Regolamento regionale 23 febbraio 1970, n. - Testo storico

Regolamento regionale 23 febbraio 1970

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 1962 N. 18, SULLE PROVVIDENZE PER PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLE COOPERATIVE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA.

Art. 1

Ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla legge regionale 14 agosto 1962 n. 18, i Comitati promotori o chiunque prenda iniziativa di costituire Cooperative di meccanizzazione agricola o Consorzi di miglioramento fondiario aventi come scopo anche quello dell'attuazione della meccanizzazione agricola in comune, prima della costituzione, devono provvedere a depositare, per la durata di trenta giorni, presso le Segreterie dei Comuni interessati, la bozza dello Statuto e la planimetria del comprensorio in scala 1/10.000.

Dell'avvenuto deposito deve essere dato avviso a tutti coloro che possono essere interessati, mediante affissione all'Albo pretorio del Comune interessato e in tutte le località nelle quali abitualmente vengono pubblicate norme ed avvisi per conto del Comune, in modo che tutti possano prenderne visione e formulare eventuali osservazioni scritte da presentare presso la segreteria del Comune stesso, entro il suddetto termine di trenta giorni.

Trascorso il termine di cui sopra, il Presidente della Cooperativa o del Consorzio, trasmetterà all'Assessorato Agricoltura e Foreste la documentazione suddetta, compreso il referto di pubblicazione a firma del Segretario comunale, le osservazioni e gli eventuali ricorsi.

Art. 2

Lo Statuto delle Cooperative di meccanizzazione agricola o dei Consorzi di miglioramento fondiario, ai fini della concessione del contributo ai sensi della legge regionale 14 agosto 1962 n. 18, deve essere preventivamente approvato dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste.

Art. 3

I soci titolari di aziende (per i terreni ricadenti nel comprensorio della Cooperativa o del Consorzio) non possono beneficiare di contributi previsti dalle provvidenze regionali o statali nell'acquisto individuale di macchine ed attrezzi agricoli già oggetto di acquisto da parte della Cooperativa o del Consorzio.

Art. 4

Ai fini della concessione dei contributi ai sensi della legge 14-8-1962 n. 18 non può essere approvato lo Statuto di Consorzi di meccanizzazione agricola fra conduttori di terreni inclusi nei comprensori di Consorzi già costituiti e funzionanti a tale scopo.

Nel caso di Consorzio già costituito ed avente un comprensorio molto ampio, per cui l'applicazione del 1° comma del presente articolo sia pregiudizievole ai fini tecnici, economici e funzionali, il Consorzio può chiedere la suddivisione del comprensorio. Tale suddivisione, ai soli fini della meccanizzazione agricola, deve essere approvata dall'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste e dal Consorzio stesso.

Le Cooperative e Consorzi già costituiti e funzionanti non possono ricusare l'ammissione tra i propri soci dei conduttori di terreni inclusi nei loro comprensori, a meno che l'Assemblea Generale dei soci non si pronunci contro l'ammissione con voto sfavorevole dei 2/3 dei Soci.

Le norme di cui sopra debbono essere riportate negli Statuti delle Cooperative e dei Consorzi.

Art. 5

Sono ammissibili al contributo previsto dalla legge regionale 14 agosto 1962 n. 18 le macchine e le attrezzature tecnicamente ed economicamente idonee ad un pieno impiego ed utilizzazione nel comprensorio e che non siano di uso strettamente aziendale.

Sono ammesse a contributo le seguenti macchine ed attrezzature:

- trattori con potenza di 18 HP ed oltre, con tutta l'attrezzatura connessa (rimorchio, aratro, fresa, ecc.);

- molini frangitutto;

- pressaraccoglitrici;

- elevatori;

- spandi letame;

- spandi liquame;

- attrezzature semoventi per trattamenti antiparassitari;

- argani per aratura meccanica;

- ogni altra macchina ed attrezzatura di sicura utilizzazione interaziendale e che trovi comunque piena giustificazione ed impiego continuativo nel comprensorio.

Art. 6

I mezzi meccanici a motore da utilizzare per la lavorazione di terreni, per i trasporti e la raccolta di prodotti sono ammessi a contributo nella misura massima complessiva di 4 HP per ogni ettaro di terreno coltivato a prato, seminativo, frutteto o vigneto.

Art. 7

Le Cooperative di meccanizzazione agricola o i Consorzi di Miglioramento Fondiario aventi per fini la meccanizzazione agricola devono tenere aggiornati ed esibire in sede di controllo i seguenti libri e registrazioni contabili, i cui stampati e modelli verranno consegnati dall'Assessorato Agricoltura e Foreste all'atto dell'approvazione dello Statuto:

1) Libro dei soci con l'indicazione, per ogni socio, delle generalità, della superficie e della quota di partecipazione;

2) Libro contabile comprendente: l'inventario delle macchine ed attrezzature con tutti i movimenti effettuati per acquisti e vendite; la situazione di cassa con tutti i movimenti di denaro;

3) Raccolta in ordine cronologico dei verbali dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui venga accertato che le Cooperative od i Consorzi non funzionino secondo le norme sulla cooperazione, l'Assessorato all'Agricoltura e alle Foreste revoca il provvedimento di approvazione dello Statuto e propone alla Giunta Regionale il recupero dei contributi liquidati.

Art. 8

Per ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 14 agosto 1962 n. 18, devono essere presentati i seguenti documenti :

- Domanda (in bollo da L. 400) diretta all'Assessorato Agricoltura e Foreste firmata dal Presidente della Cooperativa e del Consorzio, con l'impegno a non distogliere l'uso dei macchinari da quello previsto per un periodo di anni 8.

- Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto.

- Planimetria in scala 1:10.000 del comprensorio con colorazione delle particelle di proprietà dei soci aderenti alla Cooperativa o al Consorzio.

- Copia del verbale di deliberazione dell'Assemblea Generale dal quale risulti l'elezione del Consiglio di Amministrazione e copia del verbale di Consiglio per la nomina del Presidente e del Tesoriere.

- Copia del verbale di deliberazione dell'Assemblea Generale dal quale risulti l'approvazione dell'acquisto delle attrezzature, della spesa preventivata e l'autorizzazione al Presidente ad inoltrare domanda all'Amministrazione Regionale per la richiesta del contributo e per la firma dei mandati.

- Offerte da parte di almeno due Ditte fornitrici relative all'acquisto delle macchine e delle attrezzature.

- Piano di ripartizione tra i consortisti delle quote del 20% della spesa occorrente per gli acquisti e del 10% per quote di ammortamento e gestione a carico dei consortisti, con dimostrazione dell'avvenuto impegno da parte dei soci mediante firma a lato del piano di ripartizione stesso.

- Elenco dei consortisti riportante, per ognuno, i beni condotti a titolo di proprietà od in affitto, con indicazione della partita catastale, foglio e numero di mappa per ogni singola particella con relativa superficie e tipo di coltura. L'elenco deve essere firmato dal Presidente della Cooperativa o Consorzio.

L'affitto deve essere comprovato dal contratto o da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

- Stato di famiglia dei consortisti.

- Copia del verbale del Consiglio di Amministrazione da cui risulti: la disponibilità di locali idonei al ricovero delle attrezzature, con allegato un documento attestante la proprietà se trattasi di locali sociali o il contratto in caso di affitto; la nomina del personale addetto alla guida e alla manutenzione delle macchine agricole, con le rispettive generalità e numero del patentino.

Art. 9

I libretti di circolazione e qualsiasi documento comprovanti la proprietà o l'acquisto delle macchine agricole oggetto di contributo ai sensi della legge regionale 14 agosto 1962 n. 18 devono essere intestati alla Cooperativa o al Consorzio.

Art. 10

Le domande di contributo ai sensi della legge regionale 14 agosto 1962 n. 18, presentate prima della data di approvazione del presente regolamento ed in fase di istruttoria, devono essere regolarizzate mediante la presentazione dei documenti indicati nell'articolo 8. Per le stesse domande non sono applicabili le norme di cui all'articolo 5 del presente regolamento.