Legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 - Testo vigente

Legge regionale 10 aprile 1997, n. 11

Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale.

(B.U. 22 aprile 1997, n. 18).

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, COMPETENZA E REQUISITI

Art. 1

(Principi generali).

1. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza della Regione per incarichi in società, enti, istituti, fondazioni e associazioni, nonché in altri organismi pubblici e privati, in base a leggi, regolamenti, statuti e convenzioni.

2. La Regione provvede alle nomine e designazioni di cui al comma 1, secondo modalità atte a garantire la pubblicità e la possibilità di partecipazione ed a consentire il controllo della comunità regionale.

3. Le nomine e le designazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate nel rispetto dei requisiti di esperienza e professionalità, rapportati alla specificità dell'attività svolta dall'organo o dall'organismo cui esse si riferiscono e secondo i criteri dell'avvicendamento e della limitazione degli incarichi.

Art. 2

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) quando per la nomina o designazione è esplicitamente richiesto il requisito di consigliere regionale;

b) nei casi di rappresentanza di diritto in relazione a cariche già rivestite;

c) quando la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti e convenzioni.

Art. 3

(Competenza in materia di nomine e designazioni).

1. Ai sensi dell'art. 26 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), il Consiglio regionale è competente a deliberare le nomine e designazioni di cui all'allegato A attribuite alla Regione in base a norme statali o regionali, salva diversa disposizione delle stesse, e le nomine non attribuite alla competenza della Giunta regionale.

2. Spetta alla Giunta regionale deliberare le nomine e designazioni in società ed enti strumentali.

3. Sono delegate agli enti locali della Valle d'Aosta le nomine e le designazioni di competenza regionale di rappresentanti pubblici in seno ad organismi diversi, di cui all'allegato B, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla presente legge.

4. Per le nomine e designazioni ad essa spettanti, la Giunta regionale può procedere ad integrare, con propria deliberazione, l'allegato B di cui al comma 3.

Art. 4

(Requisiti dei candidati).

1. I candidati in seno agli organi di controllo delle società, enti, associazioni ed altri organismi pubblici e privati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) i sindaci ed il presidente del collegio dei sindaci delle società, enti ed organismi pubblici e privati, per i quali ciò è previsto a norma di legge o di statuto, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88);

b) i sindaci ed il presidente del collegio dei sindaci delle altre società, per le quali non sussiste l'obbligo di cui alla lett. a), devono essere iscritti agli ordini professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri collegiati;

c) in tutti gli altri organismi, enti ed associazioni non contemplati alle lett. a) e b), i candidati sindaci o revisori dei conti devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, ovvero avere acquisito esperienza almeno triennale maturata in attività amministrativa e/o di controllo in organismi pubblici o privati.

2. I candidati in seno agli organi collegiali dei diversi organismi devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di esperienza almeno triennale maturata in almeno uno dei seguenti settori:

a) attività professionale autonoma nel settore cui si riferisce la nomina o la designazione;

b) attività dipendente, con funzioni di responsabilità gestionale, in enti, società o altri organismi pubblici o privati di dimensione economica o strutturale assimilabile a quella dell'organismo in seno al quale è previsto l'incarico;

c) attività in seno ad organi di amministrazione o di controllo di società, enti, istituti, fondazioni, associazioni o di altri organismi pubblici o privati;

d) qualità di consigliere o amministratore in seno all'Amministrazione regionale, o di amministratore in seno ad un Comune o ad una Comunità montana della regione.

3. Il presidente, il vicepresidente, l'amministratore delegato di società, istituti, fondazioni, associazioni, enti ed altri organismi pubblici e privati devono essere in possesso di diploma di laurea, ovvero di esperienza almeno quinquennale maturata in almeno uno dei seguenti settori:

a) attività professionale autonoma nel settore cui si riferisce la nomina o la designazione;

b) attività di tipo dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti, società, fondazioni, associazioni o altri organismi pubblici o privati di dimensione economica o strutturale assimilabile a quella dell'organismo in seno al quale è previsto l'incarico;

c) qualità di consigliere o amministratore in seno all'Amministrazione regionale, o di Sindaco di un Comune o di Presidente di una Comunità montana della regione.

4. Ulteriori requisiti possono essere previsti da leggi o regolamenti specifici o dagli ordinamenti degli enti interessati.

Art. 5

(Cause di esclusione).

1. Non possono essere candidati, né ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che:

a) si trovino in stato di interdizione legale o di interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali) e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30 (Disposizioni modificative della L. 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, e della L. 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario);

c) siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), e successive modificazioni, ovvero per uno dei delitti previsti nel libro V, titolo XI del codice civile o dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e successive modificazioni.

2. Chi ha ricoperto il medesimo incarico per tre mandati consecutivi, o comunque per dieci anni consecutivi, non può essere immediatamente nominato o designato per ricoprire lo stesso incarico. A tal fine, fermo restando il limite massimo di dieci anni consecutivi, per mandato si intende quello di durata uguale o superiore alla metà della durata dell'organo cui il mandato si riferisce (1).

3. Il sopravvenire di una delle cause di esclusione di cui al comma 1 nel corso dell'incarico comporta la revoca da parte dell'organo che ha proceduto alla nomina, salvo il caso di cui al comma 1, lett. a), che comporta la decadenza immediata dall'incarico stesso.

Art. 6

(Incompatibilità).

1. Le persone nominate o designate ai sensi della presente legge non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste in ordine alle funzioni da ricoprire.

2. In ogni caso, non possono ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:

a) i membri del Parlamento nazionale o europeo, del Consiglio regionale o della Giunta regionale;

b) i componenti di organi consultivi, di vigilanza e di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli organi ai quali si riferisce la nomina o la designazione;

c) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o di altra giurisdizione speciale o onoraria;

d) gli avvocati e procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;

e) gli appartenenti alle forze armate o alla Polizia di Stato in servizio permanente effettivo;

f) coloro che si trovino in conflitto di interesse con riferimento ai relativi incarichi;

g) coloro che abbiano una lite pendente, penale, civile o amministrativa nei confronti della Regione o dell'organismo interessato alla nomina.

3. La nomina o la designazione è revocata se il nominato o designato, al momento dell'accettazione, non abbia fatto cessare formalmente le eventuali situazioni d'incompatibilità.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) la struttura regionale responsabile dell'attivazione e della tenuta dell'albo di cui all'art. 7.

5. Il dirigente della struttura di cui al comma 4, accertata d'ufficio o su comunicazione ai sensi dell'art. 12, comma 4, la sussistenza di situazioni d'incompatibilità sopravvenuta invita l'interessato a rimuoverle formalmente entro il termine di venti giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'organo competente procede ai sensi degli art. 14 e 15.

6. Gli incarichi negli organi di amministrazione di cui alla presente legge sono tra loro cumulabili, se compatibili, nella misura massima di tre incarichi retribuiti per ogni persona.

7. Gli incarichi negli organi di controllo e di revisione sono tra loro cumulabili, se compatibili, nella misura massima di dieci per ogni persona, di cui quattro remunerati, tre non remunerati e tre quali sindaci supplenti.

CAPO II

PROCEDIMENTO DI NOMINA

Art. 7

(Albo delle nomine e designazioni).

1. Presso la struttura di cui all'art. 6, comma 4, è istituito l'albo delle nomine e designazioni di cui alla presente legge, di seguito denominato albo. L'albo è articolato in due sezioni, concernenti rispettivamente, per ogni organismo, le nomine o designazioni di competenza regionale e la registrazione degli incarichi attribuiti o cessati.

2. L'albo è predisposto, tenuto e aggiornato dalla struttura di cui all'art. 6, comma 4, secondo modalità che assicurino un'agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza degli atti di nomina o designazione.

Art. 8

(Contenuti dell'albo).

1. Nella prima sezione dell'albo, sono indicati i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, in seno ai quali la Regione deve provvedere a nominare o designare propri rappresentanti ai sensi della presente legge.

2. Per ogni nomina o designazione sono indicati:

a) l'organo competente a deliberare la nomina o designazione;

b) l'organo e la carica cui si riferisce la nomina o designazione;

c) la normativa di riferimento;

d) i requisiti occorrenti per la nomina o designazione, nonché le funzioni inerenti alla carica e la sua durata;

e) l'eventuale emolumento ed il suo ammontare;

f) le modalità per la presentazione delle candidature (1a);

g) le proposte di candidatura presentate ai sensi dell'art. 10, che vi rimangono iscritte per cinque anni.

3. Nella seconda sezione dell'albo, al fine di garantire la massima trasparenza, per ciascuna delle nomine o designazioni sono indicati:

a) le complete generalità delle persone che ricoprono o hanno ricoperto gli incarichi, corredate dell'indicazione del titolo di studio, delle cariche pubbliche e degli incarichi svolti nei cinque anni anteriori alla nomina o designazione, desunti dal curriculum presentato;

b) gli estremi del provvedimento di nomina o designazione e della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale;

c) le eventuali cessazioni dagli incarichi, prima della normale scadenza del mandato;

d) i compensi percepiti, comunque denominati.

4. Al fine della corretta tenuta dell'albo, i provvedimenti di nomina o designazione e quelli di cessazione dagli incarichi sono inviati dagli organi deliberanti alla struttura competente di cui all'art. 6, comma 4, entro il termine di dieci giorni dalla loro adozione.

Art. 9

(Inizio del procedimento e pubblicità).

1. L'albo è pubblico ed è consultabile senza alcuna formalità, fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, presso l'istituenda struttura delle relazioni con il pubblico di cui all'art. 9 della l.r. 45/1995 e, fino all'istituzione della medesima, presso la struttura di cui all'art. 6, comma 4.

2. Per le cariche in scadenza è dato avviso tramite pubblicazione sul Bollettino ufficiale, con l'indicazione delle cariche da ricoprire e della struttura presso cui è consultabile l'albo; di tale avviso è data pubblicità attraverso i mezzi di stampa e di telecomunicazione (2).

3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato entro il 30 settembre di ogni anno, per le cariche in scadenza nel successivo semestre gennaio/giugno, ed entro il 30 marzo per quelle in scadenza nel successivo semestre luglio/dicembre.

4. Copia aggiornata dell'albo, su supporto informatico, è trasmessa mensilmente al Presidente del Consiglio regionale e, su richiesta, ai Comuni della regione; a questi ultimi è trasmessa annualmente copia dell'albo su carta.

Art. 10

(Presentazione delle candidature).

1. I singoli cittadini, i gruppi consiliari, i singoli consiglieri regionali, i singoli membri dell'esecutivo regionale, gli ordini professionali, le associazioni, gli enti pubblici o privati possono presentare, in ogni momento, per le cariche previste nella prima sezione dell'albo, proposte di candidatura per gli incarichi contemplati dalla presente legge.

2. (3).

3. Le proposte di candidatura possono essere riferite a più incarichi, sono presentate al dirigente della struttura competente di cui all'art. 6, comma 4, e contengono le seguenti indicazioni:

a) dati anagrafici completi e residenza del candidato;

b) titolo di studio;

c) curriculum dettagliato da cui siano desumibili tutti gli elementi utili ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 4;

d) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione o di incompatibilità previste agli art. 5 e 6, sottoscritta dal candidato, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme);

e) disponibilità all'accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.

4. E' consentito integrare o perfezionare la documentazione di cui al comma 3 fino al terzo giorno successivo alla data di presentazione della candidatura. Decorso tale termine, le candidature incomplete non sono prese in considerazione ai fini dell'inserimento nell'albo (4).

4bis.Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 11, comma 1, le candidature devono pervenire alla struttura di cui all'articolo 6, comma 4, non oltre i quindici giorni antecedenti i predetti termini, necessari all'espletamento dell'istruttoria di cui al comma 5 (5).

5. La struttura di cui all'art. 6, comma 4, esamina le candidature in ordine ai requisiti previsti all'art. 4 e alle cause di esclusione o di incompatibilità ai sensi degli art. 5 e 6 e, entro il termine di quindici giorni dalla presentazione delle candidature medesime, dispone l'inserimento, o il motivato non inserimento, dei nominativi nella sezione prima dell'albo.

6. Avverso la decisione della struttura di cui all'art. 6, comma 4, di non inserire il nominativo del candidato nella sezione prima dell'albo, il soggetto proponente la candidatura può ricorrere alla Giunta regionale o all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a seconda che la nomina o la designazione competa alla Giunta regionale o al Consiglio regionale.

Art. 11

(Nomine e designazioni di competenza regionale).

1. L'organo regionale competente, esaminata la documentazione presentata dai soggetti inseriti nell'albo, provvede alle nomine o alle designazioni almeno tre giorni prima della scadenza del mandato. Per gli incarichi resisi vacanti prima della normale scadenza, l'organo regionale competente vi provvede entro il quarantacinquesimo giorno successivo al verificarsi della vacanza; delle predette cariche è dato avviso attraverso i mezzi di stampa e di telecomunicazione (6).

2. Qualora il Consiglio o la Giunta non provvedano a quanto di competenza nei termini di cui al comma 1, alla nomina o designazione provvedono, nei tre giorni successivi, rispettivamente, il Presidente del Consiglio o il Presidente della Giunta.

3. Qualora non vi siano candidature valide presentate, l'organo competente può provvedere a nominare o designare persone che, pur non essendo iscritte all'albo, possiedano i requisiti richiesti in relazione all'incarico da conferire.

Art. 12

(Accettazione della nomina o designazione).

1. La struttura di cui all'art. 6, comma 4, dà notizia della nomina o designazione all'interessato che, entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso, deve comunicare per iscritto al presidente dell'organo che ne ha deliberato la nomina o la designazione:

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione o di incompatibilità previste agli art. 5 e 6;

b) l'intervenuta dichiarazione di tutti i redditi ai fini fiscali, corredata di fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

2. La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 1 comporta la revoca della nomina o designazione, salva ogni eventuale ulteriore azione in sede penale o civile.

3. Ai fini dell'accertamento della non sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5, l'Amministrazione regionale acquisisce d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti.

4. Qualora, successivamente alla nomina o alla designazione, l'interessato venga a trovarsi in una delle situazioni previste agli art. 5 e 6, il medesimo è tenuto, a pena di decadenza dall'incarico, a darne immediata comunicazione al presidente dell'organo che ne ha deliberato la nomina o la designazione e al dirigente della struttura di cui all'art. 6, comma 4.

5. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lett. b), devono essere presentate nel mese di giugno di ogni anno, compreso quello successivo alla cessazione dall'incarico.

6. I provvedimenti di nomina e designazione sono pubblicati sul Bollettino ufficiale entro trenta giorni dalla loro emanazione.

CAPO III

INCARICHI

Art. 13

(Doveri inerenti al mandato).

1. Coloro che sono stati nominati o designati ai sensi della presente legge sono tenuti ad inviare annualmente, o quando sia loro altrimenti richiesto, una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e, in ogni caso, all'assessore competente in materia di società ed enti partecipati. (7)

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono in seguito trasmesse, per informazione, alle Commissioni consiliari competenti per materia.

3. Coloro che sono stati incaricati ai sensi della presente legge devono, nell'espletamento del loro mandato, conformarsi all'indirizzo politico-amministrativo della Regione e, per quanto concerne le nomine o designazioni effettuate dalla Giunta regionale, alle indicazioni di cui al comma 4, compatibilmente con gli ordinamenti dei singoli organismi in cui sono chiamati ad operare.

4. Ai fini di cui al comma 3, i soggetti incaricati dalla Giunta regionale sono tenuti, oltre a quanto previsto al comma 1, a trasmettere al Presidente della Giunta l'ordine del giorno delle sedute, in tempo utile affinché la Giunta medesima possa fornire indicazioni sulla linea programmatica da seguire nel corso delle stesse.

5. La II^ Commissione consiliare permanente "Affari generali" è competente a svolgere funzioni di verifica e di valutazione politica, relativamente all'attività degli enti, delle società o degli altri organismi pubblici o privati in seno ai quali la Regione nomina o designa propri rappresentanti ai sensi della presente legge. A tal fine, su richiesta di almeno due commissari, la Commissione procede all'audizione dei rappresentanti degli organismi predetti o provvede ad acquisire direttamente ogni utile notizia richiedendo ai medesimi, anche tramite i rappresentanti regionali, di relazionare in merito all'attività svolta dall'organo o dall'organismo di appartenenza.

Art. 14

(Revoca).

1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 13 può comportare la revoca della nomina o designazione.

2. Nei casi di revoca sono fatti salvi gli atti compiuti nell'esercizio del mandato e il provvedimento è comunicato al dirigente della struttura di cui all'art. 6, comma 4.

Art. 15

(Sostituzioni).

1. Nel caso in cui una persona nominata o designata cessi dall'incarico, per qualsiasi motivo, si provvede alla sua sostituzione secondo le procedure previste dalla presente legge.

2. L'incarico del soggetto subentrante cessa comunque alla scadenza del mandato dell'organismo di cui è chiamato a far parte.

Art. 16

(Determinazione della scadenza).

1. Gli incarichi attribuiti ai sensi della presente legge scadono con la ricostituzione o la decadenza, nei termini di legge, dell'organo per il quale sono stati conferiti.

Art. 17

(Disposizioni finali e transitorie).

1. La struttura di cui all'art. 6, comma 4, provvede, entro sessanta giorni dalla sua individuazione, a tutti gli adempimenti necessari all'istituzione e all'attivazione dell'albo delle nomine e designazioni.

2. Alle nomine o designazioni di competenza regionale relative al primo semestre del 1997 si applica, per quanto riguarda il procedimento e le incompatibilità, la legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale), con esclusione dei casi di sostituzione di cui all'art. 15 della presente legge.

3. Per le nomine o designazioni già effettuate e relative a semestri antecedenti a quello di cui al comma 2 si applica la disciplina delle incompatibilità vigente al momento della loro effettuazione, con esclusione dei casi di sostituzione di cui all'art. 15 della presente legge.

4. In sede di prima applicazione, l'avviso di cui all'art. 9, comma 2, per le cariche in scadenza nel successivo semestre, è pubblicato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

(Abrogazione e modificazioni).

1. La l.r. 12/1991 è abrogata, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, commi 2 e 3.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 e all'art. 4, comma 4, la presente legge deve essere osservata anche in presenza di disposizioni diverse contenute in norme di settore.

3. Per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale, laddove norme di settore prevedano una rappresentanza della minoranza consiliare, la maggioranza e la minoranza consiliari individuano i rispettivi candidati scegliendoli tra quelli iscritti nella prima sezione dell'albo, o nel rispetto di quanto previsto all'art. 11, comma 3. In carenza delle predette individuazioni, il Consiglio regionale o il suo Presidente provvedono comunque alla nomina o designazione ai sensi della presente legge.

Art. 19

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati A e B (Omissis)

(1) Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 5 recitava:

"2. Chi ha ricoperto il medesimo incarico per tre mandati consecutivi, o comunque per dieci anni consecutivi, non può essere immediatamente nominato o designato per ricoprire lo stesso incarico.".

(1a) Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 2004, n. 24.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera f), del comma 2, dell'articolo 8 recitava:

"f) le modalità ed il termine ultimo per la presentazione delle candidature, che deve essere fissato al quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del mandato in corso;".

(2) Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 ottobre 2004, n. 24.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 9 recitava:

"2. Per le cariche in scadenza è dato avviso tramite pubblicazione sul Bollettino ufficiale, con l'indicazione delle cariche da ricoprire, del termine per la presentazione delle candidature e della struttura presso cui è consultabile l'albo; di tale avviso è data pubblicità attraverso i mezzi di stampa e di telecomunicazione.".

(3) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 29 ottobre 2004, n. 24.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 10 recitava:

"2. Il termine ultimo fissato per la presentazione delle candidature è quello indicato dall'art. 8, comma 2, lett. f).".

(4) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.R. 29 ottobre 2004, n. 24.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 10 recitava:

"4. E' consentito integrare o perfezionare la documentazione di cui al comma 3 fino al decimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della candidatura. Decorso tale termine le candidature incomplete o imperfette non sono prese in considerazione ai fini dell'inserimento nell'albo.".

(5) Comma inserito dall'art. 3, comma 3, della L.R. 29 ottobre 2004, n. 24.

(6) Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 ottobre 2004, n. 24.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 11 recitava:

"1. L'organo regionale competente esaminata la documentazione presentata, provvede alle nomine o designazioni almeno tre giorni prima della scadenza del mandato. Per gli incarichi resisi vacanti prima della normale scadenza, l'organo regionale competente vi provvede entro il trentesimo giorno successivo al verificarsi della vacanza.".

(7) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 13 recitava:

"1. Coloro che sono stati nominati o designati ai sensi della presente legge sono tenuti ad inviare annualmente, o quando sia loro altrimenti richiesto, una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta.".