Regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 5 - Testo vigente

Regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 5

Regolamento di applicazione della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento).

(B.U. 5 maggio 1998, n. 19).

Art. 1

(Finalità).

1. Il presente regolamento disciplina criteri per l'applicazione della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento), in relazione anche alle disposizioni integrative introdotte nel settore dal regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, nonché dai relativi regolamenti applicativi n. 2628/97, 2629/97 e 2630/97 del 29 dicembre 1997.

Art. 2

(Iscrizione del bestiame e aggiornamento anagrafe).

1. Ai fini della registrazione delle segnalazioni di competenza dell'Association Régionale Eleveurs Valdotains (AREV), di cui all'art. 3, comma 1, della l.r. 17/93, l'anagrafe del bestiame e delle aziende di allevamento è collegata con la banca dati dei controlli funzionali e del libro genealogico, secondo modalità e condizioni da stabilire con apposita convenzione.

2. Gli allevatori detentori dei capi sono tenuti a fare le segnalazioni all'ufficio anagrafe dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro quindici giorni dalla variazione della situazione.

3. L'ufficio anagrafe, a seguito delle segnalazioni, provvede a consegnare all'allevatore una situazione di stalla aggiornata, che deve essere conservata in azienda e presentata a tutti gli incaricati dei controlli relativi alla situazione sanitaria e all'applicazione dei premi zootecnici comunitari, nazionali e regionali.

4. La banca dati regionale creata mediante le registrazioni previste dall'art. 3, comma 2, della l.r. 17/93 è sostitutiva di ogni altra registrazione da tenere nell'azienda da parte dell'allevatore e deve essere interconnessa con la banca dati centrale istituita a livello nazionale.

Art. 3

(Identificazione).

1 (1)

2. (2)

3. La marca auricolare deve essere conforme alle caratteristiche individuate dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2629/97 e riportare, come caratteri, la sigla IT, seguita dal codice numerico di almeno sei cifre.

4. L'AREV, incaricato dell'identificazione del bestiame ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l.r. 17/93, presenta annualmente all'assessorato regionale competente in materia di agricoltura un programma di attività ed un preventivo di spesa.

5. L'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, su richiesta dell'AREV, può concedere anticipi sino al novanta per cento della spesa preventivata per l'effettuazione delle operazioni di identificazione; il rimborso finale è erogato sulla base della presentazione del rendiconto delle spese annuali effettivamente sostenute.

Art. 4

(Passaporto).

1. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 820/97 per tutti gli animali della specie bovina, ovina e caprina entro trenta giorni dalla nascita o comunque dall'identificazione è rilasciato un passaporto che contiene i dati identificativi dell'animale, i dati relativi al detentore e quelli relativi all'allevamento di appartenenza, da integrare con i dati sanitari concernenti il singolo capo e l'allevamento e con le informazioni sulla posizione dell'animale rispetto all'applicazione dei regimi di aiuti comunitari.

2. Il passaporto di cui al comma 1 deve sempre accompagnare l'animale nei suoi spostamenti e nell'ambito del territorio della regione Valle d'Aosta sostituisce tutti i documenti previsti dalle disposizioni vigenti per lo spostamento del bestiame, quali individuati con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il certificato deve essere riconsegnato all'ufficio anagrafe in caso di morte o di macellazione dell'animale e viene ristampato in caso di cambio della proprietà.

(1) Comma abrogato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 30 ottobre 2012, n. 29.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 3 recitava:

"1. Per i capi della specie bovina, ovina e caprina nati sino al 30 giugno 1998 si procede all'identificazione mediante l'apposizione della marca auricolare di tipo metallico adottata in base all'art. 4 della l.r. 17/93, unitamente al transponder inserito in bolo ruminale secondo quanto specificato nel progetto di identificazione elettronica (IDEA) approvato in sede comunitaria.".

(2) Comma abrogato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 30 ottobre 2012, n. 29.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 3 recitava:

"2. Per l'identificazione dei capi nati dopo il 30 giugno 1998 si provvede con doppia marcatura consistente in una marca auricolare e nel transponder di cui al comma 1.".