Regolamento regionale 21 maggio 1998, n. 6 - Testo storico

Regolamento regionale 21 maggio 1998, n. 6

Autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari in applicazione degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

(B.U. 2 giugno 1998, n. 24 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

(Rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari "nocivi", "tossici" e "molto tossici" è rilasciata, a coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono risultati idonei all'esame finale seguente al corso specifico di preparazione, dal servizio regionale competente in materia fitosanitaria e di produzioni vegetali, chiamato in seguito servizio di competenza, individuato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

Art. 2

(Corso di preparazione)

1. Il corso di preparazione di cui all'art. 1 prevede 20 ore di lezioni teorico-pratiche vertenti sulle seguenti materie:

a) aspetti tossicologici e sanitari;

b) prevenzione degli incidenti e sicurezza sul lavoro;

c) aspetti legislativi;

d) modalità per il corretto impiego dei prodotti di cui all'art. 1;

e) protezione dell'ambiente contro l'inquinamento;

f) metodi di lotta alternativa a quella chimica (integrata, biologica, meccanica, disorientamento sessuale, ecc.);

g) ruolo degli organismi ausiliari;

h) biologia dei principali parassiti;

i) meccanismi d'azione dei principali prodotti antiparassitari e effetti secondari.

Art. 3

(Iscrizione)

1. I candidati che intendono iscriversi al corso e sostenere l'esame finale di cui all'art. 1 devono presentare domanda su apposito modulo predisposto dal servizio di competenza, nei termini ivi indicati, allegando una fotografia formato tessera, necessaria per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 4

(Assenze)

1. Sono tollerate assenze non superiori alle 5 ore sulle 20 previste. Il candidato che non raggiunge il numero minimo di ore di frequenza al corso per l'ammissione all'esame di cui all'art. 1, può completare la preparazione frequentando un altro corso entro lo stesso ciclo.

Art. 5

(Esame)

1. L'esame consiste nel rispondere ad un questionario a risposte multiple. Ad ogni candidato è consegnata una scheda contente 24 domande e i candidati sono ritenuti idonei qualora rispondano esattamente ad almeno 19 domande.

Art. 6

(Autorizzazione)

1. Ai candidati che risultano idonei all'esame di cui all'art. 1 è rilasciato un tesserino, conforme all'allegato 1, numerato progressivamente, recante i dati anagrafici, di residenza e domicilio del titolare, corredato di fotografia convalidata con il timbro del servizio di competenza e vidimato dal dirigente. Tale documento ha una validità di 5 anni dalla data del rilascio.

Art. 7

(Modalità per il rinnovo dell'autorizzazione)

1. I candidati che sono già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sono tenuti, al fine del rinnovo quinquennale, alla frequenza di un corso di aggiornamento di 12 ore al termine del quale la commissione giudicherà l'idoneità del candidato sulla base di un colloquio orale. Per essere ammessi al corso e all'esame finale è necessaria la presentazione di una domanda su apposito modulo.

Art. 8

(Corso di aggiornamento)

1. Il corso di preparazione per il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari si svolge in 12 ore di lezioni teorico-pratiche, vertenti sulle materie di cui all'art. 2, mirate in particolar modo a informare l'operatore sulle novità di carattere tecnico, giuridico e sanitario maturate nel quinquennio precedente.

Art. 9

(Assenze tollerate al corso di aggiornamento)

1. Sono tollerate assenze non superiori alle 3 ore sulle 12 previste. Il candidato che non raggiunge il limite minimo di ore di frequenza al corso per essere ammesso all'esame di cui all'art. 7 può completare la sua preparazione frequentando un altro corso entro lo stesso ciclo.

2. Fino a quando il titolare dell'autorizzazione scaduta non abbia superato l'esame di cui all'art. 7, la validità della stessa è sospesa.

Art. 10

(Rinnovo dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione dei candidati che hanno superato l'esame di cui all'art. 7 è rinnovata mediante l'apposizione sul tesserino del timbro del servizio di competenza con la firma del dirigente. Tale documento ha una validità di 5 anni dalla data del rilascio.

Art. 11

(Non superamento dell'esame)

1. Il candidato che non supera l'esame di cui all'art. 1 o l'esame di cui all'art. 7 ha la facoltà di sostenere una seconda prova senza dover frequentare nuovamente un corso di preparazione o un corso di aggiornamento.

2. Nel caso di una seconda prova negativa, il candidato è tenuto a frequentare un altro corso di preparazione o di aggiornamento.

Art. 12

(Esenzioni)

1. I laureati in scienze agrarie, i diplomati universitari in fitoiatria, i periti agrari, gli agrotecnici e i diplomati delle scuole tecniche d'agricultura, ex scuole tecniche per l'agricoltura sono esentati dal corso e dall'esame finale di cui all'art. 1, previa presentazione del relativo titolo di studio.

Art. 13

(Commissione d'esame)

1. La commissione d'esame è composta da tre membri :

a) il responsabile del servizio di competenza (o un suo delegato), in qualità di presidente;

b) il responsabile della struttura competente in materia di igiene pubblica dell'U.S.L. (o un suo delegato);

c) il coordinatore dell'unità incaricata della sicurezza sul lavoro (o un suo delegato).

Art. 14

(Organizzazione dei corsi)

1. I corsi di preparazione e d'aggiornamento sono organizzati con appositi provvedimenti amministrativi dal servizio di competenza in base al numero di domande presentate.

2. I corsi si svolgono con un minimo di 20 e fino ad un massimo di 50 iscritti.