Legge regionale 28 aprile 1998, n. 20 - Testo storico

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 20

Modificazioni alla legge regionale 6 giugno 1997, n. 20 (Riconoscimento dell'Associazione degli ex consiglieri regionali).

(B.U. 05 maggio 1998, n. 19)

Art. 1

1. Dopo la lett. e) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1997, n. 20 (Riconoscimento dell'Associazione degli ex consiglieri regionali) è aggiunta la seguente:

"e bis) approfondire, anche attraverso opportuni contatti ed incontri con le associazioni delle altre regioni e con l'associazione nazionale, i problemi della categoria."

Art. 2

1. L'art. 2 della l.r. 20/1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale fornisce i locali, il personale e le attrezzature d'ufficio ritenuti necessari all'espletamento dei compiti dell'Associazione.

2. All'Associazione è inoltre assegnato annualmente, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, un contributo annuo di lire 10.000.000 per le spese relative al funzionamento ed alle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.

3. L'Associazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette alla Presidenza del Consiglio il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente, allegando la documentazione giustificativa; il rendiconto è approvato dall'Ufficio di Presidenza prima della concessione del nuovo contributo. Se l'importo delle somme rendicontate è inferiore a quello del contributo ricevuto, il relativo avanzo è portato in diminuzione dal contributo per l'anno successivo."

Art. 3

1. L'art. 3 della l.r. 20/1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 2, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio può contribuire, utilizzando i fondi stanziati nel bilancio del Consiglio per convegni, congressi e altre manifestazioni, alle spese relative a manifestazioni e attività culturali di particolare rilevanza organizzate dall'Associazione."