Legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42 - Testo storico

Legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42

Bollettino ufficiale regionale 30 12 1996 n. 60

Disciplina delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico.

INDICE

CAPO I

FINALITA'

Art. 1 - Oggetto

CAPO II

NORME IN MATERIA DI GUIDE TURISTICHE

Art. 2 - Definizione e ambito della professione

Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio della professione

Art. 4 - Abilitazione all'esercizio della professione

Art. 5 - Commissione giudicatrice

Art. 6 - Requisiti per l'ammissione all'esame

Art. 7 - Domanda di ammissione all'esame

Art. 8 - Prove d'esame

Art. 9 - Attestato di abilitazione

Art. 10 - Riconoscimento di titoli non rilasciati in Valle d'Aosta

Art. 11 - Tariffe

Art. 12 - Agevolazioni per le guide turistiche

Art. 13 - Corso di aggiornamento e perfezionamento

CAPO III

NORME IN MATERIA DI ACCOMPAGNATORI TURISTICI

Art. 14 - Definizione della professione

Art. 15 - Autorizzazione all'esercizio della professione

Art. 16 - Abilitazione all'esercizio della professione

Art. 17 - Commissione giudicatrice

Art. 18 - Requisiti per l'ammissione all'esame

Art. 19 - Domanda di ammissione all'esame

Art. 20 - Prove d'esame

Art. 21 - Attestato di abilitazione

Art. 22 - Libera prestazione di servizi

CAPO IV

NORME COMUNI

Art. 23 - Documento di riconoscimento

Art. 24 - Elenchi delle guide e degli accompagnatori turistici

Art. 25 - Accompagnamento di gruppi turistici provenienti dall'estero

Art. 26 - Divieti

Art. 27 - Sanzioni amministrative

Art. 28 - Vigilanza e controllo

Art. 29 - Abrogazioni

Art. 30 - Norma transitoria

Art. 31 - Disposizioni finanziarie

Art. 32 - Variazioni di bilancio

CAPO I

FINALITÀ

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'accesso alle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico, nonché l'esercizio delle medesime attività.

CAPO II

NORME IN MATERIA DI GUIDE TURISTICHE

Art. 2

(Definizione e ambito della professione)

1. La qualifica di guida turistica è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, etnografiche e produttive.

2. La professione di guida turistica in Valle d'Aosta è attività specializzata che si esercita, oltre che negli ambiti di cui al comma 1, nei siti, dei quali è accertata la conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche, individuati nell'ambito di un elenco predisposto d'intesa tra la struttura regionale competente in materia di turismo e la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, tra beni e aree di interesse archeologico, artistico e storico, istituti di antichità e arte, musei, monumenti e chiese aventi un rilievo culturale particolarmente importante nell'ambito del patrimonio storico, artistico e archeologico; l'elenco è approvato con deliberazione della Giunta regionale. Tra tali siti rientrano quelli riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza, la cultura (UNESCO) quale patrimonio culturale dell'umanità, eventualmente presenti sul territorio regionale.

3. I siti di cui al comma 2 possono essere illustrati ai visitatori solo da guide abilitate ai sensi della presente legge. In mancanza di accordo tra le guide turistiche abilitate ed i proprietari di tali siti per quanto riguarda modalità di effettuazione e costi del servizio prestato dalle guide stesse, l'assessore regionale competente in materia di turismo può autorizzare i proprietari ad organizzare un proprio servizio di visita e illustrazione dei siti stessi avvalendosi di proprio personale dipendente, anche sprovvisto dell'abilitazione di cui alla presente legge.

Art. 3

(Autorizzazione all'esercizio della professione)

1. L'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al possesso di autorizzazione.

2. Per i residenti in Valle d'Aosta l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente.

3. Per i non residenti in Valle d'Aosta, che intendono esercitare stabilmente la professione sul territorio regionale, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune nel quale essi stabiliscono il loro domicilio.

4. Il Comune rilascia l'autorizzazione entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza, previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; ai cittadini extracomunitari si applica la normativa statale derivante dagli obblighi internazionali;

b) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui agli art. 11, comma 1, e 123, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni;

c) idoneità fisica all'esercizio della professione per la quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione, certificata da un medico di sanità pubblica in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell'istanza;

d) abilitazione di cui all'art. 4 o riconoscimento di cui all'art. 10.

5. Sull'autorizzazione devono essere specificati i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo, data di nascita e Comune di residenza dell'interessato;

b) estremi dell'attestato o del provvedimento con il quale è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione;

c) professione per la quale l'idoneità è stata accertata;

d) lingue per le quali è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione.

6. L'autorizzazione ha validità biennale e viene rinnovata previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4, lett. a), b) e c), nonché l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 13.

7. Per i cittadini stranieri, il possesso dei requisiti di cui al comma 4, lett. a), b) e c), è comprovato da idonee certificazioni rilasciate dalle autorità competenti dei paesi di origine o di provenienza redatte in lingua francese o italiana, oppure accompagnate da una traduzione a norma dell'art. 10, comma 4.

8. La revoca dell'autorizzazione è disposta dal Sindaco qualora il titolare della stessa abbia perduto taluno dei requisiti per cui l'autorizzazione è stata rilasciata.

Art. 4

(Abilitazione all'esercizio della professione)

1. Il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è subordinato all'esito favorevole di prove d'esame scritte e orali, ai fini dell'accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente.

2. Le prove di esame di cui al comma 1 sono espletate, almeno ogni tre anni, in unica sessione indetta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 fissa il termine per la presentazione delle domande, i termini e le modalità di effettuazione delle prove d'esame e indica la lingua o le lingue straniere in cui il candidato può chiedere di essere esaminato.

4. Entro centottanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, stabilito a norma del comma 3, deve essere data comunicazione dei risultati degli esami mediante affissione di apposito elenco presso la sede degli esami o della struttura regionale competente in materia di turismo.

5. Qualora venga organizzato un corso di formazione propedeutico all'esame, il termine di cui al comma 4 si intende prorogato per un periodo pari alla durata del corso stesso.

Art. 5

(Commissione giudicatrice)

1. La commissione giudicatrice delle prove d'esame di cui all'art. 4, comma 1, è composta come segue:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il Soprintendente per i beni culturali ed ambientali o un suo delegato;

c) un docente di geografia, designato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo;

d) un docente di lingua francese, designato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo;

e) un rappresentante nominato d'intesa tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale o, in mancanza d'intesa, designato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo.

2. Per l'espletamento delle prove orali di lingua inglese e delle altre lingue straniere di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), n. 6, la commissione d'esame è integrata da un docente di ciascuna di dette lingue, designato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di turismo.

4. Il trattamento economico dei componenti della commissione è quello previsto per i membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale regionale.

Art. 6

(Requisiti per l'ammissione all'esame)

1. Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio della professione di guida turistica devono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; ai cittadini extracomunitari si applica la normativa statale derivante dagli obblighi internazionali;

b) maggiore età;

c) possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, che dia possibilità di accesso ai corsi di studio universitari, o titolo superiore, ovvero di un titolo equipollente conseguito all'estero e legalmente riconosciuto dalla competente autorità italiana.

Art. 7

(Domanda di ammissione all'esame)

1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica deve essere presentata, entro la data indicata nel provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, alla struttura regionale competente in materia di turismo.

2. Nella domanda il candidato deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, nonché le lingue straniere, previste dal provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, in cui desidera essere esaminato.

3. All'atto della presentazione della domanda il candidato esibisce una ricevuta attestante l'avvenuto versamento della quota d'iscrizione di lire 100.000, a titolo di concorso alle spese di organizzazione ed espletamento dell'esame.

4. Le quote d'iscrizione di cui al comma 3 sono introitate nel capitolo 9700 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1996/1998 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.

5. All'adeguamento della quota di iscrizione di cui al comma 3 provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 8

(Prove d'esame)

1. Le prove d'esame vertono sulle seguenti materie:

a) due prove scritte, una in lingua italiana e una in lingua francese, vertenti sui caratteri storico-artistici, geografici, paesaggistici, economici e culturali della Valle d'Aosta;

b) una prova orale vertente sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti materie:

1) conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche dei siti di cui all'art. 2, comma 2;

2) nozioni di legislazione in materia di tutela e conservazione dei beni culturali;

3) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale di guida turistica, nonché nozioni di legislazione della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di organizzazione turistica e disciplina delle professioni turistiche;

4) nozioni in materia di ordinamento della Regione autonoma Valle d'Aosta;

5) buona conoscenza delle lingue italiana, francese e inglese;

6) colloquio facoltativo in una o più lingue straniere, di cui all'art. 4, comma 3, a scelta del candidato.

2. La valutazione di ciascuna prova è espressa con la manifestazione di un giudizio di idoneità o non idoneità.

3. I candidati che non hanno conseguito il giudizio di idoneità in entrambe le prove scritte non sono ammessi a sostenere la prova orale. Una valutazione negativa riscontrata in una delle materie oggetto della prova orale, ad esclusione delle lingue straniere di cui al comma 1, lett. b), n. 6, determina un giudizio di non idoneità per l'intera prova.

Art. 9

(Attestato di abilitazione)

1. Sono abilitati all'esercizio della professione di guida turistica i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove d'esame.

2. La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva l'elenco degli abilitati all'esercizio della professione di guida turistica.

3. L'assessore regionale competente in materia di turismo rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione, valido ai fini della concessione dell'autorizzazione d'esercizio della professione da parte del Comune, con indicazione del tipo specifico di professione per cui è stato effettuato l'accertamento delle relative capacità tecniche e delle lingue straniere conosciute.

4. L'attestato di abilitazione viene rilasciato all'interessato entro quaranta giorni dalla data di conclusione delle prove d'esame.

Art. 10

(Riconoscimento di titoli non rilasciati in Valle d'Aosta)

1. In attuazione della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, i cittadini comunitari in possesso di titoli e qualifiche professionali di guida turistica rilasciate da altri Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare stabilmente la professione in Valle d'Aosta sono sottoposti al previo riconoscimento delle qualifiche in loro possesso secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. Sono ammessi al riconoscimento i titoli rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea in seguito a una valutazione delle qualifiche personali, delle attitudini o delle conoscenze del richiedente ritenute essenziali, per l'esercizio della professione stessa, da un'autorità designata in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative da tale Stato membro. La documentazione prodotta dal richiedente deve attestare l'esperienza professionale acquisita, la durata della stessa, le prove d'esame sostenute per il rilascio della qualifica e ogni altro elemento che il richiedente ritiene utile fornire per il riconoscimento della propria qualifica professionale.

3. Se il richiedente proviene da uno Stato membro dell'Unione europea in cui l'esercizio della professione di guida turistica non è subordinato a rilascio di specifici titoli di formazione professionale è necessario che il richiedente sia in possesso del diploma di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), nonché di qualifiche, attitudini e conoscenze che offrano garanzie equivalenti a quelle richieste dalla presente legge, comprovate da idonea certificazione o documentazione rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea.

4. Le domande di riconoscimento devono essere inoltrate alla struttura regionale competente in materia di turismo. I documenti da esibire ai fini del riconoscimento, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua francese o italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

5. Ai fini della verifica della conoscenza delle materie previste dall'art. 8, comma 1, le guide turistiche in possesso di un attestato di abilitazione rilasciato da altre Regioni, che intendono esercitare stabilmente la professione in Valle d'Aosta, inoltrano la domanda di riconoscimento alla struttura regionale competente in materia di turismo, accompagnata da idonea documentazione dalla quale risulti il contenuto e la tipologia degli esami sostenuti per il rilascio dell'attestato stesso.

6. Le domande di riconoscimento sono sottoposte all'esame di un'apposita commissione tecnica che decide, entro tre mesi dalla presentazione delle stesse, circa l'equipollenza o meno dei titoli e delle qualifiche. Qualora la formazione ricevuta dal richiedente e risultante dalla documentazione esibita verta su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nell'art. 8, la commissione dispone che il richiedente compia un tirocinio di adattamento oppure una prova attitudinale consistente in prove d'esame integrative. La commissione stabilisce la durata del tirocinio di adattamento, che non deve superare un anno, le modalità di svolgimento dello stesso e della sua valutazione, nonché la tipologia delle prove d'esame integrative e le modalità per l'espletamento delle stesse. La commissione è composta come segue:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, o suo delegato, che la presiede;

b) il Sovrintendente agli studi della Valle d'Aosta, o suo delegato;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia legale, o suo delegato.

7. La struttura regionale competente in materia di turismo, entro quindici giorni dalla data di adozione della decisione della commissione, dà comunicazione della stessa al richiedente, il quale può scegliere tra l'essere sottoposto al tirocinio di adattamento oppure alla prova attitudinale.

8. Nel caso in cui sia necessario un periodo di tirocinio o il superamento di prove d'esame integrative, la commissione adotta una decisione finale entro un mese dalla conclusione di detto periodo o dall'espletamento delle prove stesse.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alla dir. 92/51/CEE.

Art. 11

(Tariffe)

1. Le tariffe minime e massime inerenti alle prestazioni professionali delle guide turistiche sono determinate di concerto tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e comunicate entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo, alla struttura regionale competente in materia di turismo; si considerano maggiormente rappresentative le associazioni di categoria che documentino alla struttura stessa l'iscrizione di almeno dieci soci.

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. In caso di mancato adempimento di quanto stabilito al comma 1, si intendono confermate le tariffe già in vigore.

4. E' vietato applicare tariffe diverse da quelle comunicate ai sensi della presente legge.

Art. 12

(Agevolazioni per le guide turistiche)

1. Negli orari di apertura al pubblico, le guide turistiche, munite di autorizzazione, quando accompagnano visitatori, sono ammesse gratuitamente, ai sensi dell'art. 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 (Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri), in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e i giardini botanici, di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati, esistenti sul territorio.

Art. 13

(Corso di aggiornamento e perfezionamento)

1. La frequenza, almeno ogni triennio, di un corso di aggiornamento e perfezionamento, all'uopo organizzato dalla struttura regionale competente in materia di turismo è obbligatoria per tutte le guide turistiche.

2. Nel caso di impossibilità di frequenza di uno dei corsi entro il termine del triennio, per causa di forza maggiore, la guida turistica deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo; in tale ipotesi, la validità dell'autorizzazione è prorogata sino alla data di conclusione del corso stesso.

3. Il corso si intende utilmente frequentato qualora l'interessato abbia preso parte ad almeno il settantacinque per cento delle ore di lezione.

CAPO III

NORME IN MATERIA DI ACCOMPAGNATORI TURISTICI

Art. 14

(Definizione della professione)

1. La qualifica di accompagnatore turistico è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma predisposto dagli enti organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

Art. 15

(Autorizzazione all'esercizio della professione)

1. L'esercizio della professione di accompagnatore turistico è subordinato al possesso di autorizzazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente.

3. Il Comune rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza, previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; ai cittadini extracomunitari si applica la normativa statale derivante dagli obblighi internazionali;

b) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui agli art. 11, comma 1, e 123, comma 2, del r.d. 773/1931, e successive modificazioni;

c) idoneità fisica all'esercizio della professione per la quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione, certificata da un medico di sanità pubblica in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza;

d) attestato di abilitazione all'esercizio della professione.

4. Sull'autorizzazione di cui al comma 1, devono essere specificati i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo, data di nascita e Comune di residenza dell'interessato;

b) estremi dell'attestato con il quale è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione;

c) professione per la quale l'idoneità è stata accertata;

d) lingue per le quali è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione.

5. L'autorizzazione ha validità biennale e viene rinnovata previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 3, lett. a), b) e c).

6. Per i cittadini stranieri il possesso dei requisiti di cui al comma 3, lett. a), b) e c), è comprovato da idonee certificazioni rilasciate dalle autorità competenti dei paesi di origine o di provenienza redatte in lingua francese o italiana, oppure accompagnate da una traduzione a norma dell'art. 10, comma 4.

7. La revoca dell'autorizzazione è disposta dal Sindaco qualora il titolare della stessa abbia perduto taluno dei requisiti per cui l'autorizzazione venne rilasciata.

Art. 16

(Abilitazione all'esercizio della professione)

1. Il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico è subordinato all'esito favorevole di prove d'esame scritte e orali, ai fini dell'accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente.

2. Le prove di esame di cui al comma 1 sono espletate, almeno ogni tre anni, in unica sessione indetta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 fissa la data di scadenza per la presentazione delle domande, i termini e le modalità di effettuazione delle prove d'esame e indica la lingua o le lingue straniere in cui il candidato può chiedere di essere esaminato.

4. Entro centottanta giorni dal termine, stabilito a norma del comma 3, per la presentazione delle domande, deve essere data comunicazione dei risultati degli esami mediante affissione di apposito elenco presso la sede degli esami o della struttura regionale competente in materia di turismo.

5. Qualora venga organizzato un corso di formazione propedeutico all'esame, il termine di cui al comma 4 si intende prorogato per un periodo pari alla durata del corso stesso.

Art. 17

(Commissione giudicatrice)

1. La commissione giudicatrice delle prove d'esame di cui all'art. 16, comma 1, è composta come segue:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un esperto in materia doganale e valutaria, designato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo;

c) un esperto in materia di attività di agenzia di viaggio, designato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo;

d) un docente di geografia, designato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo;

e) un docente in lingua francese, designato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo;

f) un rappresentante nominato d'intesa tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale o, in mancanza d'intesa, designato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo.

2. Per l'espletamento delle prove orali delle lingue straniere di cui all'art. 20, comma 1, lett. b), n. 4, la commissione d'esame è integrata da un docente di ciascuna di dette lingue, designato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di turismo.

4. Il trattamento economico dei componenti della commissione è quello previsto per i membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale regionale.

Art. 18

(Requisiti per l'ammissione all'esame)

1. Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio della professione di accompagnatore turistico devono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; ai cittadini extracomunitari si applica la normativa statale derivante dagli obblighi internazionali;

b) maggiore età;

c) possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, che dia possibilità di accesso ai corsi di studio universitari, o titolo superiore, ovvero di un titolo equipollente conseguito all'estero e legalmente riconosciuto dalla competente autorità italiana.

Art. 19

(Domanda di ammissione all'esame)

1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico deve essere presentata entro la data indicata dal provvedimento di cui all'art. 16, comma 2, alla struttura regionale competente in materia di turismo.

2. Nella domanda il candidato deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 18, nonché le lingue straniere, previste dal provvedimento di cui all'art. 16, comma 2, in cui desidera essere esaminato.

3. All'atto della presentazione della domanda il candidato esibisce una ricevuta attestante l'avvenuto versamento della quota d'iscrizione di lire 150.000, a titolo di concorso alle spese di organizzazione ed espletamento dell'esame.

4. Le quote d'iscrizione di cui al comma 3 sono introitate nel capitolo 9700 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1996/1998 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.

5. All'adeguamento della quota di iscrizione di cui al comma 3 provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 20

(Prove d'esame)

1. Le prove d'esame vertono sulle seguenti materie:

a) due prove scritte, una in lingua italiana e una in lingua francese, vertenti sulle seguenti materie:

1) geografia turistica italiana, europea ed extra-europea;

2) legislazione in materia di organizzazione turistica;

3) tecnica di organizzazione di viaggi e pacchetti turistici;

b) una prova orale vertente sulle materie della prova scritta e sulle seguenti materie:

1) nozioni di legislazione italiana, comunitaria e dei principali paesi europei in materia doganale, valutaria e di trasporti;

2) nozioni di storia della Valle d'Aosta;

3) buona conoscenza della lingua italiana e della lingua francese;

4) colloquio obbligatorio in una lingua straniera, di cui all'art. 16, comma 3, indicata dal candidato.

2. La valutazione di ciascuna prova è espressa con la manifestazione di un giudizio di idoneità o non idoneità.

3. I candidati che non hanno conseguito il giudizio di idoneità in entrambe le prove scritte non sono ammessi a sostenere la prova orale. Una valutazione negativa riscontrata in una delle materie oggetto della prova orale determina un giudizio di non idoneità per l'intera prova.

Art. 21

(Attestato di abilitazione)

1. Sono abilitati all'esercizio della professione di accompagnatore turistico i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove d'esame.

2. La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva l'elenco degli abilitati all'esercizio della professione di accompagnatore turistico.

3. L'assessore regionale competente in materia di turismo rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione, valido ai fini della concessione dell'autorizzazione d'esercizio della professione da parte del Comune, con indicazione del tipo specifico di professione per cui è stato effettuato l'accertamento delle relative capacità tecniche e delle lingue straniere conosciute.

4. L'attestato di abilitazione viene rilasciato all'interessato entro quaranta giorni dalla data di conclusione delle prove d'esame.

Art. 22

(Libera prestazione di servizi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, l'esercizio della professione di accompagnatore turistico da parte di cittadini provenienti da Stati membri dell'Unione europea, in possesso di autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti di tali Stati, è sottoposto alla disciplina comunitaria sulla libera prestazione dei servizi.

2. La libera prestazione di servizi consiste nella possibilità di svolgimento di attività professionali che determinano una presenza in Valle d'Aosta a carattere temporaneo e funzionale all'esecuzione della prestazione stessa.

CAPO IV

NORME COMUNI

Art. 23

(Documento di riconoscimento)

1. Il Sindaco, all'atto del rilascio delle autorizzazioni di cui agli art. 3 e 15, consegna al richiedente un documento di riconoscimento, su modelli predisposti dalla struttura regionale competente in materia di turismo. Tale documento è soggetto a vidimazione biennale da parte del Comune, a norma degli art. 3, comma 6, e 15, comma 5.

Art. 24

(Elenchi delle guide e degli accompagnatori turistici)

1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici sono iscritti in distinti elenchi istituiti presso la struttura regionale competente in materia di turismo.

2. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di turismo tutti i provvedimenti di rilascio, rinnovo, modifica e revoca delle autorizzazioni, entro trenta giorni dalla loro adozione.

Art. 25

(Accompagnamento di gruppi turistici provenienti dall'estero)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, le guide turistiche, gli accompagnatori turistici o altre figure professionali assimilabili, provenienti dall'estero in accompagnamento di un gruppo di turisti nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso, possono svolgere la loro attività professionale a favore del gruppo stesso.

2. Al fine di consentire il controllo da parte delle autorità competenti i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso della seguente documentazione redatta in lingua italiana o francese, oppure accompagnata da una fedele traduzione in una delle citate lingue:

a) un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida, accompagnatore turistico, o assimilabile;

b) un documento sottoscritto dal titolare dell'impresa di viaggio contenente:

1) la denominazione dell'impresa turistica organizzatrice del viaggio, il nominativo del suo titolare e lo Stato di stabilimento dell'impresa stessa;

2) i dati anagrafici della guida o dell'accompagnatore turistico e l'indicazione del rapporto di lavoro dipendente o autonomo con l'impresa turistica organizzatrice del viaggio;

3) il programma di viaggio indicante la data iniziale e finale del viaggio e le date relative al percorso da effettuare sul territorio italiano o regionale e le località oggetto di visita turistica;

4) il numero dei partecipanti al viaggio.

Art. 26

(Divieti)

1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici durante l'esercizio delle loro funzioni professionali non possono esercitare attività estranea a quella per la quale sono stati abilitati ai sensi della presente legge e, in particolare, attività di carattere commerciale.

2. Il divieto di cui al comma 1 comprende inoltre l'esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi e simili.

3. E' fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggio, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri e dei pubblici esercizi in genere, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica e di accompagnatore turistico, soggetti privi delle autorizzazioni di cui gli art. 3 e 15.

Art. 27

(Sanzioni amministrative)

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 a coloro che, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, incorrono nella violazione prevista dall'art. 26, comma 3, o che applicano tariffe difformi da quanto disposto in applicazione dell'art. 11; qualora i medesimi soggetti, in un periodo di due anni, siano incorsi in una delle violazioni di cui alla presente lettera almeno due volte, all'ulteriore violazione la sanzione è raddoppiata;

b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 a chiunque esercita, anche occasionalmente, attività di guida turistica o di accompagnatore turistico, senza essere in possesso della relativa autorizzazione; in caso di recidiva nel corso di un periodo di due anni il limite minimo e quello massimo sono raddoppiati;

c) da lire 120.000 a lire 360.000 alla guida turistica o all'accompagnatore turistico che incorre nelle violazioni previste dall'art. 26, commi 1 e 2; ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso nelle violazioni di cui alla presente lettera per almeno tre volte, all'ulteriore violazione consegue la sanzione accessoria, disposta dal Sindaco, della sospensione dell'autorizzazione da due a sei mesi;

d) da lire 120.000 a lire 360.000 alla guida turistica che applica tariffe superiori a quelle fissate in conformità all'art. 11;

e) da lire 80.000 a lire 240.000 per ogni altra violazione alle norme della presente legge.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono introitate nel capitolo 7700 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1996/1998 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.

Art. 28

(Vigilanza e controllo)

1. Ferme restando le competenze delle autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza e il controllo sull'attività professionale delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici sono esercitati dai Comuni.

Art. 29

(Abrogazioni)

1. Le leggi regionali 31 agosto 1991, n. 35 (Disciplina dell'attività di guida turistica e accompagnatore turistico) e 26 marzo 1993, n. 14, sono abrogate.

Art. 30

(Norma transitoria)

1. Le guide turistiche in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'attestato di abilitazione rilasciato a norma della l.r. 35/1991 sono abilitate di diritto anche all'esercizio dell'attività specializzata di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 31

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 20.000.000, graverà:

a) quanto a lire 10.000.000 per il funzionamento delle commissioni d'esame di cui agli art. 5 e 17, sul capitolo 64170 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1996/1998, che assume la seguente denominazione: "Spese per il funzionamento delle commissioni d'esame per il rilascio degli attestati di abilitazione all'esercizio di professioni in ambito turistico";

b) quanto a lire 10.000.000 per gli interventi previsti per gli eventuali corsi propedeutici e per quelli di aggiornamento di cui agli art. 4, 13 e 16 l'onere graverà sul capitolo 64930 di nuova istituzione.

2. Alla copertura del maggior onere di lire 15.000.000 si provvede mediante la riduzione di pari importo dal capitolo 69000 a valere sull'intervento previsto al punto B.3.2. (Interventi promozionali per il turismo) dell'allegato n. 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 e al bilancio pluriennale per gli anni 1996/1998.

3. A decorrere dall'anno 1997 l'onere sarà determinato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 32

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1996/1998 sono apportate le seguenti variazioni, per l'anno 1996 anche in termini di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

anno 1996 lire 15.000.000

anno 1997 lire 15.000.000

anno 1998 lire 15.000.000;

b) in aumento:

cap. 64170 "Spese per il funzionamento delle commissioni d'esame per il rilascio degli attestati di abilitazione all'esercizio di professioni in ambito turistico"

anno 1996 lire 5.000.000

anno 1997 lire 5.000.000

anno 1998 lire 5.000.000

programma regionale 2.2.2.12

codificazione 1.1.1.4.1.2.10.24

cap. 64930 (di nuova istituzione)

"Spese per l'organizzazione di corsi di qualificazione e di aggiornamento per operatori in ambito turistico"

anno 1996 lire 10.000.000

anno 1997 lire 10.000.000

anno 1998 lire 10.000.000.

Art. 33

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.