Legge regionale 24 dicembre 1996, n. 45 - Testo vigente

Legge regionale 24 dicembre 1996, n. 45

Autorizzazione di maggiore spesa per l'attuazione della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4 (Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale "Cogne" di Aosta) e sottoscrizione di quote del capitale sociale di Struttura Valle d'Aosta s.r.l.

(B.U. 30 dicembre 1996, n. 60).

Art. 1.

(Autorizzazione di spesa)

1. Per l'attuazione delle linee di intervento di cui all'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4 (Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale "Cogne" di Aosta) è autorizzata la maggiore spesa di lire 2.200 milioni.

Art. 2.

(Sottoscrizione di quote)

1. Al fine di sostenere l'attività svolta da Struttura Valle d'Aosta s.r.l., costituita ai sensi della legge regionale 12 maggio 1994, n. 17, concernente integrazioni e modalità di attuazione della l.r. 4/1993, per l'attuazione delle linee di intervento di cui all'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (*) (Costituzione della Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), e successive modificazioni, a conferire specifico mandato a Finaosta s.p.a. per la sottoscrizione di ulteriori quote del capitale sociale di Struttura Valle d'Aosta s.r.l. fino all'importo massimo di lire 1.500 milioni.

2. La sottoscrizione è finalizzata alla costituzione di una riserva di liquidità che assicuri flessibilità finanziaria nelle operazioni di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare.

Art. 3.

(Norme finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a complessive lire 3.700 milioni, graverà per lire 2.200 milioni sul capitolo 46965 (Spese per l'acquisto dei beni immobili concernenti l'area industriale Cogne di Aosta di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4) per gli interventi di cui all'art. 1 e per lire 1.500 milioni sul capitolo 35620 (Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta s.p.a. per gli interventi della gestione speciale) per la sottoscrizione di cui all'art. 2, del bilancio per l'anno in corso.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sugli interventi previsti all'allegato n. 1 al bilancio per l'esercizio 1996, relativi a:

a) Industria ed energia - Gestione del patrimonio industriale regionale (B 2.1.) lire 3.000.000.000;

b) Industria ed energia - Iniziative per lo sviluppo energetico (B 2.4.) lire 700.000.000.

Art. 4.

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate, in termini di competenza, le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" lire 3.700.000.000

b) in aumento:

cap. 46965 "Spese per l'acquisto dei beni immobili concernenti l'area industriale Cogne di Aosta di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4" lire 2.200.000.000

cap. 35620 "Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta s.p.a. per gli interventi della gestione speciale"

lire 1.500.000.000

Art. 5.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(*) Si veda ora l'art. 6 della L.R. 16 marzo 2006, n. 7.