Legge regionale 27 maggio 1998, n. 45 - Testo storico

Legge regionale 27 maggio 1998, n. 45

Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

(B.U. 09 giugno 1998, n. 25)

INDICE

Art. 1 - Modificazioni all'art. 16

Art. 2 - Modificazioni all'art. 17

Art. 3 - Modificazioni all'art. 18

Art. 4 - Modificazioni all'art. 19

Art. 5 - Modificazioni all'art. 20

Art. 6 - Modificazioni all'art. 29

Art. 7 - Modificazioni all'art. 30

Art. 8 - Modificazioni all'art. 34

Art. 9 - Modificazioni all'art. 35

Art. 10 - Modificazioni all'art. 37

Art. 11 - Modificazioni all'art. 50

Art. 12 - Modificazioni all'art. 56

Art. 13 - Modificazioni all'art. 62

Art. 14 - Modificazioni all'art. 64

Art. 15 - Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Modificazioni all'art. 16)

1. Dopo la lett. e) del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) è aggiunta la seguente:

"e bis) coloro che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni negli incarichi previsti dall'art. 35."

Art. 2

(Modificazioni all'art. 17)

1. Il comma 2 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

"2. Gli incarichi di funzione dirigenziale di primo, secondo e terzo livello sono conferiti, nei limiti previsti dall'art. 8, a:

a) personale della qualifica unica dirigenziale;

b) personale estraneo all'Amministrazione dotato di particolare qualificazione e con adeguata esperienza gestionale, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica dirigenziale di cui all'art. 16 o che per almeno un biennio abbia svolto, in posizione di ruolo, funzioni dirigenziali in un ente pubblico;

c) personale dell'ottava qualifica funzionale dell'Amministrazione regionale purché in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale previsti dall'art. 16."

2. Il comma 3 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni di cui al comma 2, lett. b), si applicano anche al personale ispettivo, direttivo e docente utilizzato o collocato fuori ruolo ai sensi degli art. 15 e 16 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 (Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche)."

3. Il comma 4 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

"4. Il personale incaricato ai sensi del comma 2, lett. c), è collocato in aspettativa per l'intera durata dell'incarico e allo stesso compete il trattamento economico di base ed accessorio previsto dalle norme vigenti per il posto per cui è conferito l'incarico."

4. Il comma 7 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

"7. Gli incarichi a personale estraneo di cui al comma 2, lett. b), e al personale di cui al comma 2, lett. c), sono determinati complessivamente nel limite massimo del quindici per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale."

Art. 3

(Modificazioni all'art. 18)

1. Il comma 1 dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

"1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di primo livello sono conferiti dalla Giunta regionale con provvedimento motivato entro sessanta giorni dalla sua nomina, all'inizio di ogni legislatura e ad ogni successiva vacanza di incarico, per una durata determinata e cessano in ogni caso al termine del mandato dell'organo che li ha disposti, o dell'amministratore che li ha designati."

2. Il comma 2 dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

"2. Gli incarichi in posti di funzione dirigenziale di secondo e terzo livello di cui all'art. 14 sono conferiti con provvedimento motivato della Giunta regionale, su proposta del dirigente di primo livello, per un periodo di tre anni o per la durata della struttura temporanea se inferiore a detto termine, e cessano in ogni caso al termine del mandato dell'organo che li ha disposti o dell'amministratore che li ha designati."

Art. 4

(Modificazioni all'art. 19)

1. Il comma 1 dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

"1. In caso di assenza o impedimento di un dirigente o di vacanza di un posto, le relative funzioni sono affidate ad altro dirigente preferibilmente della medesima struttura, secondo i criteri e le modalità previsti dagli art. 17 e 18, ovvero a personale dell'ottava qualifica funzionale purché in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale previsti dall'art. 16."

2. Dopo il comma 2 dell'art. 19 è aggiunto il seguente:

"2bis. In caso di vacanza di un posto, le funzioni possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la copertura del posto fino all'espletamento delle stesse."

3. Dopo il comma 2bis dell'art. 19 è aggiunto il seguente:

"2ter. Il personale ha diritto, per il periodo di effettivo espletamento delle funzioni superiori, a percepire il trattamento economico di base ed accessorio previsto dalle norme vigenti per il posto per cui sono conferite le funzioni."

Art. 5

(Modificazioni all'art. 20)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 20 è aggiunto il seguente:

"1bis. E', inoltre, iscritto in apposita sezione separata, limitatamente al periodo di durata dell'incarico:

a) il personale estraneo all'Amministrazione di cui all'art. 17;

b) i segretari particolari di cui all'art. 35;

c) i titolari degli incarichi fiduciari di cui all'art. 62, comma 5;

d) il personale di ottava qualifica funzionale incaricato ai sensi degli art. 17 e 19."

Art. 6

(Modificazioni all'art. 29)

1. Il comma 2 dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

"2. Il comando è disposto per tempo determinato e può essere rinnovato per esigenze di servizio dell'Amministrazione regionale."

2. Dopo il comma 4 dell'art. 29 è aggiunto il seguente:

"4bis. Al personale comandato possono essere conferiti incarichi dirigenziali purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica dirigenziale di cui all'art. 16. In tal caso non si applica l'art. 17, comma 6."

Art. 7

(Modificazioni all'art. 30)

1. Il comma 2 dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

"2. L'accesso ai ruoli regionali è subordinato all'accertamento preliminare della conoscenza della lingua francese e/o italiana."

2. Il comma 3 dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

"3. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili, ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, quelli vacanti alla data del bando."

3. Il comma 5 dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

"5. Le graduatorie sono utilizzate per la copertura dei posti degli organici regionali che si siano resi disponibili successivamente all'approvazione dei relativi bandi di concorso."

Art. 8

(Modificazioni all'art. 34)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 34 è aggiunto il seguente:

"3bis. Al termine delle assegnazioni alle segreterie dei componenti della Giunta regionale, il personale appartenente alle qualifiche funzionali è riassegnato all'originaria struttura; sono fatte salve eventuali assegnazioni di diritto intervenute in applicazione delle disposizioni che disciplinano la mobilità."

Art. 9

(Modificazioni all'art. 35)

1. Il comma 2 dell'art. 35 è sostituito dal seguente:

"2. I segretari particolari possono essere scelti tra il personale regionale o fra personale estraneo all'Amministrazione regionale, in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione all'impiego regionale, fatta eccezione per il titolo di studio."

2. Il comma 7 dell'art. 35 è abrogato.

Art. 10

(Modificazioni all'art. 37)

1. Il comma 4 dell'art. 37 è sostituito dal seguente:

"4. La contrattazione collettiva decentrata ed integrativa è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative delle amministrazioni o enti, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi regionali."

2. Il comma 5 dell'art. 37 è sostituito dal seguente:

"5. I contratti collettivi regionali sono stipulati dall'Agenzia di cui all'art. 46 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dai rappresentanti di ciascuna organizzazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale e/o regionale."

Art. 11

(Modificazioni all'art. 50)

1. La lett. a) del comma 1 dell'art. 50 è sostituita dalla seguente:

"a) nel caso di vacanza di un posto in organico, per un periodo non superiore a sei mesi dal verificarsi della vacanza, salva la possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altri dipendenti per non oltre sei mesi ulteriori dalla vacanza stessa;".

2. Il comma 2 dell'art. 50 è sostituito dal seguente:

"2. L'assegnazione di mansioni superiori può essere disposta nei casi di cui al comma 1, qualora non sia possibile attribuire le mansioni ad altro personale di pari qualifica funzionale, al personale prescelto, di norma, nell'ambito della stessa struttura organizzativa, in possesso:

a) di idoneità già conseguita in concorsi precedenti relativi al profilo professionale per cui è disposta l'attribuzione temporanea di mansioni superiori;

b) in via subordinata, dei requisiti richiesti per l'accesso al posto per cui è disposta l'attribuzione temporanea di mansioni superiori."

Art. 12

(Modificazioni all'art. 56)

1. Il comma 2 dell'art. 56 è sostituito dal seguente:

"2. All'accertamento della dipendenza da causa di servizio provvedono i competenti organi sanitari."

2. Il comma 4 dell'art. 56 è sostituito dal seguente:

"4. A fronte di periodi eccezionalmente prolungati di malattia l'amministrazione può richiedere un accertamento sul permanere dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni affidate. Tale accertamento è compiuto dai competenti organi sanitari."

Art. 13

(Modificazioni all'art. 62)

1. Il comma 5 dell'art. 62 è sostituito dal seguente:

"5. Le disposizioni di cui agli art. 16 e 17 del Capo II del Titolo II non si applicano ai posti di Capo e Vice Capo gabinetto, di Capo e Vice Capo Ufficio stampa della Presidenza della Giunta regionale, di Direttore dell'Ufficio di collegamento e di rappresentanza di Roma, di Commissario regionale presso la Casa da gioco di Saint-Vincent, di Capo Ufficio informazione e stampa della Presidenza del Consiglio regionale e di Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro, in relazione alla natura del rapporto fiduciario degli incarichi medesimi. Detti incarichi sono utili ai fini del periodo richiesto dall'art. 16, comma 2, lett. a)."

Art. 14

(Modificazioni all'art. 64)

1. I commi 2 e 3 dell'art. 64 sono abrogati.

Art. 15

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.