Legge regionale 26 maggio 1998, n. 43 - Testo storico

Legge regionale 26 maggio 1998, n. 43

Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili).

(B.U. 09 giugno 1998, n. 25)

Art. 1

(Modificazioni all'art. 1)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili), è inserito il seguente:

"2bis. Per garantire il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, la Regione può provvedere direttamente, a valere sulle disponibilità annuali di bilancio, ai fini della concessione degli incentivi."

Art. 2

(Modificazioni all'art. 4)

1. L'art. 4 della l.r. 62/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Tipologia degli interventi ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi di:

a) installazione di pompe di calore per riscaldamento dell'ambiente o dell'acqua sanitaria e di sistemi attivi e passivi per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno del cinquanta per cento del fabbisogno termico annuo dell'impianto in cui è attuato l'intervento;

b) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

c) installazione di sistemi fotovoltaici di illuminazione delle aree esterne.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, lett. a), i contributi possono essere concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ammissibile documentata. Per gli interventi di cui al comma 1, lett. b), il contributo può essere elevato sino all'ottanta per cento e, per gli interventi di cui al comma 1, lett. c), sino al sessanta per cento.

3. La percentuale di copertura del fabbisogno termico annuo indicata al comma 1, lett. a), deve intendersi riferita al contributo fornito ai consumi di energia relativi all'elemento impiantistico sul quale si interviene.

4. Gli edifici interessati dalle installazioni di cui al comma 1, lett. a) e b), devono avere ottenuto l'abitabilità o l'agibilità in data anteriore a quella dell'intervento. E' considerata equipollente all'abitabilità l'iscrizione in catasto anteriore alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

5. Il comma 4 non si applica agli edifici di nuova costruzione per i quali la data della documentazione di spesa sia antecedente alla comunicazione, all'Amministrazione comunale competente, dell'ultimazione dei lavori."

Art. 3

(Modificazioni all'art. 8)

1. L'art. 8 della l.r. 62/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Presentazione delle domande e ammissibilità degli interventi)

1. Le domande di ammissione ai contributi previsti dal Titolo II devono essere presentate all'assessorato regionale competente in materia di energia e formulate utilizzando appositi modelli predisposti dall'assessorato stesso. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, determina le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi e la documentazione da allegare alla domanda.

2. In ogni caso, le domande devono essere corredate dalle fatture commerciali debitamente quietanzate, nonché dalla seguente documentazione:

a) per gli interventi la cui spesa ammissibile documentata è inferiore a venti milioni di lire, scheda tecnica sintetica compilata dalla ditta fornitrice o installatrice;

b) per gli interventi la cui spesa ammissibile documentata è compresa tra venti e cento milioni di lire, scheda tecnica e relazione sottoscritte da un tecnico iscritto all'albo di un ordine o collegio professionale competente per tipologia di intervento;

c) per gli interventi la cui spesa ammissibile documentata è superiore a cento milioni di lire:

1) scheda conoscitiva dell'edificio sede dell'intervento;

2) scheda tecnica e relazione sottoscritte da un tecnico iscritto all'albo di un ordine o collegio professionale competente per tipologia di intervento;

3) documentazione comprovante i dati, precedenti e successivi all'intervento, assunti per la valutazione del risparmio energetico.

3. Tutta la documentazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda, a pena di inammissibilità.

4. Tutti gli interventi previsti devono risultare in regola con le normative vigenti comunitarie, statali, regionali e locali. Per verificare la regolare esecuzione delle opere oggetto di finanziamento, l'assessorato regionale competente in materia di energia può disporre l'effettuazione di appositi controlli.

5. Sono ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa è stata emessa in data non anteriore ad un anno rispetto a quella di presentazione della domanda.

6. Gli incentivi non sono cumulabili con contributi in conto capitale autorizzati da altre norme comunitarie, statali e regionali aventi medesimo oggetto e finalità."

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della l.r. 62/1993 è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1998, una spesa annua di lire 500.000.000 che graverà sul capitolo 48960 di nuova istituzione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e pluriennale 1998/2000.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di lire 500.000.000 per gli anni 1998, 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sulla disponibilità dell'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 al bilancio per l'anno 1998 e pluriennale 1998/2000, punto B.1.2 (Interventi finalizzati al risparmio energetico e alla diversificazione delle fonti di energia).

Art. 5

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1998 e pluriennale 1998/2000 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e per l'anno 1998 anche in termini di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

anno 1998: lire 500.000.000

anno 1999: lire 500.000.000

anno 2000: lire 500.000.000

cap. 69440 "Fondo di riserva di cassa"

anno 1998: lire 500.000.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.2.15.

codificazione: 2.2.2.4.1.3.10.28.

cap. 48960 (di nuova istituzione)

"Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che sfruttano le fonti energetiche rinnovabili"

anno 1998: competenza lire 500.000.000

anno 1998: cassa lire 500.000.000

anno 1999: competenza lire 500.000.000

anno 2000: competenza lire 500.000.000.