Legge regionale 24 gennaio 1997, n. 3 - Testo vigente

Legge regionale 24 gennaio 1997, n. 3

Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), già modificata dalla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 78.

(B.U. 4 febbraio 1997, n. 7).

Art. 1.

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Art. 2.

1. In deroga a quanto previsto all'art. 1, limitatamente alla decima legislatura:

a) ai Gruppi composti da un solo consigliere esistenti alla data del 30 giugno 1996 è attribuito l'importo di lire 2.500.000 fisse mensili;

b) in caso di aggregazione tra Gruppi successiva alla data del 30 giugno 1996, al Gruppo risultante dall'aggregazione è attribuito, qualora più favorevole, un contributo pari alla somma dei contributi spettanti a ciascuno dei gruppi aggregati ai sensi dell'art. 4 della l.r. 6/1986, come modificato dall'art. 1 della l.r. 78/1990.

2. L'aggiornamento previsto dall'art. 4, comma 2, della l.r. 6/1986, come modificato dalla presente legge, non si applica nel corso della decima legislatura.

Art. 3.

1. I contributi sono erogati, nella misura e con le modalità previste agli art. 1 e 2, a decorrere dal 1° luglio 1996.

Art. 4.

1. La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 135.000.000 per l'anno 1997 e in annue lire 90.000.000 per gli anni successivi, grava sul bilancio del Consiglio regionale ed è ricompresa negli stanziamenti già iscritti sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e sul bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997/1999 al cap. 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale).

(1) Sostituisce l'art. 4 della L.R. 17 marzo 1986, n. 6.