Legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 - Testo storico

Legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7

Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale.

(B.U. 10 marzo 1998, n. 10).

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Rapporti tra l'Amministrazione regionale e i soggetti legittimati all'introduzione

Art. 4 - Banca dati

Art. 5 - Banca dati delle attrezzature e delle macchine operatrici

CAPO II

INTRODUZIONE DEI CARBURANTI E LUBRIFICANTI IN ESENZIONE FISCALE

Art. 6 - Soggetti legittimati all'introduzione

Art. 7 - Ripartizione dei carburanti

Art. 8 - Assegnazione dei carburanti

Art. 9 - Introduzione

Art. 10 - Responsabilità

Art. 11 - Garanzie

CAPO III

DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

Art. 12 - Determinazione delle quote per il consumo

Art. 13 - Modalità di distribuzione

Art. 14 - Modalità di rifornimento

Art. 15 - Soggetti beneficiari

Art. 16 - Assegnazione delle quote

Art. 17 - Revisione coefficiente densità

CAPO IV

CONTINGENTE DI OLIO LUBRIFICANTE

Art. 18 - Introduzione e distribuzione del contingente di olio lubrificante

CAPO V

ISPEZIONI E VERIFICHE

Art. 19 - Personale addetto e modalità

CAPO VI

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 20 - Infrazioni commesse dai soggetti legittimati all'introduzione e dai responsabili degli impianti di distribuzione

Art. 21 - Infrazioni commesse dai soggetti beneficiari

Art. 22 - Applicazione delle sanzioni

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 23 - Introito di somme

Art. 24 - Oneri

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 - Abrogazione e norma transitoria

Art. 26 - Riconoscimento delle variazioni di imposta

Art. 27 - Riequilibrio delle situazioni contabili

Art. 28 - Squilibri contabili pregressi

Art. 29 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità )

1. La presente legge disciplina le modalità di ripartizione e di assegnazione alle imprese che introducono in Valle d'Aosta i contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti), e successive modificazioni, nonché i criteri per la distribuzione dei contingenti ai soggetti beneficiari.

Art. 2

(Definizioni)

1. Per "carburanti e lubrificanti" si intendono i seguenti prodotti: benzina, benzina senza piombo, gasolio per autotrazione, olio lubrificante.

2. Per "ripartizione" si intende la suddivisione dei contingenti tra le ditte legittimate all'introduzione di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale.

3. Per "assegnazione" si intende l'attribuzione, alle ditte legittimate all'introduzione, di un quantitativo di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale.

4. Per "introduzione" si intende l'importazione nel territorio della Valle d'Aosta dei quantitativi di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale, determinati con le modalità di cui all'art. 9.

5. Per "distribuzione" si intende l'attribuzione di quote di carburanti ai soggetti previsti dall'art. 15.

6. Per "imprese che riforniscono impianti in rete" si intendono le società petrolifere che risultano proprietarie o concessionarie in Valle d'Aosta di almeno un impianto per la distribuzione al pubblico di carburante.

7. Per "imprese che riforniscono impianti extrarete" si intendono le imprese, con sede legale in Valle d'Aosta, autorizzate alla commercializzazione di prodotti petroliferi, che risultano titolari di un deposito in ambito regionale e che riforniscono impianti di distribuzione ad uso privato.

Art. 3

(Rapporti tra l'Amministrazione regionale e i soggetti legittimati all'introduzione)

1. I rapporti tra l'Amministrazione regionale e i soggetti legittimati all'introduzione sono disciplinati da apposita convenzione-tipo di durata triennale approvata con deliberazione della Giunta regionale.

2. In caso di mancata approvazione di una nuova convenzione alla scadenza del triennio, si intende tacitamente rinnovata la convenzione precedente per un ulteriore triennio.

3. I soggetti legittimati all'introduzione sono tenuti a comunicare alla struttura regionale competente in materia di funzioni camerali, di seguito denominata struttura competente, ogni variazione relativa agli impianti o alla clientela, suscettibile di influire sull'entità dell'assegnazione.

Art. 4

(Banca dati)

1. La struttura competente, per le finalità previste dalla presente legge, gestisce la banca dati informatica dei beneficiari e dei consumi dei carburanti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni trasmettono alla struttura competente i dati relativi ai cittadini residenti nel territorio di loro competenza.

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 debbono avvenire entro il giorno successivo al quale si sono verificate le variazioni.

4. Per l'acquisizione dei dati relativi all'immatricolazione e alle risultanze dei registri di iscrizione dei veicoli la Regione stipula apposite convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti all'immatricolazione ed alla tenuta dei registri di iscrizione dei veicoli.

5. Per l'acquisizione dei dati relativi all'introduzione, i soggetti indicati all'art. 6 devono trasmettere alla struttura competente, per via informatica, i quantitativi di carburanti introdotti. Le modalità e le caratteristiche del collegamento sono definite nella convenzione-tipo di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 5

(Banca dati delle attrezzature e delle macchine operatrici)

1. E' istituita una banca dati delle attrezzature e delle macchine operatrici per artigiani e agricoltori.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ad ogni attrezzatura e macchina operatrice è apposto un apposito numero di matricola che ne consenta l'identificazione.

CAPO II

INTRODUZIONE DEI CARBURANTI E LUBRIFICANTI IN ESENZIONE FISCALE

Art. 6

(Soggetti legittimati all'introduzione)

1. I contingenti di carburanti in esenzione fiscale, di cui alla l. 623/1949 e successive modificazioni, sono ripartiti tra i seguenti soggetti:

a) imprese che riforniscono impianti in rete;

b) imprese che riforniscono impianti extrarete.

Art. 7

(Ripartizione dei carburanti)

1. La struttura competente provvede alla ripartizione dei contingenti tra i soggetti di cui all'art. 6, sulla base delle quantità di carburante in esenzione fiscale erogate dagli impianti di distribuzione.

Art. 8

(Assegnazione dei carburanti)

1. Per l'assegnazione dei contingenti di carburanti i soggetti indicati all'art. 6 devono presentare domanda alla struttura competente, il cui dirigente provvede ad assegnare una prima quota ai soggetti aventi diritto, di seguito denominata fido, determinata sulla base dei consumi medi dell'anno precedente.

2. Nel caso in cui si tratti di primo insediamento, l'entità del fido di cui al comma 1 è determinata sulla base della capacità degli impianti.

3. L'ammontare del fido è reintegrato con successive assegnazioni sulla base dei dati di effettivo consumo dei carburanti in esenzione fiscale, che pervengono alla struttura competente, secondo le modalità indicate all'art. 4, comma 5.

Art. 9

(Introduzione)

1. L'introduzione dei carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale avviene a mezzo di buoni di prelievo rilasciati dalla struttura competente, entro i limiti quantitativi previsti dall'art. 8 per i carburanti e per l'olio lubrificante, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 18, comma 5.

2. I buoni di prelievo, convalidati dal dirigente della struttura competente o da un suo delegato, devono essere immediatamente trasmessi all'Ufficio tecnico di finanza di Torino, sede di Aosta, e controfirmati dal direttore dello stesso ufficio o da un suo delegato.

3. I buoni di prelievo e le relative assegnazioni hanno una validità non superiore a quattro mesi dalla data della loro emissione.

4. Nel caso in cui le operazioni relative all'introduzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti siano effettuate per il tramite di un operatore professionale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), questi può operare in nome e per conto del soggetto legittimato all'introduzione previa autorizzazione rilasciata dalla struttura competente.

5. E' vietata la cessione dei buoni di prelievo.

Art. 10

(Responsabilità )

1. I soggetti legittimati all'introduzione di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale assumono ogni responsabilità relativamente alle modalità d'acquisto, al pagamento e alla qualità dei generi predetti.

Art. 11

(Garanzie)

1. A garanzia del pagamento dei diritti fiscali relativi alle rimanenze dei carburanti e lubrificanti,nell'ipotesi di cessazione dell'attività, di azzeramento del fido di cui all'art. 8 o di altra causa che comporti l'estinzione del rapporto, i soggetti legittimati hanno l'obbligo di depositare, presso la struttura competente, atto di fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, da rinnovarsi annualmente, per un importo pari al dieci per cento del valore dell'esenzione fiscale sul fido di cui all'art. 8 per i carburanti e sull'assegnazione per l'olio lubrificante.

2. Eventuali rimanenze di carburanti e lubrificanti, rilevate alla chiusura di ogni esercizio, vengono imputate all'esercizio successivo.

3. In mancanza di fideiussione o di mancato rinnovo della stessa, i soggetti legittimati sono esclusi dalle assegnazioni e dai prelievi.

CAPO III

DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

Art. 12

(Determinazione delle quote per il consumo)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata annualmente, prima del caricamento delle carte a microprocessore, su proposta dell'assessore competente in materia di generi contingentati, vengono determinati, in relazione alla verificata disponibilità del contingente ed alle necessità locali, i quantitativi distribuibili ai soggetti beneficiari di cui all'art. 15.

2. Qualora nel corso dell'esercizio siano rilevabili avanzi nei contingenti di carburanti, possono essere effettuate, secondo la procedura prevista dal comma 1, ulteriori distribuzioni ai soggetti beneficiari.

Art. 13

(Modalità di distribuzione)

1. I contingenti di carburanti sono distribuiti mediante l'attribuzione ad ogni soggetto beneficiario di una carta a microprocessore, sulla quale viene imputato, da parte della struttura competente, il quantitativo di carburante annuo.

2. Per l'utilizzo della carta a microprocessore, il beneficiario è tenuto al pagamento di un onere regionale il cui ammontare e le cui modalità di versamento sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. La carta a microprocessore è personale e ne è vietata a qualsiasi titolo la cessione.

4. Le persone giuridiche pubbliche sono tenute a comunicare alla struttura competente i nominativi delle persone fisiche autorizzate ad utilizzare la carta a microprocessore.

5. La perdita dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1, comporta l'inibizione definitiva della carta a microprocessore e l'obbligo per il beneficiario di restituirla alla struttura competente.

6. In caso di furto o di smarrimento della carta, i titolari ne debbono dare tempestiva comunicazione alla struttura competente, la quale provvede all'inibizione della stessa ed alla sua sostituzione.

7. Alla distribuzione, al caricamento e alla gestione delle carte provvede la struttura competente.

Art. 14

(Modalità di rifornimento)

1. Il rifornimento può essere effettuato presso ogni impianto di distribuzione carburanti situato sul territorio della Valle d'Aosta, dotato di apposite apparecchiature adibite alla trasmissione dei dati relativi al contingente assegnato in esenzione fiscale, collegate con la struttura competente.

2. L'acquisto delle apparecchiature di cui al comma 1, da installare presso gli impianti di distribuzione carburanti, è a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 15

(Soggetti beneficiari)

1. Le carte a microprocessore per il rifornimento di carburanti sono attribuite, limitatamente al primo veicolo di proprietà, agli utenti iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei Comuni della Valle d'Aosta che siano in possesso di valida patente di guida. Ai soggetti sprovvisti di patente di guida, a causa dello stato di invalidità, può essere attribuita la carta a microprocessore qualora risulti assegnata loro l'indennità di accompagnamento e l'accompagnatore sia in possesso di valida patente di guida del veicolo per cui è chiesta la carta.

2. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art 12, possono essere attribuite quote di carburante, limitatamente ad un solo veicolo, ai soggetti iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei Comuni della Valle d'Aosta, che siano proprietari e responsabili della circolazione dei ciclomotori di cui all'art. 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché titolari del contrassegno di identificazione e del certificato di idoneità tecnica previsti dall'art. 97, comma 1, dello stesso decreto legislativo, qualora non siano beneficiari di assegnazioni di carburanti ai sensi del comma 1.

3. In relazione alla disponibilità del contingente annuo, con deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 12, possono essere attribuite quote di carburanti ai seguenti soggetti proprietari di veicoli:

a) enti locali aventi sede in Valle d'Aosta e Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (USL);

b) enti pubblici con sede in Valle d'Aosta;

c) enti religiosi e parrocchie aventi sede in Valle d'Aosta;

d) cooperative ed associazioni, iscritte all'albo regionale delle cooperative di servizi sociali o all'albo regionale degli enti ausiliari, che gestiscono, senza fini di lucro, in convenzione con la Regione, un ente locale o l'USL, strutture o servizi sociali per l'assistenza, la riabilitazione o il reinserimento sociale di soggetti in situazione di disagio;

e) imprese di trasporto concessionarie di autoservizi pubblici di linea aventi sede in Valle d'Aosta, per il fabbisogno occorrente per le linee previste dal Piano di bacino di traffico della Regione e per i servizi integrativi del servizio pubblico di linea di cui agli art. 54, 55, 57, 58, 59 e 61 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), nonché limitatamente al fabbisogno occorrente per i percorsi in Valle d'Aosta, per le altre linee in concessione, anche statali. La percorrenza chilometrica relativa all'anno per cui si chiede la distribuzione dei carburanti e lubrificanti dev'essere autorizzata e certificata dall'organo competente al rilascio della concessione; eventuali differenze tra tale percorrenza e il chilometraggio, effettivamente realizzato, sono oggetto di conguaglio sull'assegnazione dell'anno successivo;

f) soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), con esclusione dei veicoli destinati ai servizi a chiamata di cui all'art. 59 della l.r. 29/1997;

g) imprese artigiane, agricole e commerciali esercitate in forma individuale o societaria, aventi sede legale e fiscale in Valle d'Aosta e risultanti in attività presso il Registro delle imprese. Alle imprese agricole, aventi sede in Valle d'Aosta, attive ma non iscritte presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2 della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio), sono attribuite assegnazioni di carburanti, purché risultino titolari di partita IVA;

h) associazioni aventi sede in Valle d'Aosta, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83(Disciplina del volontariato), o nell'elenco delle associazioni di volontariato presso il dipartimento della protezione civile del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 (Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile), nonché le organizzazioni non governative e le associazioni di volontariato di cui alla legge regionale 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo).

4. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 12, sono attribuiti agli artigiani e agli agricoltori iscritti presso il Registro delle imprese e alle imprese agricole non iscritte presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2 della l. 77/1997, purché titolari di partita IVA, ulteriori quantitativi di carburanti rispettivamente:

a) per le macchine operatrici e le attrezzature utilizzate nell'attività artigianale;

b) per le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti all'UMA (Utenti motori agricoli).

5. Con apposita deliberazione, la Giunta regionale determina l'elenco delle macchine ed attrezzature per le quali possono essere attribuiti i quantitativi di carburanti di cui al comma 4.

6. Ai fini del presente articolo, si considera assimilabile alla proprietà la detenzione del veicolo a titolo di usufrutto, di uso, oppure in forza di un contratto di locazione finanziaria, o di forme negoziali analoghe.

Art. 16

(Assegnazione delle quote)

1. Le assegnazioni delle quote di carburanti ai soggetti indicati all'art. 15, comma 3, sono effettuate su base mensile, fatta eccezione per quelle relative ai soggetti di cui all'art. 15, commi 3, lett. e), e 4, che sono effettuate su base annuale.

Art. 17

(Revisione coefficiente densità )

1. Al fine di garantire l'equivalenza fra il contingente introdotto, espresso in chili, e il contingente distribuito, espresso in litri, è istituita una commissione tecnica valutatrice della densità dei carburanti.

2. La commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale, è composta da un tecnico designato dall'assessore competente in materia di generi contingentati, che la presiede, da un tecnico designato dalle società petrolifere e da un tecnico designato d'intesa tra l'Amministrazione regionale e le società petrolifere.

3. La commissione accerta la densità media dei carburanti; le deliberazioni sono adottate all'unanimità.

4. Ai componenti la commissione è corrisposto un gettone di presenza determinato nella misura di lire 400 mila per ogni giornata di seduta della commissione cui prendono parte.

5. Ai componenti la commissione è corrisposto il rimborso delle spese vive di trasferta nella misura definita con deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge regionale 16 agosto 1994, n. 47(Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni).

CAPO IV

CONTINGENTE DI OLIO LUBRIFICANTE

Art. 18

(Introduzione e distribuzione del contingente di olio lubrificante)

1. L'olio lubrificante in esenzione fiscale è posto in libera vendita.

2. L'introduzione del contingente di olio lubrificante in esenzione fiscale avviene secondo le modalità previste dall'art. 9.

3. I soggetti autorizzati, che intendono porre in vendita l'olio lubrificante in esenzione fiscale, devono presentare domanda presso la struttura competente.

4. L'olio lubrificante in esenzione fiscale di cui al comma 1 dev'essere venduto sul territorio regionale in contenitori recanti la dicitura «Esente da imposta di fabbricazione per il consumo in Valle d'Aosta?.

5. I criteri per la ripartizione e l'assegnazione del contingente di olio lubrificante in esenzione fiscale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

6. La struttura competente può definire i prezzi massimi di vendita dell'olio lubrificante in esenzione fiscale.

7. I soggetti autorizzati alla vendita dell'olio lubrificante sono, comunque, tenuti ad applicare prezzi di vendita al netto delle imposte oggetto dell'esenzione.

8. In sede di prima applicazione della presente legge, sono riconosciute alle imprese che già svolgevano attività di distribuzione di olio lubrificante le situazioni contabili relative alla gestione dei buoni.

CAPO V

ISPEZIONI E VERIFICHE

Art. 19

(Personale addetto e modalità )

1. Il personale della struttura competente, con qualifica non inferiore alla settima, designato con provvedimento dirigenziale, effettua le ispezioni e le verifiche necessarie a garantire il rispetto della presente legge, accertando eventuali illeciti amministrativi e segnalando alle autorità competenti eventuali violazioni delle norme penali ed amministrative vigenti.

2. Al personale ispettivo è garantito il libero accesso agli impianti di distribuzione carburanti.

3. Delle ispezioni è redatto apposito verbale.

CAPO VI

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 20

(Infrazioni commesse dai soggetti legittimati all'introduzione e dai responsabili degli impianti di distribuzione)

1. I rappresentanti legali o i dipendenti dei soggetti legittimati all'introduzione e alla vendita, che violino le disposizioni della presente legge in relazione alle modalità di introduzione e di vendita dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale, sono puniti con pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 5 milioni e con la sospensione dalle assegnazioni, dai prelievi e dalla vendita per un periodo da giorni quindici a giorni centoventi, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle leggi vigenti.

2. Alle sanzioni di cui al comma 1 soggiacciono i responsabili degli impianti di distribuzione che violino le disposizioni della presente legge in relazione alle modalità di utilizzo delle carte a microprocessore.

3. Le ditte colpite da provvedimento di sospensione ai sensi del comma 1 non possono rifornirsi né erogare carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale per la durata della sospensione.

Art. 21

(Infrazioni commesse dai soggetti beneficiari)

1. In caso di rifornimento mediante carta a microprocessore successivamente alla perdita dei requisiti di cui all'art. 15, ovvero di cessione della carta ad altro soggetto, o di utilizzo di essa con finalità diverse dall'acquisto di carburanti, il trasgressore viene punito con pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 1 milione.

2. In caso di cessione o di utilizzo improprio, alla pena pecuniaria si accompagna l'inibizione temporanea del rifornimento mediante carta a microprocessore da giorni quindici a giorni sessanta.

3. Nell'ipotesi di cessione della carta ad altro soggetto, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora il soggetto che detiene la carta a microprocessore dimostri la sussistenza di un rapporto di parentela di primo grado in linea retta, ovvero di matrimonio o di convivenza more uxorio, con il titolare di essa.

4. La carta a microprocessore viene inibita definitivamente nell'ipotesi prevista al comma 1, nonché in caso di recidiva della violazione prevista al comma 2.

5. Sono fatte salve in ogni caso le ulteriori sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 22

(Applicazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni di cui agli art. 20 e 21 sono applicate secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 23

(Introito di somme)

1. Le somme introitate ai sensi dell'art. 13, comma 2, sono imputate sul capitolo 400 (Diritto regionale sull'esenzione fiscale di alcuni generi contingentati) in entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

2. Le somme introitate ai sensi degli art. 20, commi 1 e 2, e 21, commi 1 e 2, sono imputate sul capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) in entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 24

(Oneri)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione del sistema informatico per la distribuzione di carburanti e lubrificanti mediante carte a microprocessore, quantificati in lire 500 milioni per l'anno 1998, in lire 500 milioni per l'anno 1999 e in lire 150 milioni per gli anni successivi, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti già iscritti al capitolo 20470 (Spese di funzionamento corrente degli uffici) del bilancio di previsione 1998 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della commissione di cui all'art. 17, quantificato in lire 2 milioni annui, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti già iscritti al capitolo 20420 (Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni) del bilancio di previsione 1998 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'art. 27, comma 4, si provvede mediante l'utilizzo dei maggiori introiti derivanti da un aumento degli oneri di cui all'art. 13, comma 2.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

(Abrogazione e norma transitoria)

1. Il titolo VII del regolamento regionale 29 gennaio 1973 (Regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni concernente la immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale), e successive modificazioni, è abrogato.

2. Fino alla data di completa attivazione del sistema informatico per la distribuzione dei carburanti mediante carte a microprocessore, la distribuzione ai soggetti beneficiari continua ad essere disciplinata dalle norme di cui al titolo VII del regolam. reg. 29 gennaio 1973 e successive modificazioni.

Art. 26

(Riconoscimento delle variazioni di imposta)

1. Alle società petrolifere già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono riconosciute le variazioni di imposta a decorrere dall'anno 1994, sino alla data di completa attivazione del sistema informatico per la distribuzione dei carburanti mediante carte a microprocessore, secondo la seguente formula: Q[1]V[1] = Q[2]V[2] dove Q rappresenta la quantità del carburante o lubrificante e V rappresenta il valore monetario dell'esenzione fiscale.

2. La variazione d'imposta, calcolata secondo la formula indicata al comma 1, è applicata ai saldi contabili registrati alla data di applicazione di ogni nuovo valore di imposta.

Art. 27

(Riequilibrio delle situazioni contabili)

1. Fino alla data di completa attivazione del sistema informatico per la distribuzione dei carburanti mediante carte a microprocessore, i crediti di imposta esistenti nei confronti delle società petrolifere e relativi ai saldi inerenti le quote di contingenti di carburanti possono essere trasformati, con deliberazione della Giunta regionale, in equivalenti quantitativi di benzina, benzina senza piombo e gasolio.

2. La trasformazione di cui al comma 1 è disposta con deliberazione della Giunta regionale, secondo la seguente formula Q[s]V[s] = Q[sp]V[sp] = Q[g]V[g].

3. Eventuali ulteriori squilibri contabili, relativi a crediti di imposta, riscontrati alla chiusura dell'esercizio precedente alla completa attivazione del sistema informatico per la distribuzione di carburanti in esenzione fiscale mediante carte a microprocessore, possono essere appianati con la prima assegnazione dell'esercizio successivo.

4. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 3 non siano idonei a riequilibrare le situazioni contabili relative a crediti di imposta o comportino un'eccessiva riduzione del contingente disponibile nell'anno, con deliberazione della Giunta regionale possono essere rimborsati, ai soggetti di cui all'art. 6, i crediti di imposta corrispondenti al valore dell'esenzione pari al quantitativo di buoni versati, alla struttura competente, in eccedenza rispetto al quantitativo di carburanti introdotti in esenzione.

5. Le modalità di rimborso di cui al comma 4 vengono determinate nella convenzione di cui all'art. 3.

6. Per le società che cessano la loro attività sul territorio regionale prima della completa attivazione del sistema informatico per la distribuzione dei carburanti in esenzione fiscale mediante carte a microprocessore, le modalità del rimborso sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.

7. Gli squilibri contabili relativi ai debiti di imposta sono comunicati dalla struttura competente all'Ufficio tecnico di finanza di Torino, sede di Aosta, affinché provveda a richiederne la copertura.

Art. 28

(Squilibri contabili pregressi)

1. Le situazioni di squilibrio tra la quantità di contingente introdotto e di buoni versati dalle imprese non operative in Valle d'Aosta nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi estinte e non suscettibili di ripianamento.

2. Per imprese non operative si intendono le imprese di cui all'art. 6 nonché i soggetti di cui all'art. 18 che hanno cessato di svolgere la loro attività sul territorio regionale.

Art. 29

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.