Regolamento regionale 24 febbraio 1997, n. 1 - Testo storico

Regolamento regionale 24 febbraio 1997, n. 1

Bollettino ufficiale regionale 04 03 1997 n. 11

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

il seguente regolamento:

Modificazioni al regolamento regionale 31 luglio 1995, n. 5 (Modalità di svolgimento del corso di preparazione all'esame di abilitazione venatoria e dell'esame di abilitazione venatoria, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria)).

Art. 1

(Modificazioni all'art. 1)

1. Il comma 6 dell'art. 1 del regolamento regionale 31 luglio 1995, n. 5 (Modalità di svolgimento del corso di preparazione all'esame di abilitazione venatoria e dell'esame di abilitazione venatoria, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria)) è sostituito dal seguente:

"6. Sono ammesse assenze, fino ad un massimo pari al quaranta per cento delle ore in programma, purché non effettuate in una sola materia."

2. Il comma 8 dell'art. 1 del regolam. reg. 5/1995 è sostituito dal seguente :

"8. Entro dieci giorni dal termine del corso, l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali rilascia un attestato di partecipazione che ha validità per cinque anni."

Art. 2

(Modificazioni all'art. 2)

1. Dopo il comma 5 dell'art. 2 del regolam. reg. 5/1995 è aggiunto il seguente:

"5bis. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione venatoria occorre superare, anche in sessioni distinte, sia la prova pratica di tiro e maneggio delle armi che la prova orale."

Art. 3

(Modificazioni all'art. 4)

1. Il comma 1 dell'art. 4 del regolam. reg. 5/1995 è sostituito dal seguente:

"1. La prova orale di cui all'art. 2, comma 5, lett. b), consiste in un colloquio sulle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole;

c) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

d) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

e) norme di pronto soccorso."

2. Il comma 4 dell'art. 4 del regolam. reg. 5/1995 è abrogato.

Art. 4

(Norma transitoria)

1. Gli attestati di partecipazione al corso di preparazione per l'ammissione all'esame di abilitazione venatoria già rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno una validità di cinque anni a partire dalla stessa.