Legge regionale 26 maggio 1998, n. 40 - Testo vigente

Legge regionale 26 maggio 1998, n. 40

Finanziamento degli interventi per l'istituzione dell'Università in Valle d'Aosta.

(B.U. 2 giugno 1998, n. 24).

Art. 1.

(Finalità).

1. Per gli interventi finalizzati all'istituzione dell'Università nella Regione autonoma Valle d'Aosta, in attuazione dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) è autorizzata per il triennio 1998/2000 la spesa di lire 1.700.000.000.

Art. 2.

(Adempimenti della Giunta).

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure previste dalle disposizioni statali in materia, adotta gli atti necessari al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

Art. 3.

(Assegnazione di personale).

1. Al fine di garantire un adeguato supporto tecnico al soggetto promotore dell'Università non statale, di cui all'art. 17, comma 120, della l. 127/1997, ovvero alle strutture didattiche universitarie di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), l'assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura può disporre il collocamento fuori ruolo di personale ispettivo, direttivo e docente appartenente ai ruoli.

2. Il collocamento fuori ruolo di cui al comma 1 è disposto anche in deroga al limite numerico previsto all'art. 16 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 (Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche), ed in misura non superiore a tre unità.

3. Per lo svolgimento dei compiti amministrativi connessi all'istituzione dell'Università, la Giunta regionale può disporre l'utilizzazione di personale regionale ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a lire 1.700.000.000, graverà sul capitolo 56655 di nuova istituzione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e pluriennale 1998/2000.

2. Alla copertura degli oneri di lire 200.000.000 per il 1998, di lire 500.000.000 per il 1999 e di lire 1.000.000.000 per l'anno 2000, previsti per l'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio della Regione per l'anno 1998 e del bilancio pluriennale per gli anni 1998/2000 a valere sugli appositi accantonamenti previsti al punto D.2.1 (Interventi in materia di istruzione universitaria) dell'allegato n. 1 ai bilanci medesimi.

3. A decorrere dal 2001 gli oneri per l'ulteriore applicazione della presente legge, valutati in annue lire 1.000.000.000, saranno iscritti annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 5.

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1998 e pluriennale per gli anni 1998/2000 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

a) in diminuzione:

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti"

anno 1998: lire 200.000.000

anno 1999: lire 500.000.000

anno 2000: lire 1.000.000.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.4.04.

codificazione: 1.1.1.4.8.2.6.4.

cap. 56655 (di nuova istituzione)

"Oneri per l'istituzione dell'Università in Valle d'Aosta"

anno 1998: lire 200.000.000

anno 1999: lire 500.000.000

anno 2000: lire 1.000.000.000.

Art. 6.

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.