuni di cui all'art. 2 alle iniziative volte a dare attuazione alla presente legge, istituisce, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura walser.

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ed è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato;

b) l'Assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura, o suo delegato;

c) un rappresentante per ciascuno dei tre Comuni di cui all'art. 2, uno per Comune, designato dal Consiglio comunale;

d) un rappresentante designato dal Consiglio della Comunità montana Walser Alta Valle del Lys;

e) tre rappresentanti delle associazioni culturali walser, designati per il tramite del Centro Studi e Cultura Walser della Valle d'Aosta con sede in Gressoney-Saint-Jean.

3. La Consulta elegge al proprio interno un presidente ed un vice presidente.

4. I rappresentanti di cui al comma 2, lett. c), d), e), sono comunque rinnovati ad ogni rinnovo dell'organo competente a deliberarne la designazione.

5. Ai lavori della Consulta possono altresì essere chiamati a partecipare amministratori, funzionari ed esperti competenti nelle materie oggetto dell'ordine del giorno.

6. La Consulta ha funzioni di osservatorio, consultive e propositive in materia di attuazione della presente legge. Essa formula pareri e proposte, anche attraverso apposite relazioni alla Giunta regionale.

7. La Consulta è convocata dal suo presidente almeno una volta all'anno e deve comunque essere convocata ogniqualvolta ne facciano richiesta il Presidente della Giunta regionale o la maggioranza dei suoi componenti.