Regolamento regionale 21 marzo 1997, n. 2 - Testo vigente

Regolamento regionale 21 marzo 1997, n. 2

Applicazione dell'art. 30 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere). Definizione dei requisiti igienico-sanitari, ivi compresi quelli relativi all'approvvigionamento idro-potabile ed agli scarichi, nonché dei requisiti di sicurezza.

(B.U. 8 aprile 1997, n. 16).

Art. 1.

(Oggetto).

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 30 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), definisce i requisiti igienico-sanitari, ivi compresi quelli relativi all'approvvigionamento idro-potabile ed agli scarichi, nonché i requisiti di sicurezza delle strutture ricettive disciplinate dalla legge stessa, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), per i requisiti dei locali destinati alla preparazione, somministrazione, deposito e conservazione degli alimenti e delle bevande.

Art. 2.

(Requisiti minimi igienico-sanitari delle case per ferie e degli ostelli della gioventù).

1. Le case per ferie e gli ostelli della gioventù, come definiti, rispettivamente, dagli art. 2 e 5 della l.r. 11/1996, devono possedere i seguenti requisiti igienico-sanitari minimi:

a) bagno attrezzato completo, comprendente un WC, un bidet, una vasca da bagno o una doccia ed un lavabo: 1/25 posti letto;

b) doccia singola: 1/10 posti letto;

c) wc e bidet: 1/10 posti letto;

d) orinatoi: 2/50 posti letto;

e) lavabo dotato di rubinetto: 1/5 posti letto;

f) lavapiedi: 1/10 posti letto.

2. Almeno uno dei bagni completi deve essere, altresì, attrezzato secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche, per favorire la vita di relazione delle persone disabili.

3. Nel caso in cui le camere siano dotate di servizi igienici ad uso esclusivo, al fine del calcolo dei rapporti di cui al comma 1 non si computano i relativi posti letto, fino ad un massimo di quattro per camera.

4. I servizi igienici destinati al personale di cucina devono rispondere a quanto stabilito dal d.p.r. 327/1980 e devono essere computati in aggiunta rispetto alle dotazioni indicate al comma 1.

5. E' ammessa la possibilità di aggiungere un letto in camera, in deroga ai limiti di superficie previsti dall'art. 3 della l.r. 11/1996, nel caso in cui gli ospiti accompagnino ragazzi di età inferiore a quindici anni.

6. In sede di calcolo di superficie delle camere, la frazione di superficie superiore a mq 0.50 è arrotondata all'unità superiore.

Art. 3.

(Requisiti minimi igienico-sanitari dei rifugi alpini).

1. Ai fini dell'individuazione dei requisiti minimi igienico-sanitari, i rifugi alpini, come definiti dall'art. 8 della l.r. 11/1996, vengono suddivisi, ai sensi dell'art. 23 del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) a seconda che siano:

a) raggiungibili con strada rotabile, non aperta al pubblico transito veicolare;

b) raggiungibili con mezzi meccanici di risalita quali funivie e seggiovie, ad esclusione delle sciovie;

c) raggiungibili solo attraverso sentieri o vie alpinistiche.

2. Le strutture di cui al comma 1, lett. a) e b), devono possedere i seguenti requisiti minimi igienico-sanitari:

a) 4 mc di aria per persona in locali tipo camera-dormitorio;

b) altezza dei locali:

1) ristoro-cucina: m 2,20;

2) camere-dormitorio con soffitto piano: m 2,20;

3) camere-dormitorio con copertura inclinata: altezza media m 1,80;

c) areazione-illuminazione: il rapporto superficie finestrata/pavimento deve essere pari a 1/32;

d) servizi igienici:

1) un WC con lavabo solo per il personale di cucina;

2) un WC ogni 15 posti letto;

3) un lavabo ogni 10 posti letto;

4) una doccia ogni 20 posti letto;

5) i pavimenti devono essere impermeabili, preferibilmente piastrellati, se possibile muniti di scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua;

6) le pareti devono essere rivestite di materiale impermeabile e lavabile, preferibilmente piastrellate, fino all'altezza di m 1,80;

e) le cucine devono essere dotate di pareti e pavimenti lavabili e di cappa aspirante;

f) le finestre devono essere munite di un sistema di protezione contro insetti ed altri animali nocivi.

3. I requisiti minimi igienico-sanitari delle strutture di cui al comma 1, lett. c), si differenziano da quelli di cui al comma 2 solo per quanto attiene alle cucine, che devono possedere i requisiti di cui al comma 4, ed ai servizi igienici, che devono possedere i seguenti requisiti:

a) un WC con lavabo solo per il personale di cucina;

b) un WC ogni 20 posti letto;

c) un lavabo ogni 20 posti letto;

d) una doccia ogni 30 posti letto, derogabile ad una doccia ogni 40 posti letto, previo assenso dei medici di sanità pubblica;

e) i pavimenti devono essere impermeabili, preferibilmente piastrellati, se possibile muniti di scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua;

f) le pareti devono essere rivestite di materiale impermeabile e lavabile, preferibilmente piastrellate fino all'altezza di m 1,80.

4. Le cucine delle strutture di cui al comma 1, lett. c), devono essere dotate di pareti e pavimenti lavabili e di aerazione naturale tramite adeguata finestratura. Le finestre devono essere munite di un sistema di protezione contro insetti ed altri animali nocivi. Nelle strutture dotate di corrente elettrica deve essere installato un idoneo sistema di aspirazione forzata.

5. Le disposizioni igienico-sanitarie contenute nel presente articolo rappresentano requisiti minimi e non indici di capienza massima delle strutture interessate.

Art. 4.

(Requisiti minimi igienico-sanitari dei posti tappa escursionistici, o dortoirs).

1. I posti tappa escursionistici, o dortoirs, come definiti dall'art. 11 della l.r. 11/1996, devono presentare i seguenti requisiti igienico-sanitari minimi:

a) bagno attrezzato completo, comprendente un WC, un bidet, una vasca da bagno o una doccia ed un lavabo: 1/30 posti letto;

b) doccia singola: 1/10 posti letto;

c) wc più bidet: 1/6 posti letto;

d) orinatoi: 1/30 posti letto;

e) lavabo dotato di rubinetto: 1/10 posti letto;

f) lavapiedi: 1/10 posti letto.

2. I servizi igienici destinati all'eventuale personale della struttura di cui trattasi devono rispondere a quanto stabilito dal d.p.r. 327/1980 e devono essere computati in aggiunta rispetto alle dotazioni indicate al comma 1.

Art. 5.

(Requisiti igienico-sanitari dei locali destinati all'esercizio di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze).

1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze, come definiti agli art. 14 e 17 della l.r. 11/1996, devono presentare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dalle disposizioni vigenti in materia di civile abitazione, fermo restando quanto previsto dagli art. 2 e 3 della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione).

2. Qualora i titolari dei locali destinati all'esercizio di affittacamere intendano avvalersi della facoltà di somministrare alimenti e bevande, i locali destinati alla preparazione, somministrazione, conservazione e deposito degli stessi devono rispondere ai requisiti minimi previsti dal d.p.r. 327/1980.

3. E' ammessa la possibilità di aggiungere un letto in camera, in deroga ai limiti di superficie previsti dagli art. 15 e 18 della l.r. 11/1996, nel caso in cui gli ospiti accompagnino ragazzi di età inferiore a quindici anni.

4. In sede di calcolo di superficie delle camere, la frazione di superficie superiore a mq 0.50 è arrotondata all'unità superiore.

Art. 6.

(Approvvigionamento idrico).

1. Nelle strutture individuate come rifugi alpini, l'acqua fornita per il consumo umano deve possedere le caratteristiche qualitative previste dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).

2. Laddove, in relazione alla natura dei luoghi, non possa essere garantita la fornitura di acqua avente, sin dalla captazione, le caratteristiche indicate al comma 1, i gestori dei rifugi alpini devono predisporre un idoneo contenitore di raccolta delle acque preventivamente filtrate e provvedere alla disinfezione delle stesse mediante clorazione o debatterizzazione. Le modalità di disinfezione devono essere preventivamente concordate con il competente servizio dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

3. L'eventuale uso di acqua non avente le caratteristiche stabilite dai commi 1 e 2 è consentito esclusivamente per i servizi igienici, in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. 327/1980.

Art. 7.

(Disciplina degli scarichi delle acque reflue).

1. Allo smaltimento delle acque reflue derivanti dalle strutture di cui al presente regolamento, i gestori provvedono in conformità alle disposizioni vigenti in materia di scarichi provenienti da insediamenti civili, previo ottenimento della prescritta autorizzazione, da richiedere agli organi competenti ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia).

2. In attuazione dell'art. 2 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, laddove, in relazione alla natura dei luoghi, l'allacciamento alla pubblica fognatura già esistente non risulti giustificato perché non presenta vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporta costi eccessivi, è possibile prevedere sistemi individuali di trattamento che permettano, comunque, il raggiungimento di un idoneo livello di protezione ambientale, utilizzando, a tale scopo, qualora si accerti che non si avranno ripercussioni negative sull'ambiente, anche sistemi tecnici di trattamento meno incisivi rispetto a quelli individuati dalla legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

3. I limiti di accettabilità per gli scarichi di cui al comma 2 sono definiti dalla Regione nell'ambito del piano regionale di risanamento delle acque, in relazione alla vulnerabilità delle risorse idriche e dei suoli, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, in legge 17 maggio 1995, n. 172.

4. Nelle more della revisione del piano regionale di risanamento delle acque, la Giunta regionale autorizza le deroghe alle tabelle allegate alla l.r. 59/1982, nei limiti stabiliti dall'art. 1 della l. 172/1995, fissando di volta in volta i limiti di accettabilità in relazione alla effettiva vulnerabilità dell'ambiente.

5. Le richieste di autorizzazione devono essere corredate da idonea documentazione tecnica contenente:

a) indicazione della tipologia dello scarico, con precisazione della quantità, espressa in mc/giorno e litri/secondo, della qualità e dell'ubicazione dello stesso, con indicazione del recapito (acqua superficiale, suolo o sottosuolo);

b) indicazione dei parametri per i quali si richiede la deroga, ai sensi della tabella A allegata alla l. 319/1976 o delle tabelle allegate alla l.r. 59/1982, nonché dei relativi valori;

c) relazione tecnico-descrittiva contenente le indicazioni atte a dimostrare che lo scarico da autorizzare in deroga non comporta pregiudizio alla qualità del corpo idrico ricettore o del suolo o del sottosuolo, nonché inconvenienti di carattere igienico-sanitario. Nel caso in cui sia previsto il convogliamento dello scarico sul suolo o nel sottosuolo deve essere presentata, altresì, tutta la documentazione prevista dall'allegato 5 alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Art. 8.

(Abbattimento di barriere architettoniche).

1. Le strutture di cui agli art. 2, 3, comma 1, lett. a), e 4 devono risultare conformi alle normative statali e regionali vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche, per favorire la vita di relazione delle persone disabili, ed almeno uno dei bagni completi deve essere accessibile ed attrezzato allo scopo.

2. Alle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), e ai posti tappa escursionistici, o dortoirs, non raggiungibili attraverso strada rotabile o mezzi meccanici di risalita quali funivie e seggiovie, ad esclusione delle sciovie, laddove per la natura dei luoghi non fosse possibile la realizzazione delle opere previste dalle disposizioni vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche, per favorire la vita di relazione delle persone disabili, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, e all'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 42 (Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili).

3. Le disposizioni vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche per favorire la vita di relazione delle persone disabili non si applicano alle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lett. c).

4. Alle strutture di cui all'art. 5 si applicano le disposizioni vigenti per le civili abitazioni.

Art. 9.

(Requisiti di sicurezza).

1. Le strutture di cui al presente regolamento devono possedere tutti i requisiti di sicurezza stabiliti dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di prevenzione incendi e di tutela dei lavoratori.

Art. 10.

(Norme transitorie e finali).

1. Le strutture extralberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 11/1996 devono adeguarsi ai requisiti minimi igienico-sanitari di cui al presente regolamento entro i termini fissati dall'art. 31 della legge stessa.

2. Le strutture di cui all'art. 3 esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono adeguare, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso, il volume di aria per persona a 3 mc.

3. I Comuni provvedono entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle norme stabilite dallo stesso.

4. In considerazione della particolarità dei luoghi in cui sono ubicati, che rende impossibile anche l'eventuale adeguamento strutturale, le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano ai seguenti rifugi alpini:

a) rifugio GONELLA AL DOME, ubicato in Comune di Courmayeur;

b) rifugio TEODULO, ubicato in Comune di Valtournenche;

c) rifugio QUINTINO SELLA, ubicato in Comune di Ayas;

d) rifugio MANTOVA, ubicato in Comune di Gressoney-La-Trinité.