Legge regionale 16 aprile 1997, n. 13 - Testo storico

Legge regionale 16 aprile 1997, n. 13

Bollettino Ufficiale regionale 28 04 1997 n. 19

Nuova disciplina del Servizio sanitario regionale, approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999 e modificazioni alla dotazione organica di cui alla legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale), come modificata dalla legge regionale 13 dicembre 1995, n. 49.

INDICE

CAPO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1 Servizio sanitario regionale

ARTICOLO 2 Funzioni esercitate dall'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta

ARTICOLO 3 Funzioni di competenza della Regione

ARTICOLO 4 Funzioni di competenza degli enti locali

CAPO II

PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE

ARTICOLO 5 Servizio socio-assistenziale

ARTICOLO 6 Durata e modalità di approvazione

ARTICOLO 7 Contenuti

ARTICOLO 8 Finalità

ARTICOLO 9 Obiettivi

CAPO III

NORME REGOLANTI I RAPPORTI TRA REGIONE E USL

ARTICOLO 10 Strumenti del potere di indirizzo

ARTICOLO 11 Contratto di programma

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE DELL'USL

ARTICOLO 12 Articolazione dell'USL

ARTICOLO 13 Area territoriale

ARTICOLO 14 Direttore dell'area territoriale

ARTICOLO 15 Distretti socio-sanitari di base

ARTICOLO 16 Macrodistretti

ARTICOLO 17 Direttori di macrodistretto

ARTICOLO 18 Area ospedaliera

ARTICOLO 19 Direttore di area ospedaliera

ARTICOLO 20 Accertamento della conoscenza della lingua francese del direttore dell'area territoriale, dei direttori dei macrodistretti e del direttore di area ospedaliera. Costituzione di commissione

ARTICOLO 21 Istituzione di nuove unità operative e transito di unità operative all'istituenda area territoriale

ARTICOLO 22 Dipartimenti

ARTICOLO 23 Ufficio di alta direzione

CAPO V

MEZZI DI PROGRAMMAZIONE DELL'USL

ARTICOLO 24 Piano strategico di sviluppo

ARTICOLO 25 Dotazione organica dell'USL

ARTICOLO 26 Norma di rinvio

CAPO VI

MODIFICAZIONI ALLA DOTAZIONE ORGANICA REGIONALE

ARTICOLO 27 Dotazione organica regionale

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 28 Disposizioni finanziarie

CAPO VIII

NORME FINALI

ARTICOLO 29 Approvazione del piano

ARTICOLO 30 Modificazioni di norme

ARTICOLO 31 Abrogazioni di norme

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

(Servizio sanitario regionale)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, nell'esercizio delle competenze ad essa spettanti ai sensi dell'art. 3, comma primo, lett. l) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), provvede alla tutela della salute secondo i principi e gli obiettivi stabiliti dagli art. 3 e 32 della Costituzione, dagli art. 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, mediante il Servizio sanitario regionale.

2. Il Servizio sanitario regionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati, nell'ambito territoriale della Regione, alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione. Esso opera senza distinzione di condizioni individuali e sociali e secondo modalità che assicurino l'uguaglianza dei cittadini, garantendone altresì la partecipazione.

3. Nell'ambito del Servizio sanitario regionale è promosso il coordinamento con gli interventi di competenza di tutti gli enti ed organismi che svolgono, nel settore sociale, attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività. In particolare è assicurato il coordinamento con i servizi socio-assistenziali.

Art. 2

(Funzioni esercitate dall'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta)

1. In relazione a quanto previsto dalla legge regionale 8 giugno 1994, n. 24 (Trasformazione in Azienda regionale dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta: organi di gestione), le funzioni amministrative relative alla gestione del Servizio sanitario regionale sono svolte dall'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, di seguito denominata USL, fatte salve le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente capo.

Art. 3

(Funzioni di competenza della Regione)

1. Nel rispetto dei principi contenuti nella legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), nei riguardi delle attività comprese nel Servizio sanitario regionale e di quelle relative ai servizi socio-assistenziali:

a) il Consiglio regionale determina gli indirizzi di natura politica e programmatica in materia di tutela della salute fissandone le relative risorse finanziarie;

b) la Giunta regionale:

1) provvede all'assegnazione e all'erogazione delle risorse finanziarie;

2) svolge funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo;

3) determina le modalità di partecipazione degli utenti e dei loro familiari alle spese di funzionamento dei servizi socio-assistenziali, gestiti sia direttamente sia da parte degli enti locali;

4) esercita le funzioni e competenze in materia di:

4.1 minori, disabili e prevenzione del disagio, anche mediante interventi di assistenza economica;

4.2 formazione degli operatori socio-assistenziali;

4.3 invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;

4.4 Osservatorio epidemiologico regionale;

4.5 veterinaria, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 16 agosto 1994, n. 45, istitutiva del Servizio veterinario regionale;

4.6 autorizzazione e vigilanza in materia di tutela sanitaria dell'ambiente, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia);

4.7 formazione e revisione della pianta organica delle farmacie e istituzione di dispensari farmaceutici ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica).

2. Le competenze prefettizie in materia di tossicodipendenze di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sono svolte, su delega del Presidente della Giunta regionale, da un funzionario di qualifica unica dirigenziale dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 le competenti strutture della Regione si avvalgono dei servizi dell'USL.

4. La Regione può trasferire o delegare proprie competenze agli enti locali attribuendo agli stessi i mezzi finanziari necessari.

5. La Giunta regionale adotta schemi-tipo per la stipulazione di convenzioni con istituzioni private per la gestione di servizi socio-assistenziali.

Art. 4

(Funzioni di competenza degli enti locali)

1. Gli enti locali provvedono in modo uniforme alla gestione dei servizi nei seguenti settori:

a) assistenza agli anziani;

b) asili nido e servizi alternativi;

c) assistenza domiciliare integrata rivolta a tutta la popolazione.

2. Gli enti locali esercitano le loro funzioni in modo coordinato e integrato con la Regione e l'USL; a tal fine si procede mediante la stipula di accordi di programma.

3. Le prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative, nonché le forniture farmaceutiche e parafarmaceutiche, presso la rete dei servizi socio-sanitari integrati gestiti dagli enti locali, sono assicurate dall'USL.

4. Il personale già appartenente al ruolo speciale di cui alla legge regionale 5 aprile 1990, n. 12 (Testo unificato delle norme regionali per il personale addetto ai servizi a favore delle persone anziane ed inabili di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93), è trasferito agli enti locali o loro consorzi ai quali è assicurata dalla Regione la totale copertura dei relativi costi.

5. Gli infermieri professionali titolari di un posto di ruolo presso il Comune di Aosta alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti, con la qualifica di operatore professionale collaboratore, all'USL, conservando interamente ai fini retributivi e previdenziali, in analogia a quanto previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), l'anzianità maturata nel ruolo.

CAPO II

PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE

Art. 5

(Servizio socio-assistenziale)

1. Il Servizio socio-assistenziale regionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati, nell'ambito territoriale della Regione, a promuovere il benessere delle persone, a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione sociale.

Art. 6

(Durata e modalità di approvazione)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione informa la propria attività al metodo della programmazione, in armonia con i contenuti e gli indirizzi del piano socio-sanitario regionale, di seguito denominato piano, secondo le disposizioni del presente capo.

2. Il piano ha durata triennale ed è approvato con legge regionale.

Art. 7

(Contenuti)

1. Il piano contiene in particolare:

a) la determinazione degli obiettivi da realizzare, nel triennio, con riferimento a quelli previsti dall'art. 1 del d.lgs. 502/1992, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 517/1993; nell'ambito di tali obiettivi sono stabilite le modalità per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, in modo da rendere certa ed esigibile la fruizione delle stesse da parte degli aventi titolo, e al fine di assicurare livelli minimi di prestazioni socio-sanitarie su tutto il territorio regionale;

b) le procedure e le modalità per le verifiche periodiche sullo stato di attuazione del piano stesso.

2. Il piano contiene altresì le ulteriori indicazioni e determinazioni ad esso demandate da norme di legge statali o regionali.

3. Le indicazioni contenute nel piano hanno valore di indirizzo per l'attività programmatoria esercitata dalla Giunta regionale e per l'attività gestionale esercitata dall'USL.

Art. 8

(Finalità)

1. Il piano persegue le seguenti finalità:

a) la promozione e tutela della salute fisica, psichica e sociale dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e delle comunità, mediante interventi finalizzati alla rimozione delle cause di nocività, di disagio e di malattia, potenziando in particolare le attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e garantendo altresì la continuità terapeutica ed assistenziale;

b) l'erogazione di livelli uniformi di assistenza che superino gli squilibri fra domanda e offerta di servizi socio-sanitari nelle diverse aree del territorio regionale perseguendo in maniera diffusa livelli qualitativi elevati di assistenza nonché la garanzia per i cittadini di uguali opportunità di accesso alle attività ed alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate ai sensi della normativa vigente;

c) il raggiungimento di una più elevata efficacia e produttività del sistema di servizi socio-sanitari regionali, migliorando la qualità dei servizi resi e razionalizzando l'uso delle risorse;

d) l'umanizzazione dei servizi con particolare riguardo all'assistenza ospedaliera ed ai servizi residenziali per non autosufficienti;

e) la realizzazione della piena integrazione programmatica ed operativa tra servizi sanitari e socio-assistenziali e tra le loro rispettive articolazioni interne entro ambiti territoriali omogenei;

f) la promozione della partecipazione e lo sviluppo delle diverse forme di collaborazione ed accordo tra le istituzioni pubbliche e il comparto privato e del privato sociale;

g) la qualificazione tecnico-scientifica del servizio socio-sanitario attraverso l'applicazione di conoscenze e metodiche innovative;

h) la valorizzazione della solidarietà organizzata e della famiglia, come condizioni qualitative per una maggiore tutela della persona;

i) il contrasto e la riduzione delle condizioni di rischio e di emarginazione psicosociale nella popolazione;

l) la qualificazione dell'assistenza farmaceutica.

Art. 9

(Obiettivi)

1. Il piano persegue due macroobiettivi strategico-politici:

a) l'utilizzazione delle previsioni di cui all'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ribadite dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), al fine di giungere ad una sempre più completa autonomia programmatoria e gestionale;

b) l'avvio di sinergie fra il sistema pubblico e il sistema privato per la gestione dei servizi socio-sanitari mediante formule organizzative di tipo aziendale.

2. Gli obiettivi che si intendono raggiungere in applicazione dei macroobiettivi di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) il progressivo recupero della mobilità ospedaliera interregionale, intendendosi con questa espressione la necessità di operare gli opportuni interventi al fine di ridurre ed eliminare progressivamente il flusso di pazienti che si rivolgono, per patologie di base, presso strutture pubbliche ubicate in altre regioni;

b) la ridefinizione, l'omogeneizzazione e il miglioramento della qualità delle prestazioni;

c) il potenziamento della rete dei servizi socio-sanitari integrati;

d) la riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera;

e) il progressivo coinvolgimento dell'utenza nelle scelte di politica socio-sanitaria;

f) il completamento del processo di aziendalizzazione dell'USL;

g) la revisione del ruolo del medico di medicina generale;

h) l'istituzione del servizio di emergenza sanitaria territoriale e del servizio di continuità assistenziale.

CAPO III

NORME REGOLANTI I RAPPORTI TRA REGIONE E USL

Art. 10

(Strumenti del potere di indirizzo)

1. La Giunta regionale esercita il proprio potere di indirizzo nei confronti dell'USL, oltre che mediante il piano di cui al Capo II, anche tramite i seguenti altri strumenti:

a) il contratto di programma;

b) la nomina e la decadenza del direttore generale dell'USL;

c) la verifica della qualità dei servizi resi dall'USL.

2. Per quanto attiene al comma 1, lett. b) e c), si rinvia, rispettivamente, alle previsioni di cui agli art. 3 e 9 della l.r. 24/1994 ed alle disposizioni relative al controllo di gestione introdotte dal capo VIII della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19 (Norme sull'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517).

Art. 11

(Contratto di programma)

1. Il contratto di programma, sottoscritto annualmente tra la Regione e l'USL dopo la predisposizione del bilancio regionale, contiene:

a) l'indicazione puntuale delle risorse che la Regione trasferisce all'USL sia per la gestione sia per gli investimenti;

b) gli obiettivi da perseguire;

c) i risultati attesi.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE DELL'USL

Art. 12

(Articolazione dell'USL)

1. L'USL è articolata in due aree, in un ufficio di alta direzione e nel dipartimento di prevenzione di cui alla l.r. 41/1995.

2. Le aree sono le seguenti:

a) area territoriale;

b) area ospedaliera.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Servizi dell'USL, fatti salvi i Servizi n. 1 e n. 5, già conglobati nel Dipartimento di prevenzione ai sensi della l.r. 41/1995, ed i Servizi n. 7 e n. 8, trasformati in Dipartimento interdivisionale per le funzioni amministrative ai sensi dell'art. 22, comma 2, sono trasformati in aree.

4. La trasformazione dei Servizi in aree avviene nel modo di seguito specificato:

Servizi Aree

Servizio di medicina legale Area territoriale

Servizio di assistenza Area territoriale

sanitaria di base

Servizio di assistenza Area ospedaliera

specialistica, ospedaliera

ed extraospedaliera,

integrativa della

assistenza di base

Servizio socio-assistenziale Area territoriale.

Art. 13

(Area territoriale)

1. L'area territoriale comprende il complesso delle attività utilmente erogabili sul territorio e si articola in:

a) 14 distretti socio-sanitari di base;

b) 4 macrodistretti.

Art. 14

(Direttore dell'area territoriale)

1. All'area territoriale è preposto un direttore che coordina le attività svolte in essa.

2. Il direttore dell'area territoriale è assunto con provvedimento motivato del direttore generale fra i laureati in medicina che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno tre anni una qualificata attività di direzione tecnica, amministrativa o sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

3. Il rapporto di lavoro conseguente alla nomina è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato a termine di durata quinquennale e rinnovabile. Detto rapporto non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.

4. Il contenuto del contratto di lavoro del direttore dell'area territoriale è stabilito con provvedimento del direttore generale.

5. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, il direttore generale procede alla risoluzione del contratto e dichiara la decadenza del direttore di area territoriale nominandone uno nuovo.

6. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del direttore di area territoriale, le relative funzioni sono svolte da uno dei direttori di macrodistretto designato a tal fine con deliberazione del direttore generale. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi, si procede alla sostituzione, che avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

7. Qualora come direttore dell'area territoriale sia nominato un dipendente dell'USL, lo stesso, per tutta la durata del rapporto di lavoro conseguente alla nomina, è collocato in regime di aspettativa senza assegni.

Art. 15

(Distretti socio-sanitari di base)

1. I distretti socio-sanitari di base costituiscono gli ambiti territoriali in cui si sviluppa la funzione di tutela socio-sanitaria del cittadino e di garanzia dei livelli uniformi di assistenza.

2. Gli ambiti territoriali dei distretti sono quelli previsti dall'allegato A alla legge regionale 29 novembre 1978, n. 60 (Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Regione).

3. Compito dei distretti è l'erogazione dei servizi di prima istanza e di pronto intervento in uniformità alle prescrizioni del piano socio-sanitario regionale ed alle direttive emanate dai direttori dei macrodistretti ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 2, e dell'art. 17, comma 7.

Art. 16

(Macrodistretti)

1. I macrodistretti costituiscono articolazione organizzativa funzionalmente dipendente dall'alta direzione. Hanno compiti di coordinamento del territorio di competenza e, quindi, coordinano le attività dei distretti di riferimento, fatte salve le competenze di base di cui all'art. 15, comma 3.

2. I macrodistretti, per il tramite dei loro direttori, coordinano le attività svolte nel bacino di utenza e gestiscono il budget assegnandolo ai singoli distretti.

3. Gli ambiti territoriali dei macrodistretti sono quelli previsti nel paragrafo 4.4.1 del piano allegato alla presente legge.

Art. 17

(Direttori di macrodistretto)

1. I direttori di macrodistretto sono assunti con provvedimento motivato del direttore generale fra i laureati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno un anno una qualificata attività di direzione tecnica, amministrativa o sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il rapporto di lavoro conseguente alla nomina è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato a termine, di durata quinquennale e rinnovabile. Detto rapporto non può comunque protrarsi oltre il settantacinquesimo anno di età.

3. I contenuti del contratto di lavoro dei direttori di macrodistretto sono stabiliti con deliberazione del direttore generale.

4. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, il direttore generale procede alla risoluzione del contratto e dichiara la decadenza del direttore di macrodistretto nominandone uno nuovo.

5. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento di un direttore di macrodistretto, le relative funzioni sono svolte da uno degli altri direttori di macrodistretto designato a tal fine con deliberazione del direttore generale. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione, che avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

6. Qualora come direttore di macrodistretto sia nominato un dipendente dell'USL, lo stesso, per tutta la durata del rapporto di lavoro conseguente alla nomina, è collocato in regime di aspettativa senza assegni.

7. A ciascun direttore di macrodistretto è assegnato un budget da utilizzarsi per le finalità e gli scopi di cui al capo III della l.r. 19/1996.

Art. 18

(Area ospedaliera)

1. L'area ospedaliera comprende tutti i servizi ospedalieri ed è suddivisa in unità operative e moduli.

Art. 19

(Direttore di area ospedaliera)

1. Il direttore di area ospedaliera coincide con il dirigente medico responsabile delle funzioni igienico-organizzative del presidio ospedaliero previsto dall'art. 4, comma 9, del d.lgs. 502/1992, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. f), del d.lgs. 517/1993.

2. Ai fini del conferimento dell'incarico di direttore di area ospedaliera, fino all'emanazione dei regolamenti che determinano i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale previsti dall'art. 2, comma 1bis, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 gennaio 1997, n. 4, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1septies del d.l. 583/1996, convertito nella l. 4/1997.

Art. 20

(Accertamento della conoscenza della lingua francese del direttore dell'area territoriale, dei direttori dei macrodistretti e del direttore di area ospedaliera. Costituzione di commissione)

1. Prima dell'adozione del provvedimento di assunzione, il direttore dell'area territoriale, i direttori dei macrodistretti ed il direttore di area ospedaliera devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.

2. Per l'accertamento della conoscenza della lingua francese delle figure di cui al comma 1 è costituita un'unica commissione, composta da:

a) il direttore generale, che la presiede;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità;

c) un insegnante in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole medie superiori, designato con deliberazione della Giunta regionale, quale membro esperto.

3. La prova di accertamento della conoscenza della lingua francese consiste in una conversazione. Chi non riporta la sufficienza, pari a sei decimi, in tale prova non può essere nominato direttore dell'area territoriale, direttore di macrodistretti o direttore di area ospedaliera.

4. Sono esentati dal sottoporsi all'accertamento della conoscenza della lingua francese coloro che abbiano superato con esito positivo analoga prova prevista dall'art. 6 della l.r. 24/1994, ai fini dell'inserimento nell'elenco regionale per la nomina a direttore generale, o dall'art. 19 della l.r. 24/1994, ai fini della nomina a direttore amministrativo, direttore sanitario o coordinatore dei servizi sociali dell'USL, o dall'art. 10 della l.r. 41/1995, ai fini della nomina a direttore generale dell'ARPA, o abbiano superato con esito positivo la prova preliminare di lingua francese per un concorso ad un posto di qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale o ad un posto di primario (2° livello dirigenziale) dell'USL.

Art. 21

(Istituzione di nuove unità

operative e transito di unità operative

all'istituenda area territoriale)

1. All'articolazione del Servizio di assistenza sanitaria specialistica, ospedaliera ed extraospedaliera, integrativa dell'assistenza di base di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1988, n. 56 (Aggiornamento del piano socio-sanitario della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1983/1985), come modificato dall'art. 40, comma 3, della l.r. 41/1995, destinato a transitare, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, all'area ospedaliera sono aggiunte le seguenti unità operative:

"31ter) dermatologia;

31quater) urologia;

31quinquies) chirurgia toracica."

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Unità operativa di soccorso sanitario 118 (UO 118) e l'Unità operativa di traumatologia territoriale, istituite dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 70 (Organizzazione del sistema di emergenza sanitaria), transitano dal Servizio n. 4 dell'USL (Servizio di assistenza specialistica, ospedaliera ed extraospedaliera, integrativa dell'assistenza di base) al Servizio n. 3 (Servizio di assistenza sanitaria di base) e, quindi, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, transitano dall'area ospedaliera all'area territoriale.

Art. 22

(Dipartimenti)

1. Il dipartimento costituisce l'aggregazione delle unità operative che mantengono la loro autonomia, indipendenza e responsabilità, ma che riconoscono la propria interdipendenza funzionale adottando un comune codice di comportamento clinico-assistenziale.

2. Funzioni trasversali che coinvolgono entrambe le aree sono garantite da dipartimenti interdivisionali.

Art. 23

(Ufficio di alta direzione)

1. L'ufficio di alta direzione è composto dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.

2. Compito dell'ufficio di alta direzione è la definizione delle strategie e del controllo strategico dell'USL.

3. Per quanto riguarda le competenze delle figure di cui al comma 1 si rinvia alle previsioni della l.r. 24/1994.

CAPO V

MEZZI DI PROGRAMMAZIONE DELL'USL

Art. 24

(Piano strategico di sviluppo)

1. Il piano strategico di sviluppo costituisce lo strumento ufficiale della pianificazione aziendale dell'USL e contiene:

a) il budget;

b) la dotazione organica.

Art. 25

(Dotazione organica dell'USL)

1. La dotazione organica complessiva numerica dell'USL, stabilita dall'allegato C alla l.r. 56/1988, è aumentata di n. 3 posti di primario (2° livello dirigenziale) per far fronte alle esigenze derivanti dall'istituzione delle tre nuove unità operative previste dall'art. 21 e di due posti di operatore professionale collaboratore in applicazione dell'art. 4, comma 5.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i 141 posti di operatore professionale di 2a categoria come rideterminati, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), con la deliberazione del Direttore generale dell'USL n. 1550 in data 2 maggio 1995, successivamente modificata dalla deliberazione n. 1752 in data 15 maggio 1995, sono trasformati in altrettanti posti di operatore professionale di 1a categoria, personale infermieristico, infermieri professionali, con l'avvertenza che i 46 posti vacanti possono essere coperti secondo la vigente normativa per l'accesso ai posti dell'USL, mentre i rimanenti 95 posti, collocati in soprannumero e ad esaurimento del personale attualmente in servizio, sono coperti man mano che si rendono vacanti;

b) 25 posti di ausiliario socio-sanitario sono trasformati in altrettanti posti di operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA).

3. La suddivisione del personale fra le varie unità operative ed unità dipartimentali effettuata dall'allegato C alla l.r. 56/1988 è soppressa; l'assegnazione del personale è effettuata con provvedimento del direttore generale.

4. Ogni anno, sulla base delle previsioni del contratto di programma, l'USL verifica la congruità della dotazione organica e, previo esame dei carichi di lavoro, a condizione che sia garantita la relativa copertura finanziaria, con provvedimento del direttore generale vengono eventualmente rideterminate sia la consistenza numerica che le figure professionali necessarie e la nuova dotazione organica è inserita nel piano strategico di sviluppo.

5. In sede di prima applicazione la verifica della congruità della dotazione organica è effettuata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed in ogni caso in sede di approvazione del primo piano strategico di sviluppo.

Art. 26

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente capo si applicano le norme sull'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'USL contenute nella l.r. 19/1996.

CAPO VI

MODIFICAZIONI ALLA DOTAZIONE

ORGANICA REGIONALE

Art. 27

(Dotazione organica regionale)

1. Dalla consistenza complessiva della dotazione organica prevista dall'allegato A alla legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale), come modificata dalla legge regionale 13 dicembre 1995, n. 49, sono portati in diminuzione quattro posti di educatore professionale (7a qualifica funzionale) e sono corrispondentemente aumentati sei posti di assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST - 5a qualifica funzionale).

2. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1, valutata in lire 60 milioni, a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti già iscritti ai capitoli 30500 e 30501 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996/1998.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 28

(Disposizioni finanziarie)

1. Annualmente, con legge finanziaria, la Regione stabilisce le risorse complessive necessarie al funzionamento del sistema socio-sanitario regionale nel successivo triennio, in armonia con i principi e le linee di indirizzo contenuti nella presente legge.

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 29

(Approvazione del piano)

1. E' approvato il piano per il triennio 1997/1999 allegato alla presente legge.

Art. 30

(Modificazioni di norme)

1. Il comma secondo dell'art. 16 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 (Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili) è sostituito dal seguente:

"Le quote di partecipazione degli utenti sono riscosse dall'ente gestore e vengono scomputate dalle spese di cui all'art. 18."

2. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale) è sostituito dal seguente:

"4. Il servizio mensa è gratuito per il personale educativo che contestualmente sia tenuto ad assicurare l'assistenza ai portatori di handicap. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio."

3. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate) è sostituito dal seguente:

"2. L'intervento della Regione si attua mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione, l'acquisto, la costruzione, compresa l'acquisizione di aree, la ristrutturazione e l'ampliamento di stabili destinati all'assistenza delle persone di cui al comma 1."

4. Il comma 1 dell'art. 17 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:

"1. Il Direttore sanitario è assunto con provvedimento motivato dal Direttore generale fra i laureati in medicina che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione."

5. Il comma 2 dell'art. 17 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del conferimento dell'incarico di Direttore sanitario, fino all'emanazione dei regolamenti che determinano i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale previsti dall'art. 2, comma 1bis del d.l. 583/1996, convertito, con modificazioni nella l. 4/1997, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1septies, del d.l. 583/1996, convertito, con modificazioni nella l. 4/1997."

6. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77 (Norme in materia di asili-nido) è sostituito dal seguente:

"1. Possono essere ammessi i bambini di età compresa tra i nove mesi e i tre anni. Le domande di ammissione e quelle di rinnovo sono presentate entro i termini stabiliti dall'ente gestore."

7. L'art. 38 della l.r. 77/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 38

(Partecipazione degli utenti alle spese)

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti gestori, individua i criteri per la partecipazione dei genitori o di chi ne fa le veci alle spese del servizio, fermo restando che spetta ai suddetti enti la determinazione delle tariffe ai sensi della normativa vigente."

Art. 31

(Abrogazioni di norme)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 (Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta per la costituzione del servizio socio-sanitario regionale);

b) la legge regionale 21 aprile 1981, n. 21 (Articolazione organizzativa e funzionamento del servizio socio-sanitario regionale);

c) la legge regionale 9 giugno 1981, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2: Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta per la costituzione del servizio socio-sanitario regionale);

d) la legge regionale 23 giugno 1983, n. 66 (Piano socio-sanitario della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1983/1985);

e) gli allegati A e D alla l.r. 56/1988;

f) la l.r 12/1990;

g) la legge regionale 19 agosto 1992, n. 41 (Interventi finanziari della Regione per case di riposo convenzionate per anziani ed inabili);

h) la legge regionale 19 luglio 1995, n. 26 (Modificazioni alla legge regionale 5 aprile 1990, n. 12 (Testo unificato delle norme regionali per il personale addetto ai servizi a favore delle persone anziane ed inabili di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93)).