Legge regionale 7 luglio 1997, n. 24 - Testo storico

Legge regionale 7 luglio 1997, n. 24

Bollettino Ufficiale regionale 18 07 1997 n. 33

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1997.

INDICE

Art. 1 - Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 2 - Interventi in materia di patrimonio regionale

Art. 3 - Conferimenti

Art. 4 - Rideterminazione di alcune autorizzazioni di spesa per trasferimenti finanziari alle amministrazioni locali con vincolo settoriale di destinazione

Art. 5 - Modifiche ad autorizzazioni alla contrazione di mutui

Art. 6 - Interventi nel settore della formazione professionale

Art. 7 - Piano di politica del lavoro

Art. 8 - Interventi in materia di istruzione

Art. 9 - Interventi in materia di agricoltura e zootecnia

Art. 10 - Interventi in materia di sanitą

Art. 11 - Interventi nel settore dei trasporti

Art. 12 - Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 13 - Disposizioni finanziarie

Art. 14 - Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Rideterminazione delle autorizzazioni

di spesa recate da leggi regionali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilitą generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato A sono rideterminate, per l'anno 1997, nelle misure indicate nel medesimo allegato.

Art. 2

(Interventi in materia di patrimonio regionale)

1. Per l'acquisto di beni immobili necessari per i fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione, č autorizzata, per l'anno 1997, l'ulteriore spesa di lire 4.915 milioni (cap. 35060).

2. Per l'acquisto, la costruzione e la manutenzione di aree e di immobili da destinare al settore industriale č autorizzata, per l'anno 1997, l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni (cap. 46940).

Art. 3

(Conferimenti)

1. In relazione ai risultati di gestione degli esercizi 1994/1995 e 1995/1996, č autorizzato il conferimento di un finanziamento straordinario di lire 8.035 milioni (cap. 64927, di nuova istituzione) alla Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent).

Art. 4

(Rideterminazione di alcune autorizzazioni di

spesa per trasferimenti finanziari alle

amministrazioni locali con vincolo settoriale di

destinazione)

1. Le autorizzazioni di spesa per i trasferimenti finanziari alle amministrazioni locali con vincolo settoriale di destinazione, riportate nell'allegato B alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48 (Legge finanziaria per gli anni 1997/1999), sono modificate nelle misure indicate nell'allegato B alla presente legge, limitatamente agli interventi ivi indicati.

Art. 5

(Modifiche ad autorizzazioni

alla contrazione di mutui)

1. L'autorizzazione a contrarre, per l'anno 1997, mutui passivi per lire 2.000 milioni, recata dall'art. 11, comma 2, della l.r. 48/1996, per il finanziamento delle spese connesse con la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il parco regionale Mont Avic di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Mont Avic), č revocata (cap. 11175 entrate).

2. L'autorizzazione a contrarre mutui passivi, recata dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), per il trasferimento al Comune di Aosta di fondi per interventi finalizzati alla riqualificazione della cittą, per lire 15.000 milioni annue (cap. 11155 entrate), č sospesa per l'anno in corso.

3. Restano confermate, per l'anno 1997, le autorizzazioni di spesa previste per gli interventi autorizzati dalle leggi di spesa di cui ai commi 1 e 2 (cap. 50150 e 33665).

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla sospensione delle autorizzazioni a contrarre prestiti di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo, per complessive lire 17 miliardi, dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1996 iscritto al bilancio 1997 (cap. 00010).

Art. 6

(Interventi nel settore della formazione

professionale)

1. Per la realizzazione del programma annuale di formazione professionale di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 (Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta), č autorizzata, per l'anno 1997, l'ulteriore spesa di lire 219 milioni quale quota di finanziamento regionale per la realizzazione di iniziative oggetto di cofinanziamento del Fondo sociale europeo e dei fondi di rotazione statali nell'ambito degli obiettivi 3 e 4, regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993.

2. Per l'attuazione di iniziative oggetto di contributo del Fondo sociale europeo e dei fondi di rotazione statali nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg II - POP Italo Francese 1994/99 - č autorizzata, per l'anno 1997, la maggior spesa di lire 63,5 milioni, quale quota di cofinanziamento regionale (cap. 25041).

Art. 7

(Piano di politica del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa di lire 11.800 milioni per il triennio 1997/1999, recata dall'art. 13 della l.r. 48/1996, per l'attuazione del piano di politica del lavoro di cui all'art. 3 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione), č aumentata di lire 300 milioni, interamente a carico del bilancio 1997 (cap. 26010).

Art. 8

(Interventi in materia di istruzione)

1. Per il funzionamento e le attivitą degli organi collegiali scolastici di cui alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 (Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Regione), č autorizzata, per l'anno 1997, l'ulteriore spesa di lire 40 milioni, da destinare alla realizzazione di iniziative per l'insegnamento bilingue nella scuola media (cap. 55130).

2. Per l'attuazione di iniziative di carattere universitario per la formazione degli insegnanti della Regione in applicazione dell'art. 3, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), č autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 20 milioni (cap. 55630, di nuova istituzione).

Art. 9

(Interventi in materia di agricoltura e zootecnia)

1. Per la concessione di contributi integrativi regionali alle aziende agricole che aderiscono al programma pluriennale realizzato ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, la spesa di lire 3.300 milioni, autorizzata, per l'anno 1997, dall'art. 20, comma 1, della l.r. 48/1996, č elevata a lire 3.700 milioni (cap. 42510).

2. L'autorizzazione di spesa di lire 6.500 milioni per l'anno 1997, recata dall'art. 20, comma 2, della l.r. 48/1996, per l'applicazione della legge regionale 7 novembre 1994, n. 66 (Concessione di una misura annuale a favore dei titolari di allevamenti che acquisiscono o mantengono la qualifica sanitaria di ufficialmente indenne), č elevata a lire 7.200 milioni (cap. 42810).

3. L'autorizzazione di spesa di lire 7.700 milioni per l'anno 1997, recata dall'art. 1 della l.r. 48/1996, per la concessione di contributi per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo in agricoltura, in applicazione degli art. 19 e 22 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), č elevata a lire 9.200 milioni (cap. 44040).

4. L'autorizzazione di spesa di lire 8.250 milioni per l'anno 1997, recata dall'art. 1 della l.r. 48/1996, per le attivitą zootecniche previste dal titolo V della l.r. 30/1984, č elevata a lire 10.870 milioni (cap. 42800).

5. L'autorizzazione di spesa di lire 4.230 milioni per l'anno 1997, recata dall'art. 1 della l.r. 48/1996, per la concessione di contributi nel settore della zootecnia, previsti al titolo V della l.r. 30/1984, č ridotta a lire 3.729 milioni (cap. 42820).

Art. 10

(Interventi in materia di sanitą)

1. La spesa sanitaria di parte corrente, determinata in lire 218.400 milioni per l'anno 1997 dall'art. 14 della l.r. 48/1996, č rideterminata in lire 222.460 milioni, con conseguente modificazione delle autorizzazioni di spesa di cui allo stesso art. 14, comma 1, lett. a), b) ed e):

a) aumento di lire 2.000 milioni del trasferimento all'Unitą sanitaria locale (USL) per il finanziamento di spese correnti (lett. a), di cui lire 1.000 milioni per quota indistinta e lire 1.000 milioni per il finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unitą sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unitą operativa di microbiologia) (cap. 59900);

b) riduzione di lire 1.000 milioni della spesa per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive (lett. b) (cap. 59980);

c) aumento di lire 3.060 milioni della spesa per interventi diretti della Regione (lett. e), di cui lire 200 milioni quale maggior spesa per l'anno 1997 per l'applicazione della legge regionale 10 aprile 1997, n. 10 (Intervento finanziario per l'avvio di un programma di screening dei tumori femminili nella regione) (cap. 59920).

2. La somma da trasferire all'USL per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere (legge 38/1990), determinata, per l'anno 1997, in lire 2.000 milioni dall'art. 15, comma 1, della l.r. 48/1996, č rideterminata in lire 4.000 milioni (cap. 60380).

3. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie in applicazione della legge regionale 5 settembre 1991, n. 51 (Finanziamento di uno studio di fattibilitą per la realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero dell'Unitą sanitaria locale della Valle d'Aosta), autorizzata in lire 1.500 milioni per l'anno 1997 dall'art. 14, comma 2, della l.r. 48/1996, č rideterminata in lire 1.750 milioni (cap. 60310).

4. E' autorizzata la spesa di lire 35.000 milioni per la copertura del disavanzo di gestione registrato dall'USL nell'esercizio finanziario 1994 (cap. 59925).

Art. 11

(Interventi nel settore dei trasporti)

1. La spesa per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone), determinata dall'art. 18, comma 1, della l.r. 48/1996, per il triennio 1997/1999, in lire 3.210 milioni, č aumentata di lire 500 milioni, interamente a carico dell'esercizio 1997 (cap. 67870).

2. Per l'erogazione, alle societą concessionarie di servizi di autolinee, dei corrispettivi derivanti dai contratti di servizio stipulati con la Regione ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 (Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 11, č autorizzata, per l'anno 1997, la maggior spesa di lire 1.200 milioni (cap. 67670).

Art. 12

(Disposizioni in materia di personale

regionale)

1. La spesa di lire 150.172 milioni fissata dall'art. 5, comma 2, della l.r. 48/1996 quale limite per l'utilizzo della dotazione organica indicata al comma 1 del medesimo articolo, č aumentata di lire 4.249,610 milioni interamente destinati alla copertura dei maggiori oneri di legge a carico degli enti datori di lavoro derivanti dall'applicazione dell'art. 1, commi da 238 a 247, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) (cap. 30501).

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. La presente legge prevede autorizzazioni di spesa in aumento per complessive lire 81.941.110.000 e in diminuzione per complessive lire 6.240.000.000. Alla copertura del maggior onere di lire 75.701.110.000 a carico del bilancio regionale si provvede mediante parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1995 (cap. 00010).

Art. 14

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.