Legge regionale 24 gennaio 1997, n. 3 - Testo storico

Legge regionale 24 gennaio 1997, n. 3

Bollettino Ufficiale regionale 04 02 1997 n. 7

Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), già modificata dalla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 78.

Art. 1

1. L'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), come modificato dall'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 78, è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Contributi finanziari)

1. I contributi finanziari per gli oneri di funzionamento dei Gruppi consiliari e per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze, nonché per l'organizzazione di convegni e conferenze per diffondere le conoscenze sull'attività dei Gruppi stessi e promuovere la partecipazione sulle questioni di competenza del Consiglio regionale, sono erogati a favore dei rispettivi capigruppo nelle seguenti misure fisse mensili:

a) lire 1.800.000 per componente, fino al quinto;

b) lire 1.300.000 per componente, dal sesto al decimo;

c) lire 1.100.000 per componente, a partire dall'undicesimo.

2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in relazione all'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'Istituto nazionale di statistica nel mese di dicembre, rispetto al mese di dicembre del precedente biennio."

Art. 2

1. In deroga a quanto previsto all'art. 1, limitatamente alla decima legislatura:

a) ai Gruppi composti da un solo consigliere esistenti alla data del 30 giugno 1996 è attribuito l'importo di lire 2.500.000 fisse mensili;

b) in caso di aggregazione tra Gruppi successiva alla data del 30 giugno 1996, al Gruppo risultante dall'aggregazione è attribuito, qualora più favorevole, un contributo pari alla somma dei contributi spettanti a ciascuno dei gruppi aggregati ai sensi dell'art. 4 della l.r. 6/1986, come modificato dall'art. 1 della l.r. 78/1990.

2. L'aggiornamento previsto dall'art. 4, comma 2, della l.r. 6/1986, come modificato dalla presente legge, non si applica nel corso della decima legislatura.

Art. 3

1. I contributi sono erogati, nella misura e con le modalità previste agli art. 1 e 2, a decorrere dal 1° luglio 1996.

Art. 4

1. La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 135.000.000 per l'anno 1997 e in annue lire 90.000.000 per gli anni successivi, grava sul bilancio del Consiglio regionale ed è ricompresa negli stanziamenti già iscritti sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e sul bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997/1999 al cap. 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale).