Legge regionale 1° settembre 1997, n. 32 - Testo vigente

Legge regionale 1 settembre 1997, n. 32

Norme sull'organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace.

(B.U. 8 settembre 1997, n. 41).

Art. 1.

(Ruolo unico del personale regionale e dotazioni organiche).

1. Il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace è inserito nel ruolo unico del personale della Regione e nell'organico della Giunta regionale di cui all'art. 26, comma 1, lett. b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

2. Le dotazioni organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace della Regione Valle d'Aosta sono quelle risultanti dal provvedimento del Ministero di grazia e giustizia 17 marzo 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 30 marzo 1993, n. 74, e confermate con decreto del Ministro di grazia e giustizia 23 aprile 1997, e sono corrispondenti alle qualifiche funzionali regionali secondo l'allegato A alla presente legge.

Art. 2.

(Stato giuridico e trattamento economico del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace).

1. Al personale amministrativo degli uffici del giudice di pace si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale, fatta salva la dipendenza funzionale dal giudice di pace.

2. La Giunta regionale individua con proprio atto organizzativo la struttura dirigenziale competente all'adozione dei seguenti atti relativi al personale assegnato agli uffici del giudice di pace:

a) atti di cui all'art. 13 della l.r. 45/1995;

b) attribuzione delle funzioni tipiche ascrivibili ai profili professionali del personale assegnato agli uffici amministrativi del giudice di pace.

Art. 3.

(Inquadramento del personale comunale).

1. Il personale di ruolo dei Comuni della regione che presta o ha prestato servizio presso gli uffici di conciliazione può, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'inquadramento nel ruolo unico regionale di cui all'art. 1, comma 1.

2. Sono considerati in servizio presso gli uffici di conciliazione i dipendenti comunali che esercitano o hanno esercitato le funzioni di cancelleria presso gli uffici medesimi. L'esercizio di tali funzioni, che dovrà risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal Sindaco, può essere riconosciuto unicamente nei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

3. La Giunta regionale, previo nulla osta dell'amministrazione comunale di provenienza, provvede all'accoglimento delle domande di inquadramento con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, tenuto conto della data del provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere o dell'assegnazione all'ufficio.

4. Il personale è assegnato, di preferenza, all'originaria sede di servizio o all'ufficio del giudice di pace nel cui mandamento tale originaria sede è compresa.

Art. 4.

(Inquadramento a domanda del personale regionale).

1. I posti di organico rimasti vacanti dopo gli inquadramenti di cui all'art. 3 possono essere ricoperti dal personale del ruolo unico regionale che, in possesso dei requisiti richiesti, abbia presentato domanda di mobilità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; è data priorità al personale che abbia già prestato servizio negli uffici del giudice di pace.

Art. 5.

(Inquadramento del personale appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia).

1. I posti in organico rimasti vacanti dopo gli inquadramenti di cui agli art. 3 e 4 possono essere ricoperti dal personale di ruolo del Ministero di grazia e giustizia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso gli uffici giudiziari della Valle d'Aosta, il quale può, entro trenta giorni dalla data medesima, chiedere l'inquadramento nel ruolo unico regionale di cui all'art. 1, comma 1.

2. La Giunta regionale, previo nulla osta del Ministero di grazia e giustizia, provvede all'accoglimento delle domande di inquadramento con priorità del personale in servizio presso gli uffici giudiziari della Valle d'Aosta alla data del 31 dicembre 1989 e tenuto conto dell'anzianità di servizio.

Art. 6.

(Modalità di inquadramento del personale non regionale).

1. L'inquadramento di cui agli art. 3 e 5 è disposto, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche quali definite all'art. 1, nelle corrispondenti qualifiche funzionali e profili professionali del personale regionale, con il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.

2. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica funzionale e livello retributivo corrispondenti, come definiti nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge, oltre le eventuali indennità previste dai contratti collettivi regionali di cui al titolo III della l.r. 45/1995.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 15, comma 2, della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale).

4. L'inquadramento nel ruolo unico regionale è subordinato al possesso della conoscenza della lingua francese acquisito negli enti di provenienza o accertato ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).

Art. 7.

(Modalità per la copertura di ulteriori posti vacanti).

1. I posti di organico rimasti vacanti dopo gli inquadramenti di cui agli art. 3, 4 e 5 possono essere coperti mediante assegnazione di personale regionale agli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 28, comma 3, della l.r. 45/1995.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie).

1. La spesa sostenuta dalla Regione in applicazione della presente legge, valutata in annue lire 620.500.000, fa carico agli stanziamenti già iscritti ai capitoli compresi nel programma 1.2.1 (Personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono rimborsati dallo Stato ai sensi dell'art. 40, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) (cap. 6700).

Art. 9.

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI PROFILI PROFESSIONALI CON LE QUALIFICHE FUNZIONALI REGIONALI (ART. 1)

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PROFILI PROFESSIONALI DEL QUALIFICHE FUNZIONALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

(Prov. 17 marzo 1993 e D.M. 23

aprile 1997)

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Funzionario di cancelleria Ottava

Collaboratore di cancelleria Ottava

Assistente giudiziario Settima

Operatore amministrativo Sesta

Dattilografo Quinta

Addetto servizi ausiliari Terza

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