Legge regionale 26 maggio 1998, n. 42 - Testo storico

Legge regionale 26 maggio 1998, n. 42

Modificazioni alla legge regionale 7 luglio 1995, n. 22 (Norme in materia di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), come modificata dalla legge regionale 10 luglio 1996, n. 14.

(B.U. 02 giugno 1998, n. 24)

Art. 1

(Modificazioni all'art. 6)

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 7 luglio 1995, n. 22 (Norme in materia di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), come modificato dall'art. 2 della legge regionale 10 luglio 1996, n. 14, č sostituito dal seguente:

"1. Ai membri delle commissioni di cui all'art. 4 č corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta ed un compenso per ogni soggetto visitato pari al settantacinque per cento del compenso spettante al Presidente delle commissioni stesse, che č determinato in lire 126.800 lorde per giornata di seduta ed in lire 12.680 lorde per soggetto visitato. I suddetti importi possono essere adeguati annualmente con provvedimento della Giunta regionale in misura non superiore alla variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT nel periodo gennaio/dicembre dell'anno precedente."

Art. 2

(Variazioni di bilancio)

1. Per il funzionamento delle commissioni di cui all'art. 1 č autorizzata la spesa di lire 200.000.000 annue.

2. Alla copertura degli oneri si provvede mediante utilizzo della somma di lire 150.000.000 annue gią iscritta al capitolo 60955 (Spese per il funzionamento delle commissioni mediche incaricate dell'accertamento sanitario degli stati d'invaliditą) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000.

3. Alla copertura della maggiore spesa si provvede mediante prelievo della somma di lire 50.000.000 dal capitolo 61600 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000.

4. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1998, 1999 e 2000 sono apportate, per ciascun anno, le seguenti variazioni in termini di competenza e, limitatamente all'anno 1998, anche di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 61600 "Spese per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio-assistenziali"

lire 50.000.000;

b) in aumento:

cap. 60955 "Spese per il funzionamento delle commissioni mediche incaricate dell'accertamento sanitario degli stati d'invaliditą"

lire 50.000.000.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.