Legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 - Testo storico

Legge regionale 26 maggio 1998, n. 36

Bollettino Ufficiale regionale 02 06 1998 n. 24

Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione.

INDICE

Art. 1 - Costituzione del Fondo regionale per l'abitazione

Art. 2 - Fonti di finanziamento

Art. 3 - Condizioni per la concessione dei contributi

Art. 4 - Modalità

Art. 5 - Istruttoria delle domande

Art. 6 - Criteri per la concessione dei contributi

Art. 7 - Revoca della concessione dei contributi

Art. 8 - Individuazione della struttura competente

Art. 9 - Disposizioni finanziarie

Art. 10 - Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Costituzione del Fondo regionale per l'abitazione)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, è costituito il Fondo regionale per l'abitazione, di seguito denominato Fondo, da utilizzare per la corresponsione di contributi, alle condizioni stabilite dall'art. 3.

Art. 2

(Fonti di finanziamento)

1. La dotazione finanziaria del Fondo, di cui all'art. 9, è alimentata annualmente da:

a) una quota, non inferiore al quaranta per cento della quota di cui alla lett. d), dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 40 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1995, n. 44, riscossa dagli enti gestori e da questi versata entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno all'Amministrazione regionale sul capitolo di bilancio regionale indicato all'art. 9, comma 3;

b) una quota, pari al quaranta per cento della quota di cui alla lett. d), dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), percepita dai Comuni sul cui territorio sorgono alloggi di edilizia residenziale pubblica, relativa a tali alloggi e versata entro il 31 ottobre e il 31 maggio di ogni anno all'Amministrazione regionale sul capitolo di bilancio regionale indicato all'art. 9, comma 3;

c) contributi messi a disposizione dagli enti locali, in misura pari al venti per cento della quota di cui alla lett. d), versati all'Amministrazione regionale sul capitolo di bilancio regionale indicato all'art. 9, comma 3;

d) una quota annua di partecipazione regionale nella misura stabilita dall'art. 9, comma 1;

e) eventuali disponibilità finanziarie non utilizzate nell'esercizio precedente.

2. Le modalità concernenti l'applicazione del comma 1, lett. b) e c), sono organizzate in modo uniforme dai Comuni, in analogia a quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

Art. 3

(Condizioni per la concessione dei contributi)

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi:

a) agli assegnatari collocati nell'area protetta e nell'area sociale di cui all'art. 48, comma 1, lett. a) e b), della l.r. 39/1995, nel caso in cui l'ammontare annuo delle spese per i servizi accessori sia superiore rispettivamente al cinque per cento e al dieci per cento del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi della l.r. 39/1995;

b) agli assegnatari che, indipendentemente dall'area di collocazione di cui all'art. 48 della l.r. 39/1995, con esclusione di quelli dell'area di deroga e di quelli collocati nell'area di decadenza di cui all'art. 37 della l.r. 39/1995, abbiano segnalato all'ente gestore di trovarsi nell'impossibilità di effettuare il regolare pagamento dei canoni di locazione e/o delle spese per i servizi accessori per i seguenti sopravvenuti gravi problemi:

1) perdita o riduzione documentate di almeno il quaranta per cento del reddito conseguenti a disoccupazione per qualsiasi causa, mobilità, cassa integrazione, sospensione dal lavoro, infortunio, grave malattia, ricovero in strutture ospedaliere o di riabilitazione o convalescenza, servizio di leva, detenzione di uno o più membri del nucleo familiare per un periodo superiore a tre mesi consecutivi;

2) perdita o riduzione documentate di almeno il quaranta per cento del reddito conseguenti a decesso, divorzio, separazione legale, abbandono del tetto familiare di un membro del nucleo familiare percettore di reddito;

c) agli assegnatari che, indipendentemente dall'area di collocazione e dai casi previsti alle lett. a) e b), siano soggetti all'applicazione della mobilità di cui all'art. 31 della l.r. 39/1995, per il pagamento delle spese di trasloco;

d) agli aspiranti assegnatari nei casi previsti alle lett. a) e b), limitatamente al periodo in cui resta in vigore la graduatoria definitiva in cui sono collocati;

e) alle famiglie di nuova formazione di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), della l.r. 39/1995, che, in qualità di locatarie, abbiano segnalato alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica di trovarsi nell'impossibilità di effettuare al locatore dell'alloggio il regolare pagamento del canone di locazione e/o delle spese accessorie a causa della mancanza o della riduzione, documentate di almeno il trenta per cento del reddito.

2. Ai fini della determinazione delle spese accessorie degli assegnatari di cui al comma 1, lett. a) e b), nel caso in cui il riscaldamento non sia in comune, l'ammontare delle spese relative al riscaldamento dell'alloggio è calcolato secondo una valutazione convenzionale effettuata d'ufficio dall'ente gestore che tenga conto della cubatura dei vani e dei periodi di riscaldamento.

3. Il reddito considerato nei casi di cui al comma 1, per gli assegnatari, gli aspiranti assegnatari e le famiglie di nuova formazione, è quello calcolato e determinato con riferimento agli art. 5, 7 e 42 della l.r. 39/1995.

4. Le spese per i servizi accessori di cui al comma 1 sono, per gli assegnatari, quelle previste all'art. 41 della l.r. 39/1995 e, per gli aspiranti assegnatari e per le famiglie locatarie di nuova formazione, quelle stabilite dall'art. 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

5. I contributi per gli aspiranti assegnatari e per le famiglie di nuova formazione sono calcolati sulla base di un alloggio adeguato come definito dall'art. 2 della l.r. 39/1995.

6. Le spese di trasloco considerate ai fini della presente legge, in dipendenza della mobilità di cui all'art. 31 della l.r. 39/1995, devono essere ritenute effettivamente congrue, con proprio visto, dall'ente gestore.

Art. 4

(Modalità)

1. La domanda per accedere ai contributi, redatta su apposito modulo da parte dell'interessato, dev'essere inoltrata direttamente alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, oppure depositata presso gli enti gestori e locali per il successivo inoltro all'assessorato stesso.

2. Le modalità per l'ottenimento e l'erogazione dei contributi, quelle concernenti la domanda e la documentazione allegata, le condizioni e i termini sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 5

(Istruttoria delle domande)

1. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica procede all'istruttoria delle domande con gli accertamenti presso gli enti gestori, i locatari, i Comuni, l'Unità sanitaria locale (USL) e la struttura regionale competente in materia di servizi sociali.

2. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica sottopone al parere della Commissione di cui all'art. 14 della l.r. 39/1995 specifici casi ai fini della concessione dei contributi.

Art. 6

(Criteri per la concessione dei contributi)

1. La concessione dei contributi di cui all'art. 1 è disposta dall'Amministrazione regionale come segue:

a) agli assegnatari collocati nell'area protetta di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), a copertura delle spese per i servizi accessori per la somma eccedente il cinque per cento del reddito annuo del nucleo familiare, determinato ai sensi della l.r. 39/1995;

b) agli assegnatari collocati nell'area sociale di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), a copertura delle spese per i servizi accessori per la somma eccedente il dieci per cento annuo del nucleo familiare, determinato ai sensi della l.r. 39/1995;

c) agli assegnatari di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), a copertura delle spese per canone di locazione e per servizi accessori fino alla somma pari al trenta per cento del reddito annuo del nucleo familiare, determinato ai sensi della l.r. 39/1995 oppure dell'intera somma in caso di perdita totale del reddito;

d) agli assegnatari di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), a copertura delle spese di trasloco per l'applicazione della mobilità di cui all'art. 31 della l.r. 39/1995;

e) agli aspiranti assegnatari di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), a copertura delle spese per canone di locazione e per servizi accessori fino alla somma pari al quaranta per cento del reddito annuo del nucleo familiare, determinato ai sensi della l.r. 39/1995 oppure dell'intera somma in caso di perdita totale del reddito, limitatamente al periodo in cui resta in vigore la graduatoria definitiva in cui sono collocati;

f) alle famiglie di nuova formazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), a copertura delle spese per canone di locazione e per i servizi accessori fino alla somma pari al quaranta per cento del reddito familiare annuo determinato ai sensi dell'art. 3, comma 3, limitatamente ai primi cinque anni dalla data di avvenuto deposito della documentazione di costituzione della famiglia di nuova formazione come disposto dal comma 11.

2. I provvedimenti devono essere adottati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

3. La concessione dei contributi è disposta nei limiti delle somme di cui è accertata la disponibilità sul fondo di cui all'art. 9.

4. La liquidazione dei contributi, successivamente al primo versamento, è subordinata alla presentazione di documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli oneri per i quali è stato concesso il contributo.

5. Nel caso di mancato pagamento degli oneri per i quali è stato concesso il contributo, il beneficiario perde la possibilità di presentare ulteriore domanda di contributo e deve restituire i contributi ottenuti con gli interessi al saggio legale.

6. I beneficiari dei contributi sono tenuti a denunciare tempestivamente, non oltre trenta giorni, le intervenute variazioni, per qualsiasi causa, ai requisiti per l'ammissione ai contributi o il mancato pagamento degli oneri per i quali hanno ottenuto i contributi.

7. Dei provvedimenti adottati viene data notizia al richiedente, agli enti gestori e ai locatari interessati.

8. I contributi agli assegnatari sono concessi successivamente alle determinazioni adottate dall'ente gestore ai sensi dell'art. 49 della l.r. 39/1995.

9. I contributi non possono essere concessi ai richiedenti che abbiano ricevuto nel corso dell'anno provvidenze assistenziali dalla USL, da Comuni o da servizi sociali dell'Amministrazione regionale, dirette esclusivamente alla copertura integrale degli oneri derivanti da canoni di locazione e servizi accessori.

10. Fermi restando i limiti stabiliti al comma 1, la Giunta regionale con proprio provvedimento può modificare e integrare i soli criteri procedurali per la concessione dei contributi.

11. Ai fini della presente legge, il periodo quinquennale di vigenza dell'ammissibilità ai contributi, di cui al comma 1, lett. f), decorre dalla data di avvenuto deposito, presso la struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, dell'atto di notifica, con documentazione, dell'avvenuta formazione di nuova famiglia; la notifica può coincidere con la prima domanda di contributi.

12. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri di priorità nell'ammissione all'erogazione dei contributi in relazione alle risorse disponibili del Fondo.

Art. 7

(Revoca della concessione dei contributi)

1. L'Amministrazione regionale provvede alla revoca dei contributi quando, direttamente o su segnalazione dell'ente gestore, dell'USL, dei Comuni competenti per territorio o dei locatori, accerti l'inesistenza dei requisiti che hanno determinato la concessione. In tali casi, l'ente gestore deve procedere al recupero del contributo corrisposto per tutto il periodo per il quale è stata accertata la mancanza dei requisiti, maggiorato degli interessi legali. Il contributo, così recuperato, dev'essere trasmesso all'Amministrazione regionale con una rendicontazione.

2. L'Amministrazione regionale deve procedere analogamente a quanto disposto dal comma 1 nel caso di accertamento a carico delle famiglie di nuova formazione.

Art. 8

(Individuazione della struttura competente)

1. La responsabilità complessiva delle funzioni di cui alla presente legge è svolta dalla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere a carico della Regione per la partecipazione al Fondo è autorizzato in lire 100 milioni annui e grava sugli stanziamenti già iscritti sul capitolo 61210 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e sui corrispondenti capitoli di bilancio pluriennale 1998/2000.

2. La rubrica del capitolo 61210 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 è sostituita dalla seguente:

"Quota di partecipazione regionale al Fondo regionale per l'abitazione".

3. Nella parte entrata del bilancio regionale per l'anno 1998 e per gli anni successivi è istituito il capitolo 13050 (programma regionale 6.21. - codificazione 6.1.3. - Gestione del Fondo regionale per l'abitazione), sul quale sono introitate le quote di partecipazione al Fondo di cui all'art. 2, comma 2.

4. Nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1998 e per gli anni successivi è istituito il capitolo 72530 (programma regionale 4.2. - codificazione 1.1.4.1.3.1.12.32. - Gestione del Fondo regionale per l'abitazione), sul quale imputare gli oneri per i contributi a carico del Fondo.

5. All'eventuale rideterminazione dell'onere di cui al comma 1 si provvede con legge finanziaria.

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.