Legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 - Testo vigente

Legge regionale 10 aprile 1997, n. 12

Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta.

(B.U. 22 aprile 1997, n. 18).

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Art. 2 Classificazione e destinazione dei beni

Art. 3 Generalità sulla tenuta degli inventari

Art. 4 Ricognizione periodica e rinnovo degli inventari

CAPO II

REGIME DEI BENI DEL DEMANIO

E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE INDISPONIBILE

ART. 5 Inventario

Art. 6 Utilizzo dei beni

Art. 7 Autotutela

CAPO III

GESTIONE DEI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

Art. 8 Inventario

Art. 9 Acquisti

Art. 10 Affitto, locazione, comodato

Art. 11 Alloggi di servizio

Art. 12 Gestione

Art. 13 Alienazione dei beni

Art. 14 Modalità e procedura

Art. 15 Permute

Art. 16 Costituzione di diritti reali

Art. 17 Donazioni e altre liberalità

Art. 18 Valutazione e prezzo

CAPO IV

BENI MOBILI E STRUMENTALI

Art. 19 Classificazione

Art. 20 Programmazione degli acquisti

Art. 21 Acquisti

Art. 22 Inventario

Art. 23 Valore dei beni inventariati

Art. 24 Consegnatari

Art. 25 Comodato

Art. 26 Cessione dei beni non più utilizzabili

Art. 27 Cessione a titolo oneroso

Art. 28 Cessione gratuita

Art. 29 Eliminazione di beni dall'inventario

Art. 29bis Donazioni

CAPO V

PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

Art. 30 Inventario

Art. 31 Acquisizione di partecipazioni

Art. 32 Acquisizioni dirette

Art. 33 Partecipazione alla costituzione di nuove società

Art. 34 Modalità

Art. 35 Condizioni

Art. 36 Previsioni statutarie

Art. 37 Gestione

Art. 38 Cessioni

Art. 39 Modalità di cessione

Art. 40 Offerte pubbliche di vendita

Art. 41 Trattative dirette

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 Norme transitorie

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina il regime dei beni della Regione, ai sensi degli art. 5, 6 e 7 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta) e degli art. 822 e seguenti del codice civile.

Art. 2

(Classificazione e destinazione dei beni)

1. I beni della Regione si suddividono in:

a) beni demaniali;

b) beni patrimoniali indisponibili;

c) beni patrimoniali disponibili.

2. I beni patrimoniali si distinguono in mobili ed immobili.

3. Costituiscono il demanio regionale i beni, indicati nell'art. 822 del codice civile, di proprietà della Regione o ad essa trasferiti ai sensi dell'art. 5 dello Statuto speciale.

4. Costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione i seguenti beni:

a) le foreste;

b) i beni in concessione alla Regione ai sensi degli art. 7 e 11 dello Statuto speciale;

c) le cave e torbiere quando la disponibilità è sottratta al proprietario;

d) le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo;

e) gli immobili destinati a sede di uffici pubblici, con relativi arredi ed attrezzature;

f) altri beni destinati a pubblico servizio.

5. Costituiscono il patrimonio disponibile tutti gli altri beni diversi da quelli indicati nei commi 3 e 4, ivi comprese le partecipazioni finanziarie.

6. Fermo restando quanto previsto nei commi 3 e 4, l'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate al comma 1 è disposta, in sede di prima applicazione della presente legge, con provvedimento dichiarativo della Giunta regionale, tenuto conto della natura, delle caratteristiche e della destinazione dei singoli beni.

7. Per i beni successivamente acquisiti l'assegnazione è disposta dallo stesso organo che approva l'acquisizione, con i medesimi criteri di cui al comma 6.

8. La Giunta regionale dispone il passaggio dei beni da una categoria all'altra, previo accertamento del mutamento definitivo della loro destinazione.

9. Dell'avvenuta adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui al comma 8 è dato avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3

(Generalità sulla tenuta degli inventari)

1. L'inventario generale dei beni della Regione è tenuto presso la competente struttura dell'Assessorato del bilancio e delle finanze e si compone degli inventari di ciascuna delle categorie di beni indicati all'art. 2, comma 1, suddivisi, per quanto concerne le categorie di cui alle lett. b) e c) dello stesso comma, in beni immobili e mobili.

2. L'inventario delle partecipazioni finanziarie costituisce apposita sezione nell'ambito della categoria dei beni mobili di cui al comma 1.

3. I beni della Regione sono iscritti in appositi specifici inventari settoriali, tenuti ed aggiornati dalle competenti strutture secondo le norme contenute nei successivi articoli.

4. Con provvedimenti della Giunta regionale, e, per quanto di competenza del Consiglio regionale, del relativo Ufficio di Presidenza, sono determinati i soggetti responsabili e le modalità per la redazione e la tenuta degli inventari.

5. La tenuta delle scritture inventariali deve avvenire, ove possibile, tramite sistemi informatici, onde consentire l'utilizzo dei dati ivi contenuti al fine del controllo di gestione e della redazione del rendiconto generale.

6. Per i beni del Consiglio regionale gli inventari sono tenuti e aggiornati dallo stesso, nell'ambito della propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile.

7. Gli inventari sono pubblici e chiunque può prenderne visione, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione).

8. I beni di terzi in uso alla Regione a qualsiasi titolo sono annotati in appositi registri che non fanno parte dell'inventario.

Art. 4

(Ricognizione periodica e rinnovo degli inventari)

1. La ricognizione dei beni iscritti negli inventari e l'aggiornamento dei relativi valori hanno luogo periodicamente, anche a rotazione, a scadenze non superiori a dieci anni.

2. La ricognizione dei beni ha luogo altresì al momento della consegna o della riconsegna dei beni di cui all'art. 24.

3. I funzionari preposti alla tenuta degli inventari dei beni di cui all'art. 3 sono responsabili dei beni loro affidati finché non ne abbiano ottenuto il legale discarico ed hanno l'obbligo di vigilare sul buon uso, sulla custodia e sulla funzionalità dei beni stessi. Essi accertano gli eventuali danni arrecati dai terzi ai beni loro assegnati per le relative azioni di tutela; non sono responsabili dell'abusivo e colpevole deterioramento dei beni regolarmente dati in uso o affidati o subconsegnati se non in quanto abbiano omesso di esercitare la vigilanza di loro competenza.

CAPO II

REGIME DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE INDISPONIBILE

Art. 5

(Inventario)

1. L'inventario dei beni del demanio regionale consiste in uno stato descrittivo e valutativo in coerenza con i rispettivi catasti e, per quelli trasferiti dallo Stato, con i provvedimenti dichiarativi di trasferimento e i conseguenti verbali di consegna. L'inventario deve contenere l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni.

2. L'inventario dei beni immobili del patrimonio indisponibile consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, almeno le seguenti indicazioni:

a) descrizione e caratteristiche del bene;

b) dimensioni, ubicazione e dati catastali;

c) destinazione urbanistica;

d) titolo di provenienza;

e) vincoli di natura reale;

f) valore;

g) uso o servizio speciale a cui sono destinati e durata di tale destinazione;

h) concessioni, diritti a favore di terzi e relativi titoli;

i) reddito e ammortamento.

Art. 6

(Utilizzo dei beni)

1. I beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione possono anche essere utilizzati per finalità particolari, purché queste siano compatibili e non contrastino con la natura pubblicistica del bene, fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.

2. L'uso particolare dei beni di cui al comma 1 può essere accordato mediante concessione.

3. La concessione è assentita con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia, salvo quanto stabilito al comma 4. L'atto di concessione deve indicare: (01)

a) l'uso per il quale la concessione è disposta;

b) la durata del rapporto;

c) l'onere di concessione;

d) le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito;

e) le eventuali garanzie;

f) il divieto di subconcessione ovvero la facoltà di subconcessione, previa autorizzazione della Regione;

g) le altre particolari condizioni derivanti dalla peculiarità del bene.(1)

3bis.(2)

4. Quando il concessionario è un ente che opera senza fine di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità riconosciute dalla Regione di interesse pubblico, il canone può non essere richiesto. In tal caso, la concessione è deliberata dalla Giunta regionale, su proposta del dirigente della struttura regionale competente in materia. (3)

5. Nel caso di concessione per consentire l'attraversamento di strade o per la realizzazione di strade, elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti e altre simili opere di interesse pubblico, sia aeree che interrate, il canone annuo di concessione può essere sostituito da una congrua indennità.

6. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite alla Regione senza il pagamento di alcun indennizzo, salvo il diritto della stessa a richiedere la riduzione in pristino del bene concesso a carico del concessionario e salvo quanto disposto al comma 9.

7. La revoca della concessione è disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia in caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi del concessionario o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tali casi il bene è immediatamente ripetibile e la revoca non comporta il riconoscimento di alcuna indennità a favore del concessionario. (3a)

8. I beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione possono essere trasferiti agli enti locali, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle leggi regionali, qualora ciò non risulti in contrasto con la natura pubblicistica del bene.

9. Gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico che necessitano di opere di restauro conservativo o di manutenzione straordinaria possono essere concessi a terzi, stabilendo la durata della concessione in relazione al tipo di intervento da eseguire a carico del concessionario. In tale caso la concessione disciplina i termini e le modalità degli interventi, le condizioni per l'esecuzione, le garanzie che la competente Soprintendenza dell'Amministrazione regionale riterrà di imporre per la migliore tutela del bene vincolato. Gli obblighi e le opere poste a carico del concessionario possono costituire il corrispettivo per l'utilizzazione del bene.

10. Le norme di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche per i casi di subconcessione previsti dagli art. 7 e 11 dello Statuto speciale.

Art. 7

(Autotutela)

1. Per la tutela dei beni del demanio regionale, ai sensi dell'art. 823 del codice civile, si procede normalmente in via amministrativa con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il decreto è notificato ai soggetti interessati ed intima il ripristino della situazione di diritto o di fatto, indicando, in caso di inosservanza, i successivi adempimenti dell'Amministrazione regionale volti ad assicurare la tutela del bene.

3. Ove il bene del demanio regionale sia assegnato a qualsiasi titolo agli enti locali, l'azione di autotutela è esercitata dagli enti stessi.

4. Gli enti locali, nonché gli eventuali soggetti concessionari, sono comunque tenuti a segnalare tempestivamente alla competente struttura regionale le situazioni che determinano la necessità di agire in difesa del bene demaniale.

5. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà dei soggetti legittimati di valersi dei mezzi ordinari a tutela della proprietà e del possesso dei beni.

CAPO III

GESTIONE DEI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

Art. 8

(Inventario)

1. L'inventario dei beni immobili del patrimonio disponibile consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, almeno le indicazioni previste dall'art. 5, comma 2.

Art. 9

(Acquisti)(4)

1. La Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il programma degli acquisti immobiliari che essa intende effettuare, in relazione alle esigenze di intervento delle strutture dell'Amministrazione regionale; il programma conserva validità ed efficacia sino a quando non sia approvato un nuovo programma.

2. Nel programma degli acquisti sono indicati:

a) le strutture richiedenti gli acquisti;

b) la tipologia dei beni;

c) i comuni ove i beni sono ubicati;

d) la destinazione prevista per i beni.

3. All'acquisto dei beni elencati nel programma provvede la Giunta regionale, previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'art. 18.

4. In casi di necessità ed urgenza è consentito, con deliberazione del Consiglio regionale, l'acquisto di beni non inseriti nel programma.

5. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale possono procedere agli acquisti necessari alla Regione a trattativa privata preceduta, ove possibile, da idonei avvisi pubblici.

6. L'acquisto di beni immobili è ammesso qualora i beni già esistenti nel patrimonio regionale non siano adeguati alle finalità previste.

7. In caso di acquisto di un bene immobile, nel quale trasferire un'attività istituzionale già esercitata altrove, deve essere indicata la destinazione da attribuire al bene lasciato libero.

7bis. Il presente articolo non si applica al trasferimento in proprietà di beni immobili realizzati, nell'interesse della Regione, con risorse in tutto o in parte a carico di soggetti privati sulla base di opzioni di acquisto previste sin dall'avvio delle procedure di affidamento e nel relativo contratto. In tale caso, all'acquisto dei beni immobili provvede la Giunta regionale, previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'articolo 18, tenuto conto di quanto previsto, ai fini della determinazione del prezzo di trasferimento in proprietà, nella determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio della procedura di affidamento e nel relativo contratto. (4a)

Art. 10

(Affitto, locazione, comodato)(5)

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile della Regione possono essere dati in affitto, in locazione o in comodato dalla Giunta regionale, secondo le norme del codice civile e delle leggi speciali.

2. La Giunta regionale individua i casi in cui il bene è ceduto in godimento con provvedimento dirigenziale.

3. I contratti di locazione e di affitto possono essere conclusi a seguito di trattativa privata preceduta da idonei avvisi pubblici; nel caso vi siano più richieste, si procede all'espletamento di gara ufficiosa. Qualora alla gara ufficiosa partecipi un ente pubblico questo è preferito, a parità di condizioni, agli altri partecipanti. Tali contratti sono rinnovabili.

4. E' consentito il ricorso alla trattativa privata senza pubblicazione di avvisi ove sussistano motivate ragioni, ovvero quando il contratto abbia luogo a favore di enti pubblici o abbia ad oggetto la locazione di beni destinati ad attività industriale o artigianale, previa valutazione positiva, in tal caso, da parte delle strutture regionali competenti in materia di industria o di artigianato, del progetto imprenditoriale presentato dai richiedenti. La trattativa viene svolta sulla base del canone determinato, in relazione ai valori di mercato, secondo le modalità di cui all'art. 18.

5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Dismissione di beni del patrimonio immobiliare regionale in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2 (Legge finanziaria per gli anni 1994/1996)), per le locazioni di unità abitative a persone ultrassessantenni o aventi nel proprio nucleo familiare una persona con handicap.

6. I beni immobili del patrimonio disponibile della Regione possono essere concessi in godimento, a titolo gratuito, esclusivamente a favore di enti che non perseguono fini di lucro, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, qualora riconosciute dalla Regione di interesse pubblico in ambito sociale, culturale o educativo.

7. E' facoltà dell'Amministrazione regionale, in deroga alle procedure previste dal comma 3, assegnare in locazione unità immobiliari del proprio patrimonio a soggetti occupanti unità immobiliari di proprietà regionale di cui è necessario ottenere la disponibilità per adibirle ad attività tendenti al conseguimento di fini istituzionali o per ristrutturarle o per restaurarle.

Art. 11

(Alloggi di servizio)

1. Gli alloggi assegnati a custodi o a personale la cui presenza sul luogo di lavoro è inderogabilmente richiesta per l'adempimento di un pubblico servizio sono concessi gratuitamente. L'atto di concessione, disposto dalla Giunta regionale, è corredato di un disciplinare che stabilisce gli obblighi del concessionario.

2. Sono comunque a carico del concessionario le spese di ordinaria manutenzione e quelle per i consumi.

3. Sono fatte salve le norme in materia di alloggi di servizio per il personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta (*).

Art. 12

(Gestione)

1. Alla gestione dei beni immobili del presente capo la Regione provvede direttamente oppure mediante affidamento a terzi, qualora ciò sia ritenuto più conveniente e vantaggioso per l'Amministrazione.

1 bis. Per la gestione dei beni immobili da destinare ad uso abitativo, commerciale e alberghiero, la Regione può avvalersi direttamente dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione della Azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence régionale pour le logement).(6)

2. Le convenzioni che regolano i rapporti con il terzo gestore devono contenere i termini, le modalità e le condizioni per la gestione.

Art. 13

(Alienazione dei beni)(7)

1 La Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile per i quali essa, non risultando concretamente perseguibile la destinazione ad un pubblico servizio o ad una pubblica funzione, intende avviare la procedura di alienazione, indicandone le relative modalità; l'elenco conserva validità ed efficacia sino a quando non sia approvato un nuovo elenco.

2. Per particolari ragioni di interesse pubblico l'alienazione a favore di enti pubblici non economici può avvenire a titolo gratuito.

3. Eccezion fatta per le alienazioni di cui al comma 2 e per quelle a favore dei Comuni, disciplinate dalla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni), le alienazioni dei beni del patrimonio regionale sono disposte dalla Giunta regionale, mediante asta pubblica, sulla base dei valore di stima determinato con le modalità di cui all'art. 18. Qualora il primo incanto vada deserto si procede ad un secondo esperimento d'asta e, nel caso d'ulteriore esito infruttuoso, ad un terzo, abbattendo ciascuna volta il prezzo a base d'asta del 15 per cento. Nel caso in cui anche il terzo incanto abbia esito negativo, si procede alla vendita mediante procedura di confronto pubblico concorrenziale ad offerte libere, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. La struttura regionale di cui all'articolo 18 provvede, ai fini dell'aggiudicazione, a valutare la congruità delle offerte pervenute.

4. La Giunta regionale individua i casi in cui si procede all'alienazione di beni con provvedimento dirigenziale.

5. In caso di necessità ed urgenza è consentita, con deliberazione del Consiglio regionale, l'alienazione di beni non inseriti nell'elenco di cui al comma 1.

6. E' consentito, per i beni previsti nell'elenco approvato dal Consiglio regionale ai sensi del comma 1, procedere ad alienazione a trattativa privata, fermo restando il valore di stima determinato con le modalità di cui all'art. 18, quando:

a)

b) il valore di stima non superi l'importo di 200 milioni di lire (euro 103.291,38); se il valore di stima è superiore a 100 milioni di lire (euro 51.645,69) la trattativa deve essere preceduta da idonei avvisi pubblici;

c) si tratti di beni ubicati in zone agricole; in tal caso la trattativa privata deve avvenire con i proprietari confinanti, in funzione del riquadramento della proprietà fondiaria;

d) si tratti di cessioni a società a prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione di opere, impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;

e) si tratti di cessioni, per particolari ragioni di interesse pubblico, ad enti pubblici o ad enti privati senza scopo di lucro.

7. I valori di cui alla lettera b) del comma 6 possono essere annualmente aggiornati dalla Giunta regionale.

8. Per l'alienazione di immobili adibiti ad attività industriale o artigianale la gara o altra modalità di alienazione possibile deve essere preceduta da trattativa privata con i soggetti occupanti l'immobile a titolo di comodato o di locazione, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di industria o di artigianato e previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'art. 18.

8bis. L'alienazione di beni gravati da diritto di superficie costituito a favore dei soggetti che esercitano attività produttiva industriale ed artigianale, è preceduta da trattativa privata con i soggetti titolari del diritto, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di industria o di artigianato e previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'articolo 18.

9. Per l'alienazione di diritti di comproprietà qualsiasi procedura di alienazione è preceduta dall'offerta agli altri comproprietari, in proporzione alle quote possedute da ciascuno di essi, salvo rinuncia.

10. L'alienazione dei reliquati stradali e dei reliquati idrici avviene, salvo che a ciò ostino ragioni di interesse pubblico, a favore dei confinanti, con vendita a trattativa privata, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di viabilità e di risorse idriche, e previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'articolo 18. Qualora l'alienazione con i confinanti dei predetti beni non vada a buon fine, si provvede con vendita a trattativa privata a favore di soggetti terzi interessati preceduta da idonei avvisi pubblici. I reliquati stradali e idrici non sono ricompresi nell'elenco di cui al comma 1.

11. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di prelazione legale.

Art. 14

(Modalità e procedura)

1. L'asta pubblica si svolge con le modalità indicate nell'allegato A.

2. Non possono presentare offerte le persone o le imprese inibite a contrattare con l'Amministrazione regionale dall'autorità giudiziaria o poste in mora per somme dovute alla Regione. La competente struttura della Presidenza della Giunta cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di tali soggetti sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale o di atti di inibizione eventualmente disposti dall'autorità giudiziaria.

Art. 15

(Permute)

1. La Giunta regionale, con espresse motivazioni riferite al soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico, quando ciò venga ritenuto più conveniente per l'Amministrazione in relazione alla specificità dei beni da acquisire, può procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di proprietà di altri soggetti. Qualora i beni ceduti appartengano al patrimonio indisponibile, i beni acquisiti ricevono contestualmente una classificazione e destinazione uguale a quella dei beni permutati.

2. La permuta è effettuata a trattativa privata, previa stima dei beni nelle forme e secondo le modalità di cui all'art. 18. Qualora i beni oggetto di permuta non abbiano uguale valore, si procede al relativo conguaglio.

3. La permuta di beni immobili non è consentita quando l'eventuale conguaglio a carico della controparte sia superiore al cinquanta per cento del valore del bene di proprietà regionale.(8)

Art. 16

(Costituzione di diritti reali)

1. La Giunta regionale può costituire diritti reali a carico di beni immobili di proprietà della Regione quando ciò non comporti nocumento al bene interessato e comunque non ne risulti pregiudicata la destinazione. L'atto di costituzione deve stabilire condizioni e modalità per l'esercizio del diritto costituito a favore del terzo.

2. Sui beni di proprietà della Regione possono essere concessi diritti di superficie, esclusivamente a favore di soggetti che esercitino attività produttiva, nel quadro di iniziative di politica economica ed industriale finalizzate ad obiettivi di sviluppo dell'occupazione e dell'economia regionale.

2 bis. Ai soggetti pubblici che non esercitano attività economica possono essere concessi i diritti di cui al comma 2.(9)

3. La costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili di proprietà di terzi a favore della Regione è consentita in tutti i casi in cui ciò sia conveniente e utile per l'Amministrazione. La costituzione è disposta dalla Giunta regionale.(10)

Art. 17

(Donazioni e altre liberalità)

1. Il Consiglio regionale delibera l'accettazione o la rinuncia di donazioni, eredità, legati ed altre liberalità, con espresse motivazioni riferite all'interesse pubblico.

1 bis. Gli oneri, i pesi od i vincoli contenuti in atti di liberalità a favore della Regione possono essere adempiuti anche in deroga alle previsioni della presente legge.(11)

Art. 18

(Valutazione)(12)

1. Il valore di stima, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è determinato dalla struttura regionale competente in materia di patrimonio, che a tal fine può avvalersi anche di professionalità di altre strutture regionali settorialmente competenti in rapporto al bene, o, per casi particolari o complessi e con adeguata motivazione, di apposite perizie esterne, asseverate secondo la normativa vigente, affidate ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

2. Il valore di stima per gli acquisti di beni di interesse storico, archeologico ed artistico è determinato, con le modalità di cui al comma 1, dalla struttura regionale competente in materia di beni culturali.

3. Il valore di inventario è determinato sulla base dei costi sostenuti per l'acquisizione, costruzione e miglioramento del bene, e di altri elementi, quali rivalutazioni, deprezzamenti, ammortamenti, le cui modalità di applicazione sono determinate dalla Giunta regionale.

CAPO IV

BENI MOBILI E STRUMENTALI

Art. 19

(Classificazione)

1. I beni mobili della Regione si distinguono come segue:

a) beni di uso durevole quali mobili, arredi, macchine, strumenti ed attrezzature d'ufficio, di laboratorio e di cantiere;

b) beni strumentali quali apparecchiature, prodotti informatici ed attrezzature telefoniche;

c) automezzi, veicoli e simili iscritti nei pubblici registri;

d) libri e pubblicazioni;

e) beni di consumo quali cancelleria, vestiario, che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente e quelli di modico valore;

f) diritti d'autore;

g) opere d'arte;

h) altri beni mobili.

Art. 20

(Programmazione degli acquisti)

1. Le strutture regionali sono tenute a presentare all'Assessorato del bilancio e delle finanze, in tempo utile per la predisposizione del bilancio di previsione, un documento di programmazione degli acquisti di beni mobili e strumentali da acquisire nell'esercizio successivo.

2. Nel documento di programmazione degli acquisti le strutture richiedenti devono indicare l'ammontare delle forniture, per tipologie di prodotto, che intendono acquisire nel corso dell'anno finanziario successivo.

3. Gli acquisti non preventivati sono possibili, per sopravvenute e imprevedibili esigenze che si verificano nel corso dell'esercizio, con le normali procedure e nei limiti delle disponibilità assegnate dal bilancio.

Art. 21

(Acquisti)

1. La Regione procede all'acquisto dei beni mobili e strumentali secondo la vigente normativa applicando, in assenza di norme regionali, leggi e regolamenti dello Stato in materia di forniture e di contabilità, nonché la normativa europea, qualora direttamente applicabile, per gli acquisti al di sopra della soglia di rilievo comunitario. Sono fatti salvi gli acquisti in economia, in applicazione del regolamento regionale 28 marzo 1994, n. 2 (Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia), come modificato dal regolamento regionale 5 dicembre 1995, n. 8.

2. Le procedure di acquisto dei beni mobili e strumentali sono gestite dalle competenti strutture regionali, alle quali vanno inoltrate le richieste motivate e contenenti le caratteristiche prestazionali dei beni di cui si richiede l'acquisto ovvero la chiara definizione delle esigenze che l'acquisto deve soddisfare.

3. Le strutture che gestiscono le procedure d'acquisto sono anche responsabili della pubblicità dei bandi di gara prevista dalle leggi.

4. La liquidazione delle fatture riguardanti l'acquisto di materiali soggetti ad inventario è subordinata all'avvenuta loro presa in carico nei registri inventariali, che deve risultare da apposita dichiarazione sulla stessa fattura, o ad essa allegata, recante l'indicazione del numero di inventario attribuito ai singoli oggetti.

Art. 22

(Inventario)

1. I beni mobili, esclusi quelli di consumo di cui all'art. 19, comma 1, lett. e), sono indicati nell'inventario, il quale deve contenere:

a) la denominazione e la descrizione dei singoli oggetti secondo la loro diversa natura e specie;

b) il numero di inventario attribuito ad ogni singolo oggetto, anche con numerazione discontinua se necessario alle esigenze del sistema informatizzato di tenuta delle scritture;

c) la struttura presso la quale si trovano gli oggetti;

d) il valore, secondo quanto previsto dall'art. 23.

Art. 23

(Valore dei beni inventariati)

1. Ad ogni oggetto iscritto in inventario è attribuito un valore corrispondente:

a) al prezzo di fattura, per gli oggetti acquistati;

b) al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono;

c) al prezzo di costo, per quelli realizzati direttamente dalla Regione.

Art. 24

(Consegnatari)

1. I beni mobili e strumentali che formano oggetto di inventari sono assunti in consegna dai dirigenti responsabili delle strutture organizzative.

2. La consegna e la riconsegna dei beni si attua a mezzo di appositi verbali i cui estremi sono annotati negli inventari.

3. Fino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico, i dirigenti consegnatari sono responsabili della gestione dei beni loro affidati che devono, a cura degli stessi, essere annotati su apposito registro.

4. Sono ammesse le subconsegne e i subconsegnatari rispondono al dirigente consegnante dei beni dallo stesso avuti in consegna.

Art. 25

(Comodato)

1. I beni di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), b), c) e f), possono essere dati in comodato o in uso a titolo gratuito, con provvedimento della Giunta regionale, ad enti senza scopo di lucro, che ne facciano richiesta per finalità di interesse collettivo e generale riconosciute dalla Regione.

Art. 26

(Cessione dei beni non più utilizzabili)

1. I beni mobili riconosciuti non più utilizzabili sono dichiarati fuori uso con provvedimento motivato del dirigente competente che ne determina la destinazione.

2. I beni dichiarati fuori uso sono ceduti a titolo oneroso ovvero, ove ciò non sia conveniente per l'Amministrazione, ceduti gratuitamente ovvero distrutti.

Art. 27

(Cessione a titolo oneroso)

1. La cessione a titolo oneroso può essere disposta a favore di:

a) altra amministrazione pubblica che ne paghi il corrispondente valore di stima;

b) imprese fornitrici, al prezzo offerto che viene computato come parte del prezzo delle forniture da effettuare o in parziale permuta;

c) terzi, con l'osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa, al migliore offerente.

Art. 28

(Cessione gratuita)

1. La cessione gratuita è disposta prioritariamente a favore di enti pubblici regionali, fondazioni, associazioni senza finalità di lucro, e altre amministrazioni pubbliche operanti nel territorio regionale.

1bis. La cessione gratuita può essere altresì disposta in favore di enti locali colpiti da eventi calamitosi e in vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile). (12a)

Art. 29

(Eliminazione di beni dall'inventario)

1. Il materiale mancante per furto, per caso fortuito, per cause di forza maggiore, reso inservibile all'uso o dichiarato inutilizzabile ai sensi dell'art. 26 è eliminato dagli inventari con provvedimento del dirigente responsabile della tenuta dell'inventario.

Art. 29bis

(Donazioni) (12b)

1. Il Consiglio regionale delibera l'accettazione di donazioni e di lasciti di beni mobili che, sulla base della dichiarazione del donante, risultino di non modico valore ai sensi dell'articolo 783 del codice civile

CAPO V

PARTECIPAZIONI FINANZIARIE (**)

Art. 30

(Inventario)

1. L'inventario delle partecipazioni deve di norma contenere:

a) i dati identificativi delle società partecipate;

b) l'importo del capitale sociale deliberato e versato, nonché il numero complessivo delle azioni o quote ed il loro valore nominale unitario;

c) la composizione del capitale sociale;

d) la composizione degli organi societari con l'individuazione dei rappresentanti della Regione;

e) i dati e gli indicatori dei bilanci delle società partecipate;

f) la cronologia delle operazioni effettuate dalla Regione relativamente alle partecipazioni stesse.

2. I consiglieri regionali, per l'espletamento delle funzioni connesse con il loro mandato, hanno diretto accesso, presso le competenti strutture della Presidenza del Consiglio, all'inventario delle partecipazioni finanziarie, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Art. 31

(Acquisizione di partecipazioni)

1. La Regione, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può disporre l'acquisizione di partecipazioni societarie.

2. L'acquisizione è disposta, con provvedimento del Consiglio o della Giunta regionale, secondo quanto disciplinato dall'art. 32, nel rispetto delle norme europee in materia di aiuti di stato.

3. La Regione può, altresì, acquisire partecipazioni, per il tramite della Finaosta s.p.a., ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (***) (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), e successive modificazioni. Il relativo mandato di incarico deve essere conferito con deliberazione della Giunta regionale che deve indicare le motivazioni alla base dell'acquisizione della partecipazione.

Art. 32

(Acquisizioni dirette)

1. Qualora la partecipazione nella società non superi il cinquanta per cento del capitale sociale, l'acquisizione è disposta dalla Giunta regionale.

2. Per le partecipazioni superiori al cinquanta per cento è competente il Consiglio regionale.

3. La disciplina dei commi 1 e 2 si applica anche nel caso di successiva sottoscrizione a titolo di aumento di capitale o di ulteriore acquisizione di partecipazione.

Art. 33

(Partecipazione alla costituzione di nuove società)

1. La Regione, sempre ai fini di cui all'art. 31, può promuovere, con provvedimento del Consiglio regionale, la costituzione di società di diritto privato dotate di personalità giuridica nelle quali è prevista la partecipazione della Regione stessa.

2. La Regione può altresì conferire, con deliberazione della Giunta regionale, alla Finaosta s.p.a., ai sensi dell'art. 5 della l.r. 16/1982 (***), mandato a costituire o a partecipare alla costituzione di nuove società.

Art. 34

(Modalità)

1. Le modalità ed i termini per la costituzione di una nuova società, con partecipazione diretta o mediante mandato ai sensi dell'art. 5 della l.r. 16/1982 (***), sono proposti all'organo deliberante dall'assessore competente per settore d'intervento, di concerto con l'Assessore al bilancio e alle finanze.

2. Le strutture competenti predispongono l'istruttoria e stabiliscono i termini e le modalità per la partecipazione.

Art. 35

(Condizioni)

1. La partecipazione diretta è regolata dalle norme e condizioni contenute in appositi statuti sociali che la Regione approva con il provvedimento di acquisizione della partecipazione o di partecipazione alla costituzione della nuova società, e che, in questo ultimo caso, devono essere approvati dagli altri soggetti partecipanti alla costituzione della società stessa.

2. Le partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della l.r. 16/1982 (***) sono regolate sulla base delle condizioni definite nel relativo mandato di incarico alla Finaosta s.p.a.

Art. 36

(Previsioni statutarie)

1. Lo statuto della società partecipata deve prevedere la facoltà per l'Amministrazione regionale di nominare uno o più amministratori o sindaci, in applicazione dell'art. 2458 del codice civile.

2. Nel caso di partecipazione ai sensi dell'art. 5 della l.r. 16/1982 (***), la Finaosta s.p.a. deve garantirsi la facoltà prevista dall'art. 6 della medesima legge.

Art. 37

(Gestione)

1. L'attività di gestione e controllo delle partecipazioni dirette è svolta, con propria struttura, dall'Assessorato del bilancio e delle finanze.

2. L'attività di gestione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della l.r. 16/1982 (***) è svolta dalla Finaosta s.p.a. che, sulla base delle indicazioni della struttura di cui al comma 1, periodicamente relaziona sull'andamento delle società partecipate.

3. I soggetti che svolgono l'attività di gestione delle partecipazioni devono, tra l'altro:

a) tenere e aggiornare l'inventario delle partecipazioni;

b) curare la partecipazione alle assemblee delle società, con particolare riferimento all'analisi dei bilanci d'esercizio prima della loro approvazione;

c) tenere i rapporti con i propri rappresentanti nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali;

d) monitorare l'andamento economico-finanziario delle società partecipate.

Art. 38

(Cessioni)

1. Gli organi competenti a disporre l'acquisizione delle partecipazioni sono autorizzati a deliberarne, in tutto o in parte, la cessione.

2. Le modalità ed il valore della partecipazione da cedere sono fissati, nei casi in cui essi non siano già stati stabiliti all'atto dell'acquisizione della partecipazione stessa, con deliberazione dell'organo competente, sulla base delle valutazioni effettuate dalla struttura di cui all'art. 37, che possono richiedere a tal fine l'assistenza tecnico-professionale di soggetti esterni alla Regione.

3. Con la sola eccezione della Finaosta s.p.a., gli incarichi di valutazione e assistenza operativa alla cessione non possono essere affidati a soggetti che svolgono o che abbiano svolto incarichi di consulenza o ricoperto cariche sociali nelle società oggetto di valutazione, o in società da esse controllate, nei tre anni precedenti.

Art. 39

(Modalità di cessione)

1. La cessione delle partecipazioni dirette, o ai sensi della l.r. 16/1982 (****), viene effettuata, in ragione dell'interesse pubblico perseguito dalla Regione, con una delle seguenti modalità:

a) trattative dirette con i potenziali acquirenti già facenti parte della compagine societaria;

b) offerta pubblica di vendita;

c) trattative dirette con altri potenziali acquirenti.

2. Sono fatti salvi i casi di prelazioni o opzioni previsti dallo statuto della società partecipata o da altre pattuizioni contrattuali.

Art. 40

(Offerte pubbliche di vendita)

1. In caso di cessione mediante offerta pubblica di vendita si applicano le leggi vigenti in materia.

Art. 41

(Trattative dirette)

1. In caso di cessione mediante trattativa diretta, la Regione deve garantire la trasparenza della procedura e deve accertarsi della congruità del valore di cessione e dell'affidabilità e solvibilità dell'acquirente.

2. Al fine di cui al comma 1, il contratto di cessione può prevedere, tra l'altro, per un periodo determinato, clausole quali il divieto di cessione della partecipazione a terzi, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, nonché eventuali impegni e condizioni atti a garantire determinate condizioni economico-finanziarie e gestionali.

Art. 41 bis

(Disposizione finale)(13)

1. Le disposizioni della presente legge possono essere derogate, per motivate ragioni di pubblico interesse o di convenienza economica per l'Amministrazione regionale, nei casi di cessioni in godimento, a titolo personale o reale, costituenti prestazioni di fattispecie giuridiche complesse previste dalla normativa vigente, quali convenzioni tra enti pubblici ed accordi di programma.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42

(Norme transitorie)(14)

1. All'adeguamento degli inventari e alla ricostruzione dello stato patrimoniale secondo le disposizioni della presente legge, la Regione provvede entro il 31 dicembre 2000.

2. Alla regolarizzazione degli usi gratuiti di cui agli artt. 10 e 25 si provvede con provvedimento della Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2000.

Art. 43

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato. (Omissis)

___________________________________

(*) L'art. 30 della L.R. 8 luglio 2002, n. 12, ha disposto la sostituzione dell'espressione: "Corpo forestale valdostano" con l'espressione: "Corpo forestale della Valle d'Aosta" in tutte le disposizioni di legge o di regolamento regionali.

(**) L'art. 12, comma 2, della L.R. 14 novembre 2016, n. 20 stabilisce che le disposizioni del Capo V della L.R. 12/1997, qualora incompatibili con la L.R. 20/2016, non trovano applicazione.

(***) Si veda ora l'art. 6 della L.R. 16 marzo 2006, n. 7.

(****) Si veda ora la L.R. 16 marzo 2006, n. 7.

(01) Alinea sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Nella formulazione originaria, l'alinea del comma 3 dell'articolo 6 recitava:

"3. La concessione è deliberata dalla Giunta regionale. In caso di concessione temporanea di durata inferiore a novanta giorni, la concessione è assentita dal dirigente della struttura regionale competente in materia di patrimonio, su richiesta del dirigente assegnatario del bene. L'atto di concessione deve indicare:".

(1) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 6 recitava:

"3. L'atto di concessione è deliberato dalla Giunta regionale e indica:

a) l'uso per il quale la concessione è disposta;

b) la durata del rapporto;

c) l'onere di concessione;

d) le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito;

e) l'ammontare della cauzione;

f) il divieto di subconcessione;

g) le altre particolari condizioni derivanti dalla peculiarità del bene.".

(2) Comma abrogato dall'art. 20, comma 1, lettera c), della L.R. 20 novembre 2006, n. 26.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 13, comma 1, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, il comma 3bis dell'articolo 6 recitava:

"3bis. Limitatamente alle strade regionali, l'uso particolare può essere accordato oltre che mediante concessione, anche mediante autorizzazione o nulla osta secondo la normativa vigente in materia. I relativi atti, compresi quelli di revoca nei casi di cui al comma 7, sono adottati dal dirigente della struttura regionale competente in materia di viabilità.".

(3) Comma modificato dal comma 2 dell'articolo 16 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Il comma 4 dell'articolo 6 era già stato sostituito dall'articolo 20, comma 2, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31, nel modo seguente:

"4. Quando il concessionario è un ente che opera senza fine di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità riconosciute dalla Regione di interesse pubblico, il canone può non essere richiesto.".

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 6 recitava:

"4. Quando il concessionario è un ente che opera senza fine di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità riconosciute dalla Regione di interesse pubblico, il canone può essere ricognitorio e la cauzione può non essere richiesta.".

(3a) Comma modificato dal comma 3 dell'articolo 16 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Nella formulazione originaria, il comma 7 dell'articolo 6 recitava:

"7. La Giunta regionale delibera la revoca della concessione in caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi del concessionario o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tali casi il bene è immediatamente ripetibile e la revoca non comporta il riconoscimento di alcuna indennità a favore del concessionario.".

(4) Articolo sostituito dall'art.1, comma 1, della L.R. 22 marzo 2000, n. 8.

Il comma 1 dell'articolo 9 è stato successivamente sostituito dall'art. 20, comma 3, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione precedente, il comma 1 dell'articolo 9 recitava:

"1. La Giunta regionale presenta annualmente all'approvazione del Consiglio regionale il programma degli acquisti immobiliari che intende effettuare nel corso dell'anno, in relazione alle esigenze di intervento delle varie strutture dell'Amministrazione regionale.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 9 recitava:

"(Acquisti)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, all'inizio di ogni esercizio finanziario, il programma degli acquisti immobiliari che, sulla base delle disponibilità di bilancio, intende effettuare nel corso dell'anno, con le specifiche destinazioni, in relazione ai programmi di interventi dei vari settori dell'Amministrazione.

2. All'acquisizione dei beni immobili da destinare a funzioni di pubblica utilità si procede di norma secondo le disposizioni in materia di espropriazione per opere pubbliche. L'approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza delle stesse.

3. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale può procedere agli acquisti necessari alla Regione a trattativa privata preceduta, ove ritenuto conveniente e vantaggioso, da idonei avvisi pubblici.

4. L'acquisto dei beni immobili è ammesso qualora i beni già esistenti nel patrimonio regionale non siano adeguati alle finalità previste.

5. In caso di acquisto di un bene immobile nel quale trasferire un'attività istituzionale già esercitata altrove deve essere indicata la destinazione da attribuire al bene lasciato libero.".

(4a) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

(5) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 22 marzo 2000, n. 8.

Il comma 4 dell'articolo 10 è stato successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, della L.R. 31 maggio 2005, n. 12.

Nella formulazione precedente, il comma 4 dell'articolo 10 recitava:

"4. È consentito il ricorso alla trattativa privata senza pubblicazione di avvisi ove sussistano motivate ragioni, ovvero quando il contratto abbia luogo a favore di enti pubblici. La trattativa viene svolta sulla base del canone determinato, in relazione ai valori di mercato, secondo le modalità di cui all'art. 18.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 10 recitava:

"(Affitto, locazione, comodato)

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile della Regione possono essere dati in affitto, in locazione o in comodato, secondo le norme del codice civile e delle leggi speciali, con provvedimento della Giunta regionale.

2. I relativi contratti possono essere conclusi a seguito di trattativa privata preceduta dalla pubblicazione di avvisi in cui siano indicati i beni di cui al comma 1; nel caso vi siano più richieste, si procede all'espletamento di gara ufficiosa.

3. In caso di contratto in scadenza, il rinnovo ha luogo, a parità di altre condizioni e salvo quanto disposto dall'art. 14, comma 2, a favore del precedente locatario o affittuario.

4. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Dismissione di beni del patrimonio immobiliare regionale in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2 (Legge finanziaria per gli anni 1994/1996)) per le locazioni di unità abitative locate a persone ultrasessantenni o aventi nel proprio nucleo familiare una persona con handicap.

5. Fatta eccezione per gli interventi di sostegno alle imprese industriali, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, e alla cooperazione agricola, a norma della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni, i beni immobili del patrimonio disponibile della Regione possono essere concessi in godimento, a titolo gratuito, esclusivamente a favore di enti che non perseguono fini di lucro, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali qualora riconosciute dalla Regione di interesse pubblico in ambito sociale, culturale o educativo.".

(6) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, della L.R. 22 marzo 2000, n. 8.

(7) Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 22 marzo 2000, n. 8.

Il comma 1 dell'articolo 13 è stato successivamente sostituito dall'art. 20, comma 4, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione precedente, il comma 1 dell'articolo 13 recitava:

"1. La Giunta regionale presenta annualmente all'approvazione del Consiglio regionale l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile per i quali, non risultando concretamente perseguibile la destinazione ad un pubblico servizio o ad una pubblica funzione, intende avviare la procedura di alienazione, indicandone le modalità.".

Il comma 3 dell'articolo 13 è stato successivamente così modificato dall'art. 13, comma 2, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1:

al comma 3 dell'articolo 13, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Qualora il primo incanto vada deserto si procede ad un secondo esperimento d'asta e, nel caso d'ulteriore esito infruttuoso, ad un terzo, abbattendo ciascuna volta il prezzo a base d'asta del 15 per cento. Nel caso in cui anche il terzo incanto abbia esito negativo, si procede alla vendita mediante procedura di confronto pubblico concorrenziale ad offerte libere, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. La struttura regionale di cui all'articolo 18 provvede, ai fini dell'aggiudicazione, a valutare la congruità delle offerte pervenute.".

Nella formulazione precedente, il comma 3 dell'articolo 13 recitava:

"3. Eccezion fatta per le alienazioni di cui al comma 2 e per quelle a favore dei Comuni, disciplinate dalla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni), le alienazioni dei beni del patrimonio regionale sono disposte dalla Giunta regionale, mediante asta pubblica, sulla base del valore di stima determinato con le modalità di cui all'art. 18.".

La lettera a) del comma 6 dell'articolo 13 è stata abrogata dall'art. 13, comma 3, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

Nella formulazione precedente, la lettera a) del comma 6 dell'articolo 13 recitava:

"a) sia stato infruttuosamente esperito almeno un incanto;".

Il comma 8bis dell'articolo 13 è stato successivamente così modificato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 3 agosto 2006, n. 15.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 31 maggio 2005, n. 12, il comma 8bis dell'articolo 13 recitava:

"8bis. L'alienazione di beni gravati da diritto di superficie costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 2, è preceduta da trattativa privata con i soggetti titolari del diritto, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di industria o di artigianato e previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'articolo 18.".

Il comma 10 dell'articolo 13 è stato successivamente così sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.

Il comma 10 dell'articolo 13 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 1 della L.R. 10 maggio 2011, n. 10:

"10. L'alienazione dei reliquati stradali e idrici avviene, salvo che a ciò ostino ragioni di interesse pubblico, a favore dei confinanti, con vendita a trattativa privata, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di viabilità o di risorse idriche, e previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'art. 18. I reliquati stradali e idrici non sono compresi nell'elenco di cui al comma 1. Qualora la trattativa privata non vada a buon fine, si provvede all'alienazione dei predetti beni con le modalità ordinarie.".

Nella formulazione precedente, il comma 10 dell'articolo 13 recitava.

"10. L'alienazione dei reliquati stradali avviene, salvo che a ciò ostino ragioni di interesse pubblico, a favore dei confinanti, con vendita a trattativa privata, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di viabilità e previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'art. 18. I reliquati stradali non sono compresi nell'elenco approvato dal Consiglio regionale di cui al comma 1. Qualora la trattativa privata non vada a buon fine si provvede all'alienazione con le modalità ordinarie.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 13 recitava:

"(Alienazione dei beni)

1. La Giunta regionale presenta annualmente all'approvazione del Consiglio regionale l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile per i quali non risulti concretamente perseguibile la destinazione ad un pubblico servizio o pubblica funzione ed intenda avviare la procedura di alienazione indicandone le modalità.

2. Eccezion fatta per le alienazioni a favore dei Comuni, disciplinate dalla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni), le alienazioni dei beni del patrimonio regionale sono disposte mediante asta pubblica sulla base del valore di stima determinato secondo quanto previsto dall'art. 18.

3. I beni il cui valore non sia superiore a lire 50 milioni, o quelli per i quali sia stato inutilmente o infruttuosamente esperito almeno un incanto, possono essere alienati a trattativa privata con procedura ad evidenza pubblica.

4. Il valore di cui al comma 3 può essere annualmente aggiornato dalla Giunta regionale.

5. Per l'alienazione di beni ubicati in zone agricole, la gara, di norma, deve essere preceduta da trattativa privata tra i proprietari confinanti qualora ciò risulti funzionale al riquadramento della proprietà fondiaria.

6. Per l'alienazione di diritti di comproprietà qualsiasi procedura di alienazione è preceduta dall'offerta agli altri comproprietari, nel rispetto, salvo rinuncia, delle quote possedute da ciascuno di essi.

7. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di prelazione legale."

(8) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 22 marzo 2000, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 15 recitava:

"3. La permuta di beni immobili non è consentita quando l'eventuale conguaglio a carico del terzo contraente sia superiore al venti per cento del valore del bene di proprietà regionale.".

(9) Comma inserito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 22 marzo 2000, n. 8.

(10) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2, della L.R. 22 marzo 2000, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 16 recitava:

"3. La costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili di proprietà di terzi a favore della Regione è consentita in tutti i casi in cui ciò sia conveniente e utile per l'Amministrazione.".

(11) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, della L.R. 22 marzo 2000, n. 8.

(12) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 22 marzo 2000, n. 8.

Nella formulazione originaria, l'articolo 18 recitava:

"(Valutazione e prezzo)

1. Il valore di stima è determinato dalla struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, che a tal fine può avvalersi anche di professionalità di altre strutture regionali settorialmente competenti in rapporto al bene, o, per casi particolari o complessi e con adeguata motivazione, di apposite perizie esterne affidate ai sensi della legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni).".

(12a) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 32 della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24.

(12b) Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.

(13) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, della L.R. 22 marzo 2000, n. 8.

(14) Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.R. 22 marzo 2000, n. 8.

Nella formulazione originaria, l'articolo 42 recitava:

"(Norme transitorie)

1. All'adeguamento degli inventari e alla ricostruzione dello stato patrimoniale secondo le disposizioni della presente legge, la Regione provvede entro il 31 dicembre 1998.

2. Alla regolarizzazione degli usi gratuiti di cui agli art. 10 e 25 si provvede con provvedimento della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".