Legge regionale 26 giugno 1997, n. 21 - Testo vigente

Legge regionale 26 giugno 1997, n. 21

Servizio di trasporto pubblico della telecabina Champoluc-Crest e modificazione alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5 (Gestione della telecabina Aosta-Pila).

(B.U. 8 luglio 1997, n. 31).

CAPO I

(TELECABINA CHAMPOLUC-CREST)

Art. 1

(Finalitą).

1. La Regione Valle d'Aosta riconosce alla telecabina Champoluc-Crest la funzione di trasporto pubblico locale (TPL) collettivo di persone oltre che di servizio turistico.

Art. 2

(Contratto di servizio).

1. Al fine di sostenere la funzione di TPL, la Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, definisce con il concessionario della linea un contratto di servizio nel quale sono stabiliti: (1)

a) le corse aggiuntive, rispetto al normale servizio turistico, che l'impianto deve effettuare;

b) il corrispettivo da riconoscere al gestore per la prestazione dei servizi aggiuntivi di TPL rispetto al normale servizio turistico, sulla base della differenza tra i costi dovuti agli obblighi di servizio aggiuntivi ed i ricavi relativi alle corse aggiuntive;

c) le modalitą per il controllo da parte della Regione del regolare svolgimento del servizio aggiuntivo e le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;

d) il periodo di validitą del contratto;

e) i criteri ed i termini per l'eventuale aggiornamento del contratto in relazione all'andamento economico-gestionale della telecabina;

f) le tariffe relative al servizio di trasporto pubblico locale.

Art. 3

(Vigilanza).

1. La struttura regionale competente in materia di trasporti provvede alle opportune verifiche in merito al rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio.

CAPO II

(TELECABINA AOSTA-PILA)

Art. 4

(Modificazione alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5). (2)

CAPO III

(DISPOSIZIONI FINANZIARIE)

Art. 5

(Disposizioni finanziarie).

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, il cui ammontare č pari a lire 200.000.000 per il 1997, a lire 210.000.000 per il 1998 e a lire 220.000.000 per il 1999, gravano sull'istituendo capitolo 67680 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo della somma di lire 200.000.000 per l'anno 1997, di lire 210.000.000 per l'anno 1998 e di lire 220.000.000 per l'anno 1999 dagli stanziamenti gią iscritti sul capitolo 67670 dei bilanci di previsione della Regione per il 1997 e pluriennale per il triennio 1997/1999.

3. A decorrere dall'anno 2000 gli stanziamenti necessari saranno determinati con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilitą generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 6

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale per il triennio 1997/1999 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e, per l'anno 1997, anche in termini di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 67670 "Contributi ad imprese ed esercizi di trasporto pubblico di interesse regionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio"

anno 1997 lire 200.000.000

anno 1998 lire 210.000.000

anno 1999 lire 220.000.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.2.14

codificazione: 2.1.1.6.3.2.9.18.

cap. 67680 (di nuova istituzione)

"Compensazione degli oneri di servizio per la gestione della telecabina Champoluc-Crest"

anno 1997 lire 200.000.000

anno 1998 lire 210.000.000

anno 1999 lire 220.000.000.

CAPO IV

(DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Alinea sostituito dal comma 1 dell'art. 18 della L.R 7 ottobre 2011, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 1 dell'articolo 2 recitava.

"1. La Giunta regionale, al fine di sostenere la funzione di TPL, sentita la competente commissione consiliare permanente, definisce con il concessionario della linea un contratto di servizio nel quale vengono stabiliti:".

(2) Aggiunge il comma 1 bis all'art. 2 della L.R. 16 febbraio 1995, n. 5.