Legge regionale 28 novembre 1996, n. 36 - Testo storico

Legge regionale 28 novembre 1996, n. 36

Bollettino ufficiale regionale 04 12 1996 n. 55

Modificazioni alle leggi regionali 5 novembre 1976, n. 47 (Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Regione) e 8 agosto 1977, n. 55 (Organi collegiali della scuola a livello distrettuale e regionale - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 47).

Art. 1

(Modificazioni all'art. 15 della l.r. 47/1976)

1. Il quinto comma dell'art. 15 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 (Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Regione), è sostituito dal seguente:

" Il Sovraintendente agli studi vigila sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo e d'istituto. A tal fine può richiedere ai direttori didattici e ai presidi copia delle deliberazioni adottate ed effettuare periodiche verifiche presso le istituzioni scolastiche onde accertare la regolarità della gestione amministrativo-contabile."

Art. 2

(Modificazioni all'art. 9 della l.r. 55/1977)

1. Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55 (Organi collegiali della scuola a livello distrettuale e regionale - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 47), è sostituito dal seguente:

"Il Sovraintendente agli studi e la Giunta regionale esercitano la vigilanza sui consigli scolastici distrettuali secondo le modalità indicate nei primi cinque commi dell'art. 15 della l.r. 47/1976."

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.