Legge regionale 4 maggio 1998, n. 22 - Testo storico

Legge regionale 04 maggio 1998, n. 22

Interventi a favore delle piccole imprese per l'effettuazione di investimenti.

(B.U. 12 maggio 1998, n. 20)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione promuove il consolidamento, la qualificazione e lo sviluppo delle piccole imprese attraverso interventi che incentivano l'effettuazione di investimenti in beni strumentali ed in brevetti.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Sono ammesse ad usufruire degli incentivi di cui alla presente legge le piccole imprese industriali, artigiane, commerciali iscritte nel registro degli esercenti il commercio.

2. Sono considerate piccole imprese quelle rispondenti ai criteri fissati dalle definizioni adottate nella normativa comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole imprese, in vigore al momento della presentazione delle domande di intervento.

3. I soggetti beneficiari devono avere sede legale e produttiva in Valle d'Aosta.

Art. 3

(Tipologie di intervento)

1. Possono essere concessi, per favorire l'effettuazione degli investimenti di cui all'art. 1, contributi in conto capitale nella misura massima del venti per cento o, in alternativa anche parziale, finanziamenti a tasso agevolato, della durata massima di cinque anni, che comportino il raggiungimento di una equivalente sovvenzione lorda (ESL) massima pari al venti per cento, fino ad una spesa riconosciuta ammissibile di lire 400 milioni.

2. Il limite minimo di spesa ammissibile per accedere al contributo in conto capitale e/o al finanziamento a tasso agevolato è di lire 50 milioni.

3. Nel caso di investimenti di piccole imprese commerciali esercenti attività di commercio al minuto nonché di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, effettuati nel territorio di comuni privi di tali esercizi commerciali, il limite massimo di intervento, previsto al comma 1, è elevato al trenta per cento ed il limite minimo di spesa ammissibile, previsto al comma 2, è ridotto a lire 30 milioni.

4. Le spese sono considerate in ogni caso al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni onere accessorio.

Art. 4

(Interventi finanziabili)

1. Sono finanziabili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di intervento.

2. Gli investimenti che formano oggetto della domanda di intervento devono essere commisurati alle effettive esigenze aziendali.

3. Nel corso di un triennio ciascuna impresa non può ottenere interventi complessivamente superiori ai limiti indicati nell'art. 3, commi 1 e 3.

4. Gli interventi della presente legge rientrano nei limiti stabiliti per l'applicazione della regola comunitaria de minimis. Qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis, sommato ai benefici ottenuti ai sensi della presente legge, non deve superare, in un triennio, il limite indicato dalla suddetta regola.

Art. 5

(Procedure)

1. Le domande di intervento devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia, individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), di seguito denominata struttura competente, che, previo parere favorevole della società di cui al comma 3, dispone l'erogazione dei contributi in conto capitale e/o la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato.

2. Le domande, complete della documentazione richiesta, sono trasmesse dalla struttura competente alla società di cui al comma 3, che, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime un parere sulla validità economico-finanziaria del progetto di investimento.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, per l'attività di cui al comma 2, la stipulazione di convenzioni con Centro di sviluppo s.p.a. o con altra società a partecipazione maggioritaria della Regione, avente come scopo sociale lo sviluppo economico delle imprese.

4. La tipologia dei beni strumentali e dei brevetti finanziabili, gli eventuali parametri di riferimento per la valutazione di merito sugli investimenti, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni sono determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione), come sostituito dall'art. 10, comma 2, della l.r. 45/1995.

5. La concessione e la revoca degli interventi sono effettuate con provvedimento dirigenziale, sulla base dei criteri e modalità di cui al comma 4, fatta salva, per quanto concerne i finanziamenti a tasso agevolato, l'accettazione da parte della Finanziaria regionale Valle d'Aosta (Finaosta s.p.a.) sulla base delle garanzie offerte.

Art. 6

(Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni)

1. L'impresa richiedente i benefici previsti dalla presente legge deve sottoscrivere un impegno a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni che formano oggetto di intervento, separatamente dall'azienda, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di acquisto.

2. Qualora l'impresa beneficiaria dell'intervento intenda alienare i beni finanziati o mutarne la destinazione d'uso deve ottenere, tramite apposita istanza, la preventiva autorizzazione della struttura competente e deve provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima, a restituire l'intero ammontare dell'agevolazione, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo in cui ha beneficiato dell'agevolazione.

3. Nel caso di finanziamenti a tasso agevolato la maggiorazione degli interessi è calcolata con riferimento alla ESL dell'agevolazione.

4. La restituzione dell'agevolazione non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni oggetto di intervento con altri beni fungibili, purché la sostituzione sia preventivamente autorizzata dalla struttura competente.

5. La cessione o l'alienazione dei beni oggetto di intervento, trascorso il periodo di vincolo di cui al comma 1, comporta comunque l'obbligo di estinguere eventuali mutui in corso di ammortamento.

Art. 7

(Revoca degli interventi)

1. Il mancato rispetto dell'impegno assunto ai sensi dell'art. 6, comma 1, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, comporta la revoca dell'intervento.

2. La revoca implica la restituzione dell'agevolazione alla Regione o alla Finaosta s.p.a., nel termine di trenta giorni dal ricevimento della sua comunicazione.

3. La mancata restituzione dell'agevolazione, entro il termine di cui al comma 2, comporta l'automatico divieto di erogare altre agevolazioni regionali all'impresa inadempiente per il periodo di cinque anni.

Art. 8

(Sanzioni amministrative)

1. Il mancato rispetto dell'impegno assunto ai sensi dell'art. 6, comma 1, comporta l'applicazione ai trasgressori della sanzione amministrativa da lire 6 milioni a lire 20 milioni.

2. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 9

(Non cumulabilità delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelle previste da altre leggi per gli stessi interventi.

Art. 10

(Fondi di rotazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire fondi di rotazione regionali per la concessione dei finanziamenti agevolati previsti dall'art. 3, determinandone l'importo e le modalità di versamento e di prelievo.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare con la Finaosta s.p.a. apposite convenzioni per la costituzione e la gestione dei fondi di rotazione.

3. Nelle convenzioni di cui al comma 2 sono introdotti meccanismi di determinazione del tasso di interesse da applicarsi ai finanziamenti, tali da assicurare che non venga superata la percentuale di ESL indicata nell'art. 3.

4. Al conto consuntivo della Regione, per ciascun esercizio finanziario, devono essere allegati i rendiconti sulla situazione, al 31 dicembre di ciascun anno, dei fondi di rotazione costituiti ai sensi della presente legge.

5. Al fine della verifica sull'impiego e sulla destinazione dei finanziamenti agevolati, i mutuatari devono consentire ogni tipo di controllo richiesto dalla struttura competente. In caso di comprovata irregolarità, su richiesta della struttura stessa, la Finaosta s.p.a. procede all'estinzione del mutuo.

Art. 11

(Gestione dei fondi di rotazione)

1. I fondi di rotazione previsti dalla presente legge sono alimentati per gli anni 1998 e seguenti:

a) dallo stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonché dagli appositi stanziamenti annuali di bilancio approvati dal Consiglio regionale, anche mediante trasferimento annuale, parziale o totale, ai fondi di rotazione delle disponibilità derivanti alla Regione dagli avanzi di amministrazione;

b) dal provento di eventuali mutui o prestiti obbligazionari a medio o lungo termine contratti a tale scopo;

c) dal recupero, anche anticipato, delle annualità di ammortamento dovute dai mutuatari;

d) dagli interessi maturati sulle giacenze dei fondi stessi presso la Finaosta s.p.a., gestore del fondo;

e) dagli interessi su prestiti concessi in preammortamento.

2. Ai fondi di rotazione sono addebitati gli eventuali oneri fiscali, il costo dei servizi prestati dalla Finaosta s.p.a., gestore dei fondi, nonché le eventuali perdite definitivamente accertate sui finanziamenti.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 3 e per la copertura delle spese derivanti dalla stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 5 è autorizzata, a partire dall'anno 1998, una spesa complessiva annua di lire 4.000.000.000 il cui onere grava sui sottoelencati capitoli del bilancio per l'anno 1998 e pluriennale 1998/2000:

a) per lire 100.000.000 sul capitolo 21820 (Spese per incarichi di consulenza);

b) per lire 700.000.000 sul capitolo 47010 di nuova istituzione;

c) per lire 600.000.000 sul capitolo 47040 di nuova istituzione;

d) per lire 600.000.000 sul capitolo 47300 (Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane);

e) per lire 700.000.000 sul capitolo 47350 di nuova istituzione;

f) per lire 700.000.000 sul capitolo 47820 di nuova istituzione;

g) per lire 600.000.000 sul capitolo 47830 di nuova istituzione.

2. La ripartizione dello stanziamento annuale di cui al comma 1, tra i singoli capitoli di spesa, potrà essere rideterminata a decorrere dall'anno 1999 con legge di bilancio.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione per lire 4.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sulla disponibilità dell'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 al bilancio per l'anno 1998 e triennale 1998/2000, codice B.1.1. (Interventi a sostegno degli investimenti delle imprese).

4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 8 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata dei rispettivi bilanci di previsione della Regione.

Art. 13

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1998 e pluriennale 1998/2000 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e per l'anno 1998 anche di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

anno 1998: competenza lire 4.000.000.000

anno 1999: lire 4.000.000.000

anno 2000: lire 4.000.000.000

cap. 69440 "Fondo di riserva di cassa"

anno 1998: cassa lire 3.300.000.000;

b) in aumento:

cap. 21820 "Spese per incarichi di consulenza"

anno 1998: competenza lire 100.000.000

cassa lire 100.000.000

anno 1999: lire 100.000.000

anno 2000: lire 100.000.000

programma regionale: 2.2.2.09.

codificazione: 02 01 02 06 04 03 10 028

cap. 47010 (di nuova istituzione)

"Spese per finanziamenti sul fondo regionale di rotazione istituito per lo sviluppo delle piccole imprese industriali attraverso investimenti in beni strumentali e in brevetti"

anno 1998: competenza lire 700.000.000

cassa lire 700.000.000

anno 1999: lire 700.000.000

anno 2000: lire 700.000.000

programma regionale: 2.2.2.09.

codificazione: 02 01 02 04 03 03 10 028

cap.47040 (di nuova istituzione)

"Contributi in conto capitale a favore di piccole imprese industriali per l'effettuazione di investimenti in beni strumentali e in brevetti"

anno 1998: competenza lire 600.000.000

cassa lire 400.000.000

anno 1999: lire 600.000.000

anno 2000: lire 600.000.000

cap. 47300 "Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane"

anno 1998: competenza lire 600.000.000

cassa lire 400.000.000

anno 1999: lire 600.000.000

anno 2000: lire 600.000.000

programma regionale: 2.2.2.10.

codificazione: 02 01 02 06 04 03 10 023

cap. 47350 (di nuova istituzione)

"Spese per finanziamenti sul fondo regionale di rotazione istituito per lo sviluppo delle imprese artigiane attraverso investimenti in beni strumentali e brevetti"

anno 1998: competenza lire 700.000.000

cassa lire 700.000.000

anno 1999: lire 700.000.000

anno 2000: lire 700.000.000

programma regionale: 2.2.2.11.

codificazione: 02 01 02 06 04 03 10 025

cap. 47820 (di nuova istituzione)

"Spese per finanziamenti sul fondo regionale di rotazione istituito per lo sviluppo delle imprese commerciali attraverso investimenti in beni strumentali e in brevetti"

anno 1998: competenza lire 700.000.000

cassa lire 700.000.000

anno 1999: lire 700.000.000

anno 2000: lire 700.000.000

programma regionale: 2.2.2.11.

codificazione: 02 01 02 04 03 03 10 025

cap.47830 (di nuova istituzione)

"Contributo in conto capitale, a favore di imprese commerciali, per l'effettuazione di investimenti in beni strumentali e in brevetti"

anno 1998: competenza lire 600.000.000

cassa lire 300.000.000

anno 1999: lire 600.000.000

anno 2000: lire 600.000.000.