Legge regionale 7 agosto 1996, n. 23 - Testo vigente

Legge regionale 7 agosto 1996, n. 23

Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 1995, n. 34 (Disposizioni per le provvidenze economiche per gli allievi che frequentano il corso di formazione per educatori professionali).

(B.U. 20 agosto 1996, n. 37).

Art. 1

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Art. 2

1. Per ottenere, per l'anno accademico 1995/1996, gli assegni di frequenza di cui all'art. 1, gli allievi presentano la domanda al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge, quantificati in lire 15.400.000 per l'anno 1996, lire 23.100.000 per il 1997 e lire 30.800.000 per il 1998, si fa fronte mediante parziale utilizzo degli stanziamenti previsti dal capitolo 62040 (Spese per la formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori dei servizi socio-assistenziali) del bilancio di previsione della Regione per il 1996 e del bilancio pluriennale 1996/1998.

(1) Aggiunge l'art. 1 bis alla L.R. 28 agosto 1995, n. 34.