Regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 3 - Testo vigente

Regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 3

Regolamento della Biblioteca regionale di Aosta.

(B.U. 28 aprile 1998, n. 18).

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Servizi al pubblico

Art. 3 - Tessera d'iscrizione

CAPO II

SERVIZI DELLA BIBLIOTECA

Art. 4 - Lettura e consultazione in sede

Art. 5 - Prestito a domicilio

Art. 6 - Modalità del prestito

Art. 7 - Restituzione

Art. 8 - Rinnovo del prestito

Art. 9 - Prenotazione di documenti

Art. 10 - Prestito interbibliotecario regionale

Art. 11 - Prestito interbibliotecario nazionale ed internazionale

Art. 12 - Prestiti speciali

Art. 13 - Sezione ragazzi

Art. 14 - Servizi audiovisivi

Art. 15 - Riproduzione

Art. 16 - Dichiarazione di conformità

Art. 17 - Informazione bibliografica e consulenza

Art. 18 - Informazioni per la comunità

Art. 19 - Attività culturali

Art. 20 - Pubblicazioni della Biblioteca

Art. 21 - Servizi gratuiti e a pagamento

Art. 22 - Tariffe

Art. 23 - Modalità di utilizzo dei locali della Biblioteca

Art. 24 - Tariffe per l'uso dei locali

CAPO III

MODALITA' DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA

Art. 25 - Calendario e orari

Art. 26 - Limiti di accesso alla Biblioteca

Art. 27 - Comportamenti

Art. 28 - Sanzioni

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 29 - Incremento delle raccolte

Art. 30 - Doni, lasciti, cambi e depositi

Art. 31 - Cataloghi, inventari e registri

Art. 32 - Sponsorizzazioni

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

(Finalità).

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Biblioteca regionale di Aosta.

2. La Biblioteca regionale di Aosta, di seguito denominata Biblioteca, fa parte del sistema bibliotecario regionale di cui alla legge regionale 17 giugno 1992, n. 28 (Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale. Abrogazione di leggi regionali).

Art. 2

(Servizi al pubblico).

1. La Biblioteca assicura i seguenti servizi al pubblico:

a) il prestito;

b) la consultazione;

c) l'informazione bibliografica e la consulenza;

d) la promozione della lettura;

e) la promozione delle raccolte.

Art. 3

(Tessera di iscrizione).

1. Per poter usufruire dei servizi della Biblioteca è obbligatorio avere la tessera d'iscrizione, la quale si ottiene dietro presentazione di un documento di identità valido.

2. Possono iscriversi alla Biblioteca:

a) coloro che sono residenti in Valle d'Aosta, presentando una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme);

b) coloro che hanno il domicilio o la dimora in Valle d'Aosta sottoscrivendo una dichiarazione nella quale, sotto la propria responsabilità, dichiarano le proprie generalità ed il loro indirizzo.

3. La tessera ha validità illimitata, salvo l'aggiornamento annuale dei dati di iscrizione e salvo il caso in cui vengano a mancare i presupposti soggettivi di cui al comma 2. La tessera è personale.

4. Nel caso di dimenticanza della tessera, il bibliotecario può accettare un documento di identità valido.

5. Lo smarrimento della tessera di iscrizione deve essere comunicato al personale della Biblioteca; trascorsi almeno dieci giorni dalla denuncia è rilasciata una nuova tessera; durante tale periodo l'utente può regolarmente effettuare le operazioni di prestito e restituzione utilizzando un documento di identità valido.

CAPO II

SERVIZI DELLA BIBLIOTECA

Art. 4

(Lettura e consultazione in sede).

1. Tutti i documenti collocati a scaffale aperto, i cataloghi e gli inventari non amministrativi sono disponibili per la consultazione libera e gratuita.

2. Per il materiale collocato nei depositi e in sezioni riservate, la consultazione avviene su richiesta.

3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di gestione del servizio bibliotecario regionale, di seguito denominato dirigente, autorizza la consultazione e la lettura di manoscritti, di documenti rari o di pregio ovvero di documenti che richiedono l'uso di particolari strumentazioni. La consultazione è consentita nel limite di un solo volume per volta e avviene presso la sezione di fondo locale e sotto la sorveglianza del personale della sezione stessa.

4. Al fine di tutelare il patrimonio documentario, qualora la Biblioteca disponga di una riproduzione, su qualsiasi supporto, del documento richiesto, questa deve essere data in consultazione in sostituzione dell'originale; per i giornali locali è consultato unicamente il microfilm.

Art. 5

(Prestito a domicilio).

1. Il prestito a domicilio consente agli utenti di prendere i documenti disponibili e di poterli leggere o consultare al di fuori della Biblioteca.

2. Ogni utente accede al prestito con una sola tessera per volta.

Art. 6

(Modalità del prestito).

1. Al momento del prestito, l'utente deve accertare lo stato di conservazione del documento, invitando l'addetto al prestito ad annotare eventuali imperfezioni. L'utente è responsabile di tutti i danni riscontrati alla restituzione del documento e non segnalati al momento della consegna. L'addetto al prestito svolge tutti i controlli per il prestito del documento e per le relative registrazioni.

2. E' consentito il prestito di tutti i documenti, nel rispetto della normativa vigente in materia, ad eccezione dei seguenti:

a) documenti di consultazione;

b) documenti del fondo locale;

c) documenti dell'emeroteca;

d) libri rari e libri preziosi (1).

3. Si possono prendere in prestito fino ad un massimo di dodici documenti (1).

3bis. Nell'ambito di quanto previsto al comma 3, il dirigente stabilisce, per ogni tipologia di documento, il numero massimo di documenti prestabili nonché la durata massima dei relativi prestiti (2).

4. Il dirigente stabilisce limitazioni al numero dei documenti e alla durata del prestito nel caso di:

a) documenti richiesti con particolare frequenza;

b) novità editoriali.

Art. 7

(Restituzione).

1. L'utente che presta il documento a una terza persona ne resta comunque responsabile.

2. Chi restituisce i documenti avuti in prestito a mezzo posta deve inviarli alla Biblioteca come stampe raccomandate avendo cura di confezionare il pacco in modo che il libro non abbia a subire danni.

Art. 8

(Rinnovo del prestito).

1. Il rinnovo del prestito avviene una sola volta:

a) per un limite massimo di quindici giorni;

b) per i documenti non prenotati da altri utenti.

2. Non sono accettate le richieste di rinnovo del prestito:

a) per i documenti più richiesti;

b) per i documenti audiovisivi;

c) per le risorse elettroniche;

d) per le novità editoriali;

e) nel caso di restituzione dei documenti con ritardo (3).

Art. 9

(Prenotazione di documenti).

1. L'utente può chiedere di riservare un documento già in prestito al servizio di prenotazione.

2. L'utente può prenotare fino a un massimo di due documenti che risultino in prestito, purché sui documenti non siano già state fatte tre prenotazioni.

3. L'utente che ha prenotato un documento deve ritirarlo entro cinque giorni dal momento in cui quest'ultimo è rientrato (4).

3bis. Il dirigente stabilisce limitazioni alla prenotazione nel caso di:

a) documenti richiesti con particolare frequenza;

b) novità editoriali (5).

Art. 10

(Prestito interbibliotecario regionale).

1. Il prestito interbibliotecario regionale consente lo scambio di documenti tra le biblioteche. L'utente della Biblioteca può entrare in possesso di documenti disponibili in altre biblioteche.

2. Il prestito interbibliotecario regionale riguarda le biblioteche che fanno parte del Sistema bibliotecario regionale ed è gratuito.

3. La durata e le modalità del prestito, che può essere consentito a domicilio, sono stabilite dalla biblioteca prestante.

4. Il prestito decorre dalla data di consegna della richiesta alle singole biblioteche.

5. L'utente può rinnovare il prestito per quindici giorni, anche telefonicamente, prima della data di scadenza, purché il libro non sia prenotato da altro utente.

6. Sono esclusi dal prestito interbibliotecario regionale i seguenti documenti della Biblioteca regionale:

a) le pubblicazioni anteriori al 1900;

b) le tesi di laurea;

c) i testi di consultazione;

d) le novità editoriali (6).

Art. 11

(Prestito interbibliotecario nazionale ed internazionale).

1. Il prestito interbibliotecario nazionale e internazionale riguarda tutte le biblioteche che accettino i vantaggi e gli oneri della reciprocità e si impegnino a rispettare le norme che regolano il servizio.

1bis. La Biblioteca, in qualità di centro della rete, cura il servizio di prestito interbibliotecario nazionale ed internazionale per le biblioteche del Sistema bibliotecario regionale (7).

2. Chiunque intenda avvalersi del prestito interbibliotecario deve essere informato dei costi che sono sostenuti e che variano da biblioteca a biblioteca. Le spese relative al prestito nazionale e internazionale sono a completo carico dell'utente.

Art. 12

(Prestiti speciali).

1. In deroga alla durata, alla tipologia ed al numero dei documenti, sono previsti prestiti speciali a favore:

a) di insegnanti delle scuole materne, elementari e medie inferiori e superiori della regione;

b) di genitori di bambini di età inferiore a 3 anni;

c) di operatori sociali, culturali e sanitari che operano nell'ambito di strutture organizzate;

d) delle biblioteche del Sistema bibliotecario regionale.

2. Il dirigente concede prestiti particolari anche per mostre, esposizioni o altre manifestazioni organizzate in Valle d'Aosta o con il concorso dell'Amministrazione regionale.

Art. 13

(Sezione ragazzi).

1. La sezione è rivolta a tutti i ragazzi dai tre ai quattordici anni i quali la frequentano sotto la responsabilità dei genitori.

2. L'iscrizione è fatta da un genitore, il quale deve compilare il modulo di autorizzazione e presentare un proprio documento di identità valido.

3. I ragazzi di quattordici anni possono iscriversi presentando un proprio documento di identità e senza l'autorizzazione firmata dal genitore.

4. Durante le visite scolastiche l'insegnante iscrive i singoli allievi, i quali possono subito prendere in prestito dei documenti. L'insegnante risponde dei prestiti effettuati (8).

Art. 14

(Servizi audiovisivi).

1. In fonoteca è possibile ascoltare il materiale disponibile nelle postazioni individuali dotate di cuffia.

2. In videoteca è possibile visionare il materiale disponibile nelle postazioni individuali dotate di cuffia e di monitor.

3. L'utente può utilizzare una postazione per una durata massima di due ore.

4. Le postazioni di visione e di ascolto possono essere prenotate.

5. L'accesso diretto ai servizi audiovisivi è vietato ai minori di quattordici anni non accompagnati da un genitore o da un parente maggiorenne.

Art. 15

(Riproduzione).

1. E' possibile riprodurre i documenti posseduti dalla Biblioteca, con le limitazioni previste dalla legge.

2. La riproduzione è autorizzata ove lo stato di conservazione dell'esemplare lo consenta.

3. (Omissis) (9)

4. E' vietata la duplicazione, con qualsiasi mezzo, dei documenti dati in prestito (10).

Art. 16

(Dichiarazione di conformità).

  1. Per le riproduzioni, il dirigente rilascia, a richiesta degli interessati, dichiarazioni di conformità ai documenti originali posseduti dalla Biblioteca o ricevuti in prestito da altre biblioteche.

Art. 17

(Informazione bibliografica e consulenza)

1. Il personale della Biblioteca garantisce agli utenti:

a) l'informazione, la consulenza bibliografica e l'assistenza necessaria alla ricerca dei documenti e all'uso delle attrezzature della Biblioteca;

b) le condizioni adeguate per la consultazione;

c) l'informazione e la consulenza bibliografica relativa ai documenti posseduti, alle risorse documentarie e bibliografiche delle biblioteche valdostane e delle altre biblioteche italiane e straniere.

2. La Biblioteca fornisce, a richiesta, la stampa di parti del catalogo elettronico del Sistema bibliotecario regionale.

Art. 18

(Informazioni per la comunità).

1. La Biblioteca opera come centro di informazione per le attività, i servizi culturali e di pubblico interesse svolti sul territorio da enti pubblici e privati.

Art. 19

(Attività culturali).

1. Al fine di assicurare la promozione della lettura e delle raccolte, la Biblioteca programma iniziative culturali, di livello scientifico e divulgativo, quali esposizioni bibliografiche, convegni, conferenze, presentazioni di opere e di autori, letture, proiezioni, ascolti musicali, pubblicazioni, iniziative di didattica della Biblioteca.

2. Nella realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Biblioteca collabora con altre biblioteche, con la scuola, con enti, con associazioni, con istituti culturali, privati o con iniziative e progetti promossi dagli stessi.

Art. 20

(Pubblicazioni della Biblioteca).

1. Le pubblicazioni prodotte dalla Biblioteca, nell'ambito della sua attività tecnico-scientifica, autonomamente o in collaborazione con altri enti o case editrici, possono essere vendute o offerte al pubblico presso le diverse sezioni della Biblioteca.

Art. 21

(Servizi gratuiti e a pagamento).

1. Sono gratuiti i seguenti servizi:

a) il prestito a domicilio dei documenti, la consultazione in sede, l'informazione e la consulenza sui cataloghi e sui documenti posseduti dalla Biblioteca;

b) il prestito interbibliotecario regionale.

2. Sono a pagamento i seguenti servizi:

a) il servizio di stampa di estratti del catalogo elettronico;

b) il servizio di riproduzione dei documenti;

c) le stampe derivanti dall'uso di computer portatili forniti dalla Biblioteca, dalle ricerche effettuate su Internet e su banche dati in cd-rom;

d) la fornitura di dischetti magnetici per la registrazione di dati provenienti dalla consultazione di Internet, delle banche dati su cd-rom e dal lavoro effettuato su personal computer portatili;

e) il prestito interbibliotecario nazionale e internazionale.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, può individuare ulteriori servizi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 22

(Tariffe).

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le tariffe per i servizi a pagamento ed i casi di esenzione.

Art. 23

(Modalità di utilizzo dei locali della Biblioteca).

1. I locali, la sala conferenze, gli spazi espositivi e le attrezzature della Biblioteca sono destinati ai servizi e alle iniziative della stessa, dell'assessorato regionale competente in materia e dell'Amministrazione regionale.

2. Gli enti, le istituzioni scolastiche della regione, le associazioni ed i privati possono richiedere l'uso in via occasionale della sala conferenze, degli spazi espositivi e delle aule di lavoro della Biblioteca.

3. Sono escluse dall'uso di cui al comma 2 tutte le manifestazioni aventi finalità commerciali, tranne quelle relative alla produzione editoriale, e tutte quelle richieste da organizzazioni politiche, sindacali o religiose.

4. I locali della Biblioteca individuati al comma 1 possono essere concessi dal dirigente per:

a) presentazioni di libri, di autori, di collane editoriali, di altre iniziative editoriali, di case editrici, di periodici;

b) letture e drammatizzazioni di testi letterari;

c) allestimento, inaugurazione e presentazione di mostre;

d) corsi di formazione senza fini di lucro;

e) presentazione di attività dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, degli enti pubblici e delle scuole;

f) proiezioni di filmati, trasmissioni televisive, diapositive, ascolti musicali con commento;

g) conferenze, proiezioni, dibattiti, incontri di contenuto culturale, scientifico, informativo;

h) presentazione di iniziative a scopo benefico.

5. L'assessore regionale competente in materia può concedere, ove ricorrano particolari motivi, l'uso dei locali di cui al comma 1 per casi non compresi nel comma 4.

6. Le richieste per l'uso dei locali della Biblioteca devono essere presentate almeno venti giorni prima della data stabilita per l'avvenimento. Sulla richiesta è effettuata una valutazione tecnica volta a verificare la coerenza con le finalità della l.r. 28/1992.

7. L'uso non saltuario dei locali della Biblioteca rimane disciplinato dall'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 24

(Tariffe per l'uso dei locali).

1. L'uso dei locali di cui all'art. 23 è gratuito per le strutture dell'Amministrazione regionale e per le istituzioni scolastiche della regione.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta regionale determina le tariffe dovute per l'uso dei locali da parte di richiedenti non contemplati al comma 1, i rimborsi spese per l'eventuale utilizzo delle attrezzature e le modalità di esazione in applicazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

3. Gli organizzatori di manifestazioni concernenti presentazioni di libri e simili devono lasciare almeno una copia dell'opera in omaggio alla Biblioteca.

CAPO III

MODALITA' DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA

Art. 25

(Calendario e orari).

1. Gli orari di apertura giornaliera e i periodi di chiusura della Biblioteca sono fissati dal dirigente sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale, tenendo conto delle esigenze degli utenti e della prevalente organizzazione del lavoro e del tempo libero nella comunità.

2. Eventuali interruzioni o sospensioni del servizio delle sezioni della Biblioteca sono disposte dal dirigente.

3. Il dirigente può, in caso di necessità o di urgenza, disporre la temporanea chiusura al pubblico delle sezioni della Biblioteca, a tutti o limitatamente a particolari categorie di utenti.

4. Allo scopo di effettuare interventi di revisione, di riordinamento, di prevenzione, di conservazione e di restauro, il dirigente può disporre la chiusura al pubblico della Biblioteca per periodi variabili da uno a sette giorni.

5. Degli orari di apertura, di ogni loro variazione e degli eventuali periodi di chiusura è data ampia e tempestiva informazione all'assessore regionale competente in materia e al pubblico.

Art. 26

(Limiti di accesso alla Biblioteca).

1. Il dirigente adotta specifici limiti per l'accesso e specifiche modalità di utilizzo, in ragione della natura di determinate sezioni, raccolte o attrezzature e delle esigenze del servizio.

2. Per particolari necessità, l'utilizzo delle sale e delle attrezzature a fini di consultazione e studio di materiale della Biblioteca può essere definito prioritario rispetto all'uso delle medesime per lo studio di documenti e testi personali.

Art. 27

(Comportamenti).

1. Chi entra in Biblioteca deve rispettare le norme di legge che regolano l'uso dei luoghi pubblici e le disposizioni del presente regolamento.

2. In particolare, in Biblioteca è vietato:

a) danneggiare in qualsiasi modo i documenti, le attrezzature e gli arredi della Biblioteca;

b) far segni, scrivere o sottolineare, anche a matita, sui libri e sui documenti della Biblioteca;

c) disturbare in qualsiasi modo l'attività di studio e di lavoro;

d) introdurre animali.

Art. 28

(Sanzioni).

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento dà luogo all'applicazione di sanzioni.

2. Se l'utente fornisce dati scorretti o non comunica le modifiche dei suoi dati è sospeso dall'uso dei servizi della Biblioteca fino all'avvenuta regolarizzazione della sua posizione.

3. In caso di danneggiamento dei documenti:

a) chi restituisce i documenti scritti a matita deve cancellare le sottolineature senza rovinare il documento, oltre ad incorrere alle sanzioni di cui alla lett. b);

b) chi danneggia, in modo riparabile, un documento o un suo allegato deve pagare un rimborso spese pari al venti per cento del prezzo di mercato;

c) chi perde o danneggia, in modo irreparabile, un documento o un suo allegato:

1) se il documento è in commercio deve riacquistarlo nella stessa o in analoga edizione o versarne il prezzo di mercato ricavato dai repertori;

2) se il documento non è in commercio deve versarne il prezzo ricavato dai repertori.

4. In caso di ritardata restituzione dei documenti:

a) chi non restituisce un documento è sospeso dal prestito fino alla restituzione dello stesso;

b) chi restituisce il documento dopo il secondo sollecito è, comunque, sospeso dal prestito per un mese;

c) qualora il ritardo sia superiore a due mesi rispetto al termine stabilito ai sensi dell'art. 6, comma 3, la sospensione dal prestito è uguale al ritardo e decorre dal momento in cui l'utente richiede un altro prestito;

d) qualora il ritardo sia superiore a un anno si applicano, oltre alle sanzioni di cui alla lett. c), le sanzioni di cui al comma 3, lett. c).

5. La restituzione ritardata di un volume ottenuto tramite il prestito interbibliotecario esclude automaticamente l'utente dal servizio di prestito interbibliotecario. Se il ritardo è superiore al mese l'utente è sospeso anche dal prestito a domicilio dei documenti della Biblioteca, per un tempo, uguale al ritardo, che decorre da quando l'utente intende fare un prestito. Sono anche a carico dell'utente tutte le sanzioni e i rimborsi stabiliti dalla biblioteca prestante per la ritardata o mancata restituzione.

6. I nomi degli utenti sospesi dal prestito devono essere comunicati a tutte le biblioteche del Sistema bibliotecario regionale, le quali devono ugualmente sospendere dal prestito gli utenti sanzionati.

7. Chi danneggia gli arredi e le attrezzature della Biblioteca è sospeso dai servizi della stessa per un periodo minimo di un mese fino ad un massimo di un anno, fatte salve le responsabilità penali. In caso di recidiva, la sospensione dai servizi della Biblioteca è definitiva.

8. Chi disturba in qualsiasi modo l'attività di studio o di lavoro della Biblioteca è immediatamente allontanato dai locali della stessa. In caso di recidiva, è sospeso dai servizi della Biblioteca per un periodo minimo di una settimana fino ad un massimo di un mese.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 29

(Incremento delle raccolte).

1. Le raccolte si incrementano per acquisto, per dono, per scambio, per diritto di stampa.

2. La scelta dei materiali librari e documentari da acquisire per l'aggiornamento delle raccolte è coordinata dal dirigente e affidata ai responsabili delle diverse aree, sezioni e servizi.

3. I responsabili, nel rispetto e per la promozione dei principi statutari in materia di bilinguismo e delle specifiche finalità della Biblioteca, provvedono alla scelta:

a) valutando l'offerta, le dotazioni della Biblioteca e le esigenze di coordinamento con le altre biblioteche del Sistema bibliotecario regionale;

b) analizzando la domanda degli utenti.

Art. 30

(Doni, lasciti, cambi e depositi).

1. La Biblioteca, considerate le proprie funzioni e la specificità delle raccolte, può ricevere o cedere, in dono, in cambio o in deposito, materiale documentario.

2. All'accettazione di singoli documenti o di raccolte di documenti provvedono il dirigente e i suoi collaboratori, con il diritto di rifiuto in ragione della natura della Biblioteca e dei documenti offerti.

Art. 31

(Cataloghi, inventari e registri).

1. In relazione alle finalità del servizio, la Biblioteca garantisce la corretta gestione patrimoniale, amministrativa e biblioteconomica dei documenti posseduti e di nuova acquisizione. A questo fine il dirigente e i suoi collaboratori provvedono a curare tutti gli adempimenti e la tenuta dei cataloghi, degli inventari, dei registri e delle scritture necessari, in base alle norme e alle tecniche biblioteconomiche e archivistiche.

Art. 32

(Sponsorizzazioni).

1. La Biblioteca si attiva per il reperimento di sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici o privati.

(1) Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 24 aprile 2001, n. 1.

(2) Comma inserito dall'art. 1 del R.R. 24 aprile 2001, n. 1.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2 del R.R. 24 aprile 2001, n. 1.

(4) Comma così sostituito dall'art. 3 del R.R. 24 aprile 2001, n. 1.

(5) Comma aggiunto dall'art. 3 del R.R. 24 aprile 2001, n. 1.

(6) Comma così sostituito dall'art. 4 del R.R. 24 aprile 2001, n. 1.

(7) Comma inserito dall'art. 5 del R.R. 24 aprile 2001, n. 1.

(8) Comma così sostituito dall'art. 6 del R.R. 24 aprile 2001, n. 1.

(9) Comma abrogato dall'art. 7 del R.R. 24 aprile 2001, n. 1.

(10) Comma così sostituito dall'art. 7 del R.R. 24 aprile 2001, n. 1.