Legge regionale 11 maggio 1998, n. 28 - Testo storico

Legge regionale 11 maggio 1998, n. 28

Disposizioni inerenti al settore lattiero caseario e alla zootecnia autoctona.

(B.U. 19 maggio 1998, n. 21)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

CAPO II

RICONOSCIMENTO DELLE CASERE

Art. 3 - Disposizioni generali

Art. 4 - Proroghe

Art. 5 - Condizioni

CAPO III

REGISTRAZIONE DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE

Art. 6 - Disposizioni generali

Art. 7 - Disposizioni particolari

Art. 8 - Termini di differimento

Art. 9 - Condizioni

Art. 10 - Controlli

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11 - Approvvigionamento idrico

Art. 12 - Reflui zootecnici

Art. 13 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. d), m) e n), e dell'art. 3, comma primo, lett. l), dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, modalità e condizioni particolari collegati al riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione ed alla registrazione delle aziende di produzione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 (Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47 in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e prodotti a base di latte), con riferimento anche alla particolarità della stabulazione in Valle d'Aosta.

Art. 2

(Definizioni)

1. Si intende per alpeggio l'insieme di pascoli d'altitudine utilizzati da mandrie transumanti nel periodo fine primavera - inizio autunno e delle relative strutture connesse, quali ricoveri per animali, casere, locali per i conduttori.

2. Le differenti tipologie di alpeggio sono espresse, nella terminologia locale, con le espressioni mayen, montagnetta, montagne, tramouail, tsà.

3. L'elenco degli alpeggi, con la definizione della loro struttura (piede d'alpe o stazioni superiori), è redatto ed aggiornato annualmente da parte della commissione tecnica di cui all'art. 7 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento).

4. Per casera si intende il locale facente parte dell'azienda adibito alla trasformazione di un quantitativo di latte non superiore ai limiti stabiliti dalla decisione della Commissione n. 95/165/CE, del 4 maggio 1995, che fissa criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte.

CAPO II

RICONOSCIMENTO DELLE CASERE

Art. 3

(Disposizioni generali)

1. Per il riconoscimento degli stabilimenti di produzione si seguono, in quanto applicabili, le modalità previste dall'art. 10 del d.p.r. 54/97.

Art. 4

(Proroghe)

1. In considerazione della stagionalità del sistema di conduzione e dei tempi brevi utili ai fini dell'esecuzione dei lavori, è possibile prorogare sino alla data del 30 settembre dell'anno 2000 il termine ultimo per il riconoscimento delle casere annesse agli alpeggi.

2. Ai fini dell'ottenimento della proroga di cui al comma 1 i conduttori che hanno chiesto il riconoscimento ai sensi del d.p.r. 54/97 e che non sono in regola con le disposizioni ivi previste o richiamate devono presentare apposita istanza all'Amministrazione regionale, tramite i competenti uffici dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (USL), che provvedono a determinare gli interventi da effettuare e la data entro la quale devono essere completati.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono determinati dall'USL sulla base di parametri che riguardano la disponibilità di acqua, la pulizia di recipienti ed attrezzature, le superfici di lavoro, la protezione da inquinanti del contenuto delle caldaie e delle forme fresche, i libretti sanitari per il personale, gli indumenti da utilizzare durante la lavorazione del latte, il pavimento del locale di lavorazione, l'aerazione dei locali e la pulizia dei locali di deposito e stagionatura.

Art. 5

(Condizioni)

1. I conduttori, per poter continuare la lavorazione, negli alpeggi, dei prodotti a base di latte sino alla scadenza del termine fissato per il riconoscimento, devono altresì produrre un'autocertificazione attestante il rispetto delle condizioni generali e dei requisiti strutturali richiesti dall'USL.

2. Il Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale dell'USL effettua la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 mediante visite a campione nelle casere.

CAPO III

REGISTRAZIONE DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE

Art. 6

(Disposizioni generali)

1. Le aziende di produzione sono registrate se risultano in possesso dei requisiti di cui all'allegato A, capitoli II e III, del d.p.r. 54/97.

Art. 7

(Disposizioni particolari)

1. Le aziende che producono latte crudo destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte devono essere registrate, di norma, entro il 31 dicembre 1998, previ accertamenti svolti dal Servizio veterinario dell'USL.

2. L'USL, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.p.r. 54/97, può differire la registrazione, stabilendo le condizioni alle quali è possibile l'eventuale prosecuzione dell'attività dell'azienda.

Art. 8

(Termini di differimento)

1. In considerazione della stagionalità del sistema di conduzione e dei tempi utili limitati ai fini dell'esecuzione dei lavori, l'USL, sulla base degli accertamenti di cui all'art. 7, può differire sino alla data del 30 settembre dell'anno 2002 la registrazione delle aziende di alpeggio.

2. Per le aziende ubicate nei centri storici o sottoposte a particolari vincoli urbanistici la registrazione può essere differita sino alla data del 31 dicembre dell'anno 2004 e comunque sino all'esecuzione definitiva dei prescritti lavori in conformità con le norme urbanistiche che li rendano possibili.

Art. 9

(Condizioni)

1. Sino alla data stabilita per la registrazione è autorizzata la prosecuzione della produzione a condizione che siano salvaguardate le condizioni minime previste dall'USL per le singole aziende interessate e concernenti, in particolare, la pavimentazione, gli spazi e l'ambiente, le attrezzature e i relativi locali di deposito, l'igiene della stalla, della mungitura e del personale, il benessere animale e la lotta contro gli insetti e i roditori.

2. Ai fini della determinazione delle condizioni minime di cui al comma 1 devono essere considerati anche gli standard costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e annessi adottati dai competenti uffici dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura.

Art. 10

(Controlli)

1. Il Servizio di sanità animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'USL effettua controlli periodici per accertare l'osservanza dei requisiti di cui all'allegato A, capitolo 1, al d.p.r. 54/97 e delle norme di igiene di cui all'art. 9, comma 1.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11

(Approvvigionamento idrico)

1. Nelle strutture di cui alla presente legge, l'acqua fornita per il consumo umano ed utilizzata per le attività di trasformazione del latte deve possedere le caratteristiche qualitative previste dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).

2. Laddove, in relazione alla natura dei luoghi, non possa essere garantita la fornitura di acqua avente, sin dalla captazione, le caratteristiche indicate al comma 1, i conduttori delle strutture di cui trattasi devono predisporre un idoneo contenitore di raccolta delle acque preventivamente filtrate e provvedere alla disinfezione delle stesse mediante clorazione o debatterizzazione. Le modalità di disinfezione devono essere preventivamente concordate con il competente servizio dell'USL.

3. L'eventuale uso di acqua non avente le caratteristiche stabilite dai commi 1 e 2 è consentito esclusivamente per i servizi igienici, in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

Art. 12

(Reflui zootecnici)

1. I termini per l'adeguamento dei contenitori di stoccaggio previsti dall'art. 8, comma 2, del regolamento regionale 9 agosto 1995, n. 6 (Norme tecniche per lo stoccaggio, il trattamento, la maturazione ed il riutilizzo dei reflui zootecnici) sono prorogati al 31 dicembre 1999.

Art. 13

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.