Legge regionale 10 aprile 1997, n. 9 - Testo storico

Legge regionale 10 aprile 1997, n. 9

Bollettino Ufficiale regionale 22 04 1997 n. 18

Interpretazione autentica dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77 (Contributi regionali per facilitare l'acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei Comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale).

Art. 1

(Interpretazione autentica)

1. Il termine di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77 (Contributi regionali per facilitare l'acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei Comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale) č riferito all'esercizio finanziario dei Comuni richiedenti il contributo.

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.