Legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 - Testo storico

Legge regionale 22 aprile 1997, n. 15

Bollettino Ufficiale regionale 29 04 1997 n. 20

Modificazione alla legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico), gią modificata dalla legge regionale 16 agosto 1994, n. 49.

Art. 1

1. L'art. 20 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico), č sostituito dal seguente:

"Art. 20

(Norma transitoria)

1. La presente legge ha efficacia fino al 31 agosto 2000."

Art. 2

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.